Che estende ai macchinisti in 1° e in 2° la retribuzione fissata
dalla legge 28 luglio 1861 n. 360 per i Capitani di lungo corso e per
quelli di gran cabotaggio. (097U0116)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1897
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)