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LEGGE 28 giugno 1892, n. 315

Che modifica la legge elettorale politica. (092U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1892 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 51, 52, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 e 79 della legge 24 settembre 1882 n. 999, emendata dalla successiva legge 5 maggio 1891 n. 210, sono sostituiti i seguenti:

Art. 51. Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascuno dei presidenti, se vi sono più uffici:

1° la nota degli elettori della sezione, che deve avere una colonna per ricevere le firme d' identificazione dei votanti;

2° un bollo municipale;

3° un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stessa.

La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una Corte dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale medesimo.

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere. Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del Comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte, dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due più giovani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 64. Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la vocazione per la elezione del deputato, e chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore, nell'ordine della sua iscrizione, nella nota.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna, sulla nota di cui all'art. 51.

Se nessun, dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata.

Art. 68. Compiute le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° Dichiara chiusa la votazione;

2° Accerta il numero dei votanti, risultante dalla nota che porta le firme d'identificazione;

3° Procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termini dell'art. 70;

4° Conta il numero delle schede scritte, e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, più quello delle schede bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun candidato;

5° Estrae e conta le schede bianche rimaste nella prima urna, e riscontra se corrispondono al numero, degli elettori iscritti che non hanno votato. Queste schede vengono immediatamente distrutte.

Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria, salvo il giudizio della Camera sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, o non l'abbia compiuto, esso deve chiudere immediatamente l'urna contenente le schede bianche non distribuite, l'altra urna che contiene le schede scritte non spogliate, e chiudere in un plico quelle già spogliate; apponendo così alle due urne come al plico le indicazioni del Collegio e della sezione, con le firme di almeno tre dei membri dell'ufficio e il sigillo del comune. Inoltre ogni elettore del Collegio può mettervi anche il proprio sigillo. Delle firme e dei sigilli deve constare dal processo verbale. Le urne e il plico, insieme al verbale ed alle carte annesse, vengono subito recati nella sala della prima sezione del Collegio, a forma dell'art. 72.

Subito dopo lo scrutinio, tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso, per essere depositate nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 71.

Nel verbale, da stenderei in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede contestate attribuite o meno ai candidati e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio.

Le schede bianche, le nulle, le contestate a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale, di cui all'articolo 72.

La nota elettorale contenente le firme di identificazione degli elettori di cui nell'articolo 64, viene vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei componenti l'ufficio, e forma parte integrante del verbale da depositarsi nella segreteria del comune.

Art. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio, e dal segretario; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un originale del verbale, con la nota elettorale contenente a termini dell'art. 64, le firme d'identificazione dei votanti, viene depositato nella segreteria del comune dove si è radunata la sezione; e vi rimane esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede, insieme all'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria, e redige verbale dilla consegne.

Art. 73. I presidenti degli uffici definitivi delle singole sezioni, o gli scrutatori che ne facciano le veci, si riuniscono nella sala della prima sezione del Collegio sotto la presidenza di un magistrato.

Il presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il Collegio elettorale, otto giorni prima della elezione, designa il magistrato che deve presiedere l'adunanza dei presidenti, scegliendolo fra i consiglieri di appello e in mancanza fra i giudici di tribunale.

Mancando il presidente designato, l'adunanza lo eleggerà nel proprio seno, a maggioranza di voti:

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza del presidente e di almeno due terzi di coloro che hanno qualità d' intervenirvi. A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

All'adunanza hanno diritto di essere presenti gli elettori del Collegio.

L'adunanza:

1° Fa lo spoglio delle schede che le fossero state invitate dalle sezioni in conformità dell'art. 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 69, 70 e 71;

2° Somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° Pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate;

4° Accerta il risultato complessivo della votazione del Collegio.

È vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare, e anche di discutere sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto.

Art. 74. Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, o posteriormente.

I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni o nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla Presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascerà ricevuta. Tali reclami o proteste però non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta giorni da quello dell'elezione, o quando la Camera abbia in questo termine già pronunziato definitivamente su di essa.

Art. 75. Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal decreto Reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.

A parità di voti il maggiore di età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 78. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti deve redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti, ed essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri. Questo verbale, coi propri documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere spedito in piego raccomandato in franchigia postale dentro 24 ore dal presidente della adunanza alla Presidenza della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

Una copia del processo verbale, certificata conforme all'originale e firmata in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri dell'adunanza, è depositata entro tre giorni nella cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio.

Art. 79. Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un Collegio, il presidente della Camera ne dà notizia per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate a termini dell'art. 71 le schede relative a quella elezione. Nei 20 giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e farli ardere in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria, o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possano venire arse, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.