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REGIO DECRETO 15 giugno 1865, n. 2371

Che determina la decorrenza della retribuzione mensuale alle Casse degl'invalidi della Marina mercantile. (065U2371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-7-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 28 luglio 1861, n.° 360, portante l'instituzione di Casse degl'invalidi della Marina mercantile in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona;
Considerando che mentre si provvede all'emanazione delle disposizioni regolamentarie per l'attuazione della suddetta Legge in tutte le Provincie del Regno, riesce necessario determinare il tempo da cui dovrà prendere decorrenza la retribuzione mensuale per gli equipaggi dei bastimenti ascritti ai circondari marittimi del Regno, ai quali non venne finora applicata;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La retribuzione alle Casse degli invalidi della Marina mercantile imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali, a forma della tabella che fa seguito alla Legge 28 luglio 1861, n.° 360, sarà percepita dal 1.° luglio 1865 in poi agli individui i quali si troveranno descritti nei ruoli d'equipaggio dei bastimenti che appartengono ai circondari marittimi del Regno nei quali finora non si è operata la riscossione della suddetta retribuzione.