stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 marzo 1897, n. 116

Che estende ai macchinisti in 1° e in 2° la retribuzione fissata dalla legge 28 luglio 1861 n. 360 per i Capitani di lungo corso e per quelli di gran cabotaggio. (097U0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-4-1897 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 28 luglio 1861 n. 360 per la istituzione di Casse degli Invalidi della Marina Mercantile in Genova, Livorno, Napoli e Palermo;
Viste le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione delle 5 Casse, prese nelle adunanze del 2 luglio 1894, 18 giugno, 28 luglio, 10 agosto e 1 settembre 1896;
Inteso il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La retribuzione fissata colla tabella annessa alla legge 28 luglio 1861 n. 360, nella misura di lire cinque al mese per i capitani di lungo corso e di lire tre e centesimi cinquanta, pure al mese, per i capitani di gran cabotaggio, viene, dal 1° aprile 1897, estesa rispettivamente ai macchinisti in primo e ai macchinisti in secondo applicandosi così ad essi gli assegnamenti stabiliti, per i capitani, dagli Statuti delle singole Casse degli invalidi della Marina Mercantile. Alle vedove e agli orfani dei macchinisti saranno pure applicati gli stessi assegnamenti fissati dagli Statuti predetti per le vedove e per gli orfani dei Capitani.