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LEGGE 22 giugno 1913, n. 767

Che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la veneta marina mercantile. (013U0767)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1913 al: 23-12-1933
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Art. 1



Le Casse degli invalidi della marina mercantile ed il Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile sono fuse in unico ente morale, che assume la denominazione «Cassa degli invalidi della marina mercantile», a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Le modalità per l'attuazione della fusione sono determinate dal regolamento.