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LEGGE 5 maggio 1891, n. 210

Che stabilisce in 508 il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno eleggendo ciascun collegio un deputato. (091U0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-5-1891 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono abrogati gli articoli 44 e 45 del testo unico della legge elettorale politica, approvata col R. decreto 24 settembre 1882, n. 999.

Agli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti gli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge 22 gennaio 1882, n. 593.