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N. 125 SENTENZA 8 giugno - 1 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle Autonomie  speciali
  alla manovra di contenimento della spesa pubblica  -  Misure  volte
  alla riduzione dei costi nel  settore  sanitario  (riduzione  dello
  standard dei posti letto ospedalieri  accreditati;  quantificazione
  delle riduzioni del livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
  nazionale e del correlato finanziamento). 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
  cittadini) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
  della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 13, lettera  c),
  e  22;  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge
  di stabilita' 2013), art. 1, comma 132. 
-   
(GU n.27 del 8-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 15,  commi
13, lettera c), 15, 16, 17, 22 e 24-bis del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai  cittadini),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135 e dell'art 1, comma 132, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge  di  stabilita'  2013),  promossi  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  dalle  Province  autonome  di
Bolzano e di Trento,  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 12-17, il
9 e il 13 ottobre 2012, il 19-22 e il 27 febbraio 2013, depositati in
cancelleria il 16, il 17 e il 18 ottobre 2012, il 25 febbraio  e  l'8
marzo 2013, rispettivamente iscritti  ai  nn.  144,  149  e  156  del
registro ricorsi 2012 e ai nn. 24 e 43 del registro ricorsi 2013. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano sostituito per la  redazione  della  decisione
dal Giudice Aldo Carosi; 
    uditi gli  avvocati  Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione
autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  Michele  Costa  e  Cristina
Bernardi per la Provincia autonoma di  Bolzano,  Giandomenico  Falcon
per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione
siciliana e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 16  ottobre  2012  ed  iscritto  al
registro  ricorsi  n.  144  del  2012,  la  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  ha  impugnato,  tra  le  altre  disposizioni,
l'art.  15,  comma  22,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini) - convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7  agosto  2012,  n.  135  -  in
riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a),  3,  primo  comma,
lettere f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50 della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  in
relazione agli artt. 34 e 36 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724
(Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  ed   agli
articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre  1981,  n.  690  (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonche' in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione),  ed  ai  principi  di  leale   collaborazione   e   di
ragionevolezza. 
    1.1.-  L'art.  15,  comma  22,   alla   luce   delle   precedenti
disposizioni  volte  al  contenimento  della  spesa  per  il  settore
sanitario, prevede la progressiva riduzione del livello di fabbisogno
del Servizio sanitario nazionale (di 900 milioni di euro per il 2012,
1.800 per il 2013, 2.000 per il 2014, 2.100 a  decorrere  dal  2015).
Tali riduzioni sono ripartite tra le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti  in  sede
di autocoordinamento regionale, da recepire attraverso intesa in sede
di  Conferenza  permanente  Stato-Regioni  per  la  ripartizione  del
fabbisogno sanitario e le disponibilita'  finanziarie  annue  per  il
Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30  settembre  2012,  con
riferimento al 2012, ed entro il 30  novembre  2012  con  riferimento
agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la proposta in sede
di autocoordinamento entro i termini prestabiliti,  e'  la  normativa
vigente a regolare  il  concorso  di  ciascuna  Regione  e  Provincia
autonoma alla ripartizione  del  fabbisogno  e  delle  disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale.  Infine,  il
comma impugnato stabilisce che le Regioni a  statuto  speciale  e  le
Province  autonome,  con  l'esclusione   della   Regione   siciliana,
assicurino il concorso  alla  ripartizione  del  fabbisogno  e  delle
disponibilita' mediante le  procedure  previste  dall'art.  27  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione). Fino  all'emanazione  di  tali  norme  di  attuazione,
l'importo del concorso alla manovra di  contenimento  e'  annualmente
accantonato a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali. 
    Secondo la ricorrente, la norma censurata contrasterebbe  con  la
disposizione  statutaria  che   riconosce   alla   Regione   potesta'
legislativa in materia di «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale» (art. 2, primo comma, lettera a,  dello  statuto),  ambito
cui andrebbe ricondotto  l'ordinamento  contabile  ed  il  potere  di
regolare  la  gestione  del  bilancio   regionale,   in   base   alla
giurisprudenza costituzionale. 
    Inoltre, la Regione sarebbe titolare, ai sensi dell'art. 3, primo
comma, lettere f) ed  l),  dello  statuto,  di  potesta'  legislativa
integrativa e attuativa in materia di «finanze regionali e  comunali»
e di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica».  Tali
disposizioni, alla luce degli artt. 117, terzo comma,  e  119  Cost.,
quali risultanti dalla riforma del Titolo V Cost., le attribuirebbero
una competenza legislativa non piu' meramente  suppletiva  di  quella
statale. Infine, la ricorrente evoca l'art. 4 dello statuto,  che  le
attribuisce il potere di esercitare le  funzioni  amministrative  nei
corrispondenti ambiti, e l'art. 12 dello statuto, in materia di quote
tributarie erariali. In attuazione di  tali  disposizioni  statutarie
sarebbe stata approvata la legge n. 724 del 1994, i cui artt. 34 e 36
prevedrebbero che la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
provveda  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nel
rispettivo territorio senza oneri a carico del bilancio statale. Tale
quadro normativo renderebbe  evidente  come  l'obbligo  imposto  alla
ricorrente di partecipare alla riduzione del fabbisogno  sanitario  e
del relativo  finanziamento,  interamente  a  suo  carico,  contrasti
apertamente  con  i   parametri   evocati,   rendendo   irragionevole
l'imposizione della partecipazione alla manovra di  contenimento  del
fabbisogno.   Le    eventuali    economie    di    spesa    derivanti
dall'applicazione del  decreto-legge  impugnato  non  potrebbero  che
essere esclusivamente destinate ad  interventi  relativi  al  settore
sanitario regionale, diversamente da  quanto  stabilito  dalla  norma
impugnata. 
    L'intervento   della   normativa   statale,   inoltre,    sarebbe
illegittimo in base agli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,  letti
in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,
poiche' determinerebbe un'ingiustificata  limitazione  dell'autonomia
finanziaria valdostana in materia sanitaria. 
    Il meccanismo di concorso al  risanamento  finanziario  previsto,
inoltre,  inciderebbe  unilateralmente  sulle  compartecipazioni   ai
tributi erariali, senza considerare come tale materia  sia  riservata
alla normativa di attuazione contenuta negli articoli da 2 a 7  della
legge n. 690 del 1981, che fissa le  quote  di  compartecipazione  al
gettito  dei  tributi  erariali  da  devolvere  alla  Regione.   Tali
disposizioni,  del  resto,  non  sarebbero  modificabili  con   legge
ordinaria, ma soltanto con il procedimento previsto dall'art.  48-bis
dello statuto. Infatti, l'art. 1 del decreto  legislativo  22  aprile
1994, n. 320  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Valle  d'Aosta),  stabilisce  che  l'ordinamento  finanziario
regionale,  previsto  dall'art.  50  dello  statuto,   possa   essere
modificato soltanto con il procedimento di cui all'art. 48-bis  dello
statuto medesimo. 
    Per analoghe ragioni la normativa  censurata  colliderebbe  anche
con  i  principi  costituzionali  di  leale   collaborazione   e   di
ragionevolezza. Con riferimento al primo,  andrebbe  considerato  che
non sono stati previsti meccanismi di  coinvolgimento  diretto  della
Regione ne' criteri per la concreta ripartizione del concorso tra  le
Regioni  ad  autonomia  speciale,  aspetto  che  ridonderebbe   nella
violazione  delle  norme  statutarie   e   di   attuazione   relative
all'autonomia finanziaria regionale.  Quanto  al  secondo,  anch'esso
ridondante in una menomazione della sfera di autonomia  organizzativa
e finanziaria della Regione, la disposizione  impugnata  prevederebbe
che l'accantonamento sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali operi fino all'emanazione delle norme di attuazione  di  cui
all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Poiche' un termine finale non
sarebbe   individuato,   la   disciplina   transitoria   acquisirebbe
un'irragionevole durata indeterminata nel tempo. 
    2.- Con atto depositato il 26 novembre 2012 si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle censure proposte
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    2.1.- Il resistente evidenzia come l'art. 15, comma 22, del  d.l.
n. 95 del 2012 abbia previsto un sistema per stabilire  le  modalita'
di  conseguimento  degli  obiettivi  di  contenimento   della   spesa
sanitaria basato sull'art. 27 della legge n. 42 del 2009  e  come  la
disposizione  censurata  si  inserisca   tra   gli   interventi   del
legislatore statale legittimi, in quanto riconducibili a  ragioni  di
coordinamento finanziario ed, in particolare, al  contenimento  della
spesa. 
    A  tale  contenimento,  infatti,  tenderebbe  la  fissazione  del
livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  il  quale
si configurerebbe come una riduzione non  delle  risorse  disponibili
per le Regioni, ma del livello dei costi sanitari. In particolare, la
riduzione del fabbisogno deriverebbe  da  quella  degli  standard  di
posti letto, che diminuirebbero il livello della spesa e tenderebbero
alla maggiore efficienza della stessa. Per  tale  ragione,  oltre  al
coordinamento  finanziario,   la   disposizione   censurata   sarebbe
espressione della potesta' legislativa statale in materia di  livelli
essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,
lettera m), Cost., e sarebbe proprio  a  causa  della  riduzione  del
fabbisogno che il comma censurato prevede che lo Stato rientri  nella
disponibilita' di una quota delle risorse finanziarie precedentemente
destinate al suo finanziamento. 
    Nell'ottica  del  rispetto  dell'autonomia  regionale   e   delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, la  disposizione  censurata
avrebbe attribuito loro il compito  di  distribuire  l'effetto  della
riduzione  del  fabbisogno  attraverso  forme  di  coordinamento   da
recepire con un'intesa sancita dalla Conferenza  Stato-Regioni.  Solo
in  via  residuale  viene  previsto  che,  qualora  la  proposta   di
ripartizione del concorso alla manovra di correzione non giunga entro
il termine stabilito, la ripartizione si effettui  sulla  base  della
normativa vigente. 
    Al  ridimensionamento  delle  risorse   destinate   al   Servizio
sanitario  nazionale,  derivante   dalla   riduzione   del   relativo
fabbisogno, sarebbero tenute anche le autonomie  speciali  senza  che
per  questo  si  verifichi  una  violazione  delle  loro  prerogative
costituzionali in materia  finanziaria,  aspetto  che  configurerebbe
anche un vizio d'inammissibilita' del ricorso. 
    In mancanza di tale partecipazione,  le  Regioni  speciali  e  le
Province  autonome  manterrebbero  risorse  in  eccedenza  e   dunque
potrebbero  effettuare  delle  spese  maggiori  rispetto   a   quelle
consentite alle altre Regioni. Inoltre, qualora le autonomie speciali
non fossero coinvolte nella riduzione  del  fabbisogno,  l'intervento
legislativo statale avrebbe caratteri discriminatori con  riferimento
alle prestazioni offerte ai cittadini sul territorio nazionale. 
    La circostanza che l'accantonamento  dell'importo  avvenga  sulle
quote di compartecipazione ai  tributi  erariali  non  comporterebbe,
d'altronde, una  violazione  dell'art.  48-bis  dello  statuto  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, mediata dagli articoli
da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, in quanto  la  norma  censurata
detterebbe  una  disciplina  meramente  transitoria  e   contingente,
strumentale alla realizzazione degli  obiettivi  di  coordinamento  e
limitata al periodo necessario ad adottare le  norme  di  attuazione.
Pertanto, non sussisterebbe alcuna violazione ne'  del  canone  della
ragionevolezza, ne' del principio di leale collaborazione. 
    3.- Con memoria depositata il 28 maggio 2013 la Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha   sostanzialmente   ribadito   gli
argomenti gia' svolti nel  ricorso,  contestando  gli  assunti  della
difesa erariale. 
    4.- Con memoria depositata il 29 maggio 2013  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ulteriormente replicato,  evidenziando,  in
particolare,  che  recente  giurisprudenza   costituzionale   avrebbe
validato strumenti di controllo del fabbisogno finanziario, lasciando
impregiudicata la disponibilita' da  parte  degli  enti  territoriali
delle risorse di cui essi  sono  titolari,  escludendo,  ad  esempio,
l'illegittimita' delle norme che disciplinano il sistema di tesoreria
unica statale ed ammettendo limitazioni della spesa per il personale,
configurandole  quali  principi   fondamentali   della   legislazione
statale. 
    5.- Con ricorso depositato il 17 ottobre 2012 ed iscritto  al  n.
149 del registro ricorsi per l'anno 2012, la  Provincia  autonoma  di
Bolzano ha proposto questione di legittimita' costituzionale, tra  le
altre disposizioni, dell'art. 15, comma 13, lettera c), del  d.l.  n.
95 del 2012 in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero  7),  8,
primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), in  relazione  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di  igiene  e  sanita'),  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto  Adige  concernenti  integrazioni  alle
norme di attuazione in materia di  igiene  e  sanita'  approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,  n.  474),  ed
agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra  gli  atti  legislativi  statali  e
leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la  potesta'  statale  di
indirizzo e coordinamento),  nonche'  in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost. in combinato disposto con l'art.  10  della  legge
cost. n. 3 del 2001. 
    5.1.- La ricorrente evidenzia che il citato art. 15, al  fine  di
ottenere risparmi di spesa nel settore sanitario,  assume  specifiche
misure afferenti all'organizzazione sanitaria. Tra le  stesse,  viene
in evidenza l'art.  15,  comma  13,  lettera  c),  il  quale  prevede
l'assunzione, entro il 31 ottobre 2012, di un regolamento statale, da
approvare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  e
Province  autonome,   avente   ad   oggetto   standard   qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza  ospedaliera,
sulla base del quale le  Regioni  e  le  Province  autonome  adottano
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed a carico del Servizio sanitario  regionale,  adeguando
le dotazioni organiche sulla base di  un  tasso  di  ospedalizzazione
predeterminato dal medesimo comma 13, lettera c). In ogni caso  viene
stabilito che almeno il  cinquanta  per  cento  dei  posti  letto  da
ridurre sia a carico  dei  presidi  ospedalieri  pubblici  e  che  la
riduzione sia conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di
unita' operative complesse. Fino alla realizzazione del  processo  di
riduzione, viene sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi  a
tempo determinato. 
    Infine, la norma dispone che  venga  promosso  il  passaggio  dal
ricovero ordinario a quello diurno e da  quest'ultimo  all'assistenza
in  regime  ambulatoriale,  favorendo  l'assistenza  residenziale   e
domiciliare. 
    Secondo la ricorrente, risulterebbero cosi' violate le competenze
attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli  artt.
4, primo comma, numero 7), 8, primo comma, numero1), 9, primo  comma,
numero 10), e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto  Adige  in
materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale,
nonche'  in  materia  di  igiene  e  sanita',  compresa  l'assistenza
sanitaria   ed   ospedaliera,   e    la    corrispondente    potesta'
amministrativa. 
    Tali  disposizioni  statutarie  avrebbero   in   parte   ricevuto
attuazione ad opera del d.P.R. n. 474 del 1975 e del  d.P.R.  n.  197
del 1980. Inoltre, a seguito della riforma del Titolo V  Cost.,  alle
Province autonome sarebbe attribuita  la  competenza  legislativa  in
materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001, materia di portata piu' ampia di quella «assistenza sanitaria e
ospedaliera» e di organizzazione sanitaria. 
    La normativa censurata, qualora fosse effettivamente  applicabile
alla Provincia autonoma  di  Bolzano,  inciderebbe  su  detti  ambiti
materiali con una disciplina estremamente dettagliata, praticando una
riduzione dello standard dei posti letto ed assumendo specifici tassi
di ospedalizzazione senza considerare le competenze provinciali sopra
richiamate. 
    Inoltre, la ricorrente  assume  la  violazione  dell'art.  4  del
d.lgs. n. 266 del 1992, in  quanto  il  legislatore  statale  avrebbe
illegittimamente   disposto   la   delegificazione    dei    principi
fondamentali, essendo il regolamento di  delegificazione  un  veicolo
normativo inidoneo a delineare le  grandi  riforme  economico-sociali
che s'impongono alla potesta' legislativa provinciale. 
    Ancora, verrebbe in  rilievo  il  sistema  dei  rapporti  tra  la
potesta' normativa ed  amministrativa  dello  Stato  e  quella  della
Provincia autonoma, prevista dagli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs.  n.  266
del  1992,  che  disciplinano  il  processo  di   adeguamento   della
legislazione regionale e provinciale alle norme di principio  fissate
dal legislatore  statale  e  vincolanti  anche  per  gli  ordinamenti
regionale e provinciale, in tal modo impedendo  che  il  primo  possa
dettare norme direttamente precettive per i secondi o  assumere  atti
di indirizzo e coordinamento o svolgere attivita'  amministrativa  al
di  fuori  delle  ipotesi  e  secondo  le   procedure   espressamente
individuate dalla normativa di attuazione statutaria. 
    Infine, la ricorrente rammenta di aver gia' esercitato le proprie
competenze in materia di tutela della salute, anche  con  riferimento
all'organizzazione del Servizio sanitario provinciale, in particolare
con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001,  n.  7
(Riordinamento del servizio sanitario  provinciale).  La  sospensione
del conferimento o del rinnovo  di  incarichi  prevista  dalla  norma
censurata fino all'avvenuta realizzazione del processo  di  riduzione
dei posti letto e delle unita' operative complesse  comporterebbe  la
completa sospensione dell'art. 24 della legge provinciale  n.  7  del
2001,  disciplinante  a  livello  provinciale  i  contratti  a  tempo
determinato in violazione delle competenze in materia di tutela della
salute  e  dei   limiti   alla   potesta'   statale   d'indirizzo   e
coordinamento. 
    6.- Con atto depositato il 19 novembre 2012 si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza
delle questioni prospettate. 
    6.1.- Il resistente evidenzia come il censurato art. 15 del  d.l.
n. 95 del 2012 miri a razionalizzare e ridurre  la  spesa  sanitaria,
limitatamente agli anni 2012-2015,  con  l'obiettivo  di  ridurre  il
livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento. Ne emergerebbe un  quadro  volto  al  rapido
riequilibrio dei conti pubblici come richiesto  dall'Unione  europea.
Conseguentemente, la materia sarebbe rimessa, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera  a),  alla  competenza  legislativa  esclusiva
statale, in quanto inquadrabile  tra  i  «rapporti  dello  Stato  con
l'Unione europea». 
    Relativamente  alla  prevista  adozione  di  un  regolamento,  il
resistente assume che  la  competenza  a  definire  gli  standard  di
assistenza ospedaliera atterrebbe direttamente ai livelli  essenziali
di assistenza, la  cui  determinazione  spetta  allo  Stato  in  base
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  su  una   base
egualitaria, con  riferimento  all'intero  territorio  nazionale.  Di
conseguenza,  non  sussisterebbe   alcuna   lesione   di   competenze
legislative della Provincia autonoma di Bolzano. 
    7.- Con memoria depositata il 27 maggio 2013, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  per  la   dichiarazione   di
inammissibilita'  o  infondatezza  delle  questioni  proposte   dalla
Provincia autonoma di Bolzano. 
    7.1.- In particolare, la difesa  dello  Stato  ha  rimarcato  che
l'intervento normativo  di  cui  al  censurato  art.  15  sarebbe  da
ricondursi al potere  di  fissazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sanitarie di cui all'art. 117, lettera m), Cost., venendo
in rilievo un comune denominatore  dei  livelli  di  struttura  e  di
tecnologia  degli  ospedali  nonche'  di   qualita'   dell'assistenza
ospedaliera offerta dal sistema sanitario pubblico. 
    Inoltre, l'intervento normativo, mediante la fissazione di regole
e modalita' di contenimento  della  spesa  sanitaria,  configurerebbe
attuazione del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt.
117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili anche alle
autonomie speciali  in  forza  del  loro  obbligo  di  partecipazione
all'azione di risanamento della finanza pubblica, obbligo reso  ancor
piu'  stringente  dalla  recente  introduzione  in  Costituzione  del
principio di pareggio del bilancio da intendersi in  senso  dinamico,
nel perdurare della situazione di  emergenza  finanziaria,  anche  ai
sensi dei principi di  solidarieta'  economica  e  politica  (art.  2
Cost.), di  equita'  sostanziale  nella  ripartizione  dei  sacrifici
imposti (art. 3 Cost.), di proporzionalita' dei carichi fiscali (art.
53 Cost.), di tutela della unita' economica e giuridica  dello  Stato
(art. 120 Cost.) e delle istanze perequative (art. 119 Cost.). 
    8.- Con  memoria  depositata  il  29  maggio  2013  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha ulteriormente dedotto  l'illegittimita'  della
disposizione da essa censurata. 
    8.1.- L'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n.  95  del  2012
interverrebbe  al  dichiarato  scopo  di  ridurre  il   livello   del
fabbisogno  del  Servizio  sanitario   nazionale   insieme   al   suo
finanziamento.  Per  tale  ragione  la  disposizione   non   potrebbe
rivolgersi alla Provincia autonoma di Bolzano,  in  quanto  sganciata
dal  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ai   sensi
dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994. 
    Il  richiamo  ai  livelli  essenziali   di   assistenza   sarebbe
inconferente, considerato il potere provinciale  di  incrementare  il
livello di tutela rispetto a quanto fissato dal legislatore statale. 
    9.- Con memoria depositata il  29  settembre  2014  la  Provincia
autonoma di Bolzano evidenzia l'intervenuta attuazione dell'art.  15,
comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 ad  opera  del  decreto
del Ministero della salute 18 ottobre 2012 (Remunerazione prestazioni
di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,  assistenza  ospedaliera  di
riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie  e  di   assistenza
specialistica ambulatoriale). 
    10.- Con ricorso depositato il 18 ottobre  2012  ed  iscritto  al
registro ricorsi n. 156 del 2012, la Provincia autonoma di Trento  ha
impugnato l'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 in
riferimento agli artt. 9, primo comma, numero  10),  16  e  79  dello
statuto della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,  in  relazione
all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975 ed al d.P.R. n.
197 del 1980, nonche' in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    10.1.- La Provincia autonoma di Trento  inquadra  preliminarmente
le  competenze  provinciali  in  tema  di  sanita'   richiamando   le
disposizioni statutarie  (segnatamente  gli  artt.  9,  primo  comma,
numero 10), e 16 dello statuto) per poi segnalare che, in  base  alla
giurisprudenza di questa Corte, la competenza provinciale si  sarebbe
estesa con la riforma del Titolo V Cost. in  ragione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. in materia  di  «tutela  della  salute».  Inoltre,
l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n.  474  del  1975  assegna  alle
Province autonome le potesta' legislative e amministrative  attinenti
al funzionamento e alla  gestione  delle  istituzioni  e  degli  enti
sanitari,  chiamandole  a   garantire   prestazioni   di   assistenza
igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard  minimi
previsti dalle normative nazionale e comunitaria. 
    Relativamente  al  meccanismo  di  finanziamento   del   Servizio
sanitario nazionale, la ricorrente evidenzia come l'art. 34, comma 3,
della legge n.  724  del  1994  disponga  che  le  Province  autonome
provvedano al relativo finanziamento nei rispettivi territori,  senza
alcun apporto da parte del bilancio statale. Questa  disposizione  si
inserirebbe  in  un  piu'  ampio  contesto,  relativo  alla   materia
finanziaria, in cui vengono precisati -  segnatamente  dall'art.  79,
primo comma, dello statuto - i termini nei quali le Province autonome
partecipano  agli  obiettivi,  tra   l'altro,   di   perequazione   e
solidarieta'. L'art. 79, terzo comma, dello statuto, inoltre, precisa
che spetta alle Province autonome stabilire gli obblighi relativi  al
patto di stabilita'  interno,  anche  con  riferimento  alle  aziende
sanitarie, escludendo l'applicazione delle  misure  adottate  per  le
Regioni e per gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.
Infine, il quarto comma del  medesimo  art.  79  ribadirebbe  che  le
disposizioni  statali  relative  agli  obiettivi  di  perequazione  e
solidarieta', nonche' al patto di  stabilita'  interno,  non  trovano
applicazione con riferimento alle Province autonome. 
    Cosi' ricostruito il quadro  normativo,  la  ricorrente  denuncia
innanzitutto l'illegittimita' del vincolo al rispetto degli  standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera fissati con regolamento statale, in quanto
non si tratterebbe di livelli  essenziali,  ma  dell'obbligo  di  non
oltrepassare  gli  standard  stessi.  Se  tale  disposizione  venisse
interpretata nel senso di stabilire standard inderogabili  anche  nel
massimo, la  sua  applicazione  alla  Provincia  autonoma  di  Trento
sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto sarebbe  violata  la
norma di attuazione di cui all'art. 2, secondo comma, del  d.P.R.  n.
474  del  1975,  laddove  stabilisce  che  la  Provincia   garantisca
l'erogazione di prestazioni di assistenza «non inferiori» a  standard
minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria,  consentendo
dunque di garantire standard superiori a tale livello. 
    Verrebbe  inoltre  lesa   l'autonomia   finanziaria   provinciale
relativamente al finanziamento della  sanita'.  Infatti,  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte, la legislazione statale non  potrebbe
dettare norme di coordinamento finanziario relative al  finanziamento
della spesa sanitaria, qualora - come  nella  fattispecie  -  non  vi
concorra. 
    In  terzo  luogo,  la  limitazione  negli  standard  in   materia
sanitaria  sarebbe  incongrua  anche  se  commisurata  alla  generale
autonomia finanziaria provinciale. Infatti, l'art. 79 dello statuto e
il principio dell'accordo, al centro dei rapporti finanziari  tra  lo
Stato e le autonomie speciali,  escluderebbe  che  la  Provincia  sia
soggetta alle  misure  di  coordinamento  finanziario  relative  alle
Regioni ordinarie.  Dunque,  sarebbe  illegittima  l'assimilazione  a
queste  ultime,  atteso  che  la  ricorrente  finanzia  il   Servizio
sanitario  nazionale  ed  e'  dotata  di  uno  speciale  regime   con
riferimento al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, anche con
specifico riferimento alle aziende sanitarie. 
    Risulterebbe altresi' illegittimo quanto disposto dalla normativa
censurata  con  riferimento  ai  provvedimenti  di  riduzione   dello
standard dei  posti  letto  ospedalieri,  con  l'obbligo  che  questa
avvenga per almeno il  cinquanta  per  cento  a  carico  dei  presidi
ospedalieri pubblici e tramite la soppressione  di  unita'  operative
complesse. A tale vincolo si opporrebbero  innanzitutto  le  medesime
considerazioni relative alla norma di attuazione di cui  all'art.  2,
secondo comma, del d.P.R. n. 474  del  1975,  cosi'  come  di  quelle
relative all'autonomia  finanziaria  provinciale,  sia  generale  che
specifica  per  il  settore  sanitario.  Inoltre,  a   tali   profili
d'illegittimita'  si  aggiungerebbe  quello  relativo  al   carattere
dettagliato  dei  vincoli  in  questione,  dal  momento  che  non  si
tratterebbe  di  livelli  minimi,  ma  di  standard   relativi   alle
caratteristiche  organizzative  ed   operative   del   servizio,   in
violazione della competenza in materia di «organizzazione sanitaria». 
    Sarebbe inoltre illegittima  la  disposizione  di  cui  al  terzo
periodo del censurato art. 15, comma  13,  lettera  c),  secondo  cui
nelle singole Regioni e Province autonome e' sospeso il  conferimento
o il rinnovo d'incarichi a tempo determinato fino alla  realizzazione
del processo di riduzione dei  posti  letto  e  delle  corrispondenti
unita'  operative  complesse.  Tale  disposizione  da  un   lato   si
connetterebbe  strumentalmente  alle  disposizioni  gia'  contestate,
evidenziando che queste ultime  enucleano  non  standard  minimi,  ma
livelli massimi da non  superare;  dall'altro,  essa  recherebbe  una
disciplina direttamente ed immediatamente precettiva, facendo sorgere
doveri e divieti, in violazione dell'art. 2 del  d.lgs.  n.  266  del
1992, in base al quale nelle materie provinciali le leggi statali non
si  applicano  direttamente,  ma  fanno  sorgere   solo   doveri   di
adeguamento, nella misura in cui concretano limiti statutari. 
    11.- Con atto depositato il 22 novembre 2012 si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita'  o,  comunque,  l'infondatezza   delle   questioni
proposte dalla Provincia autonoma di Trento. 
    11.1.- Preliminarmente, il resistente evidenzia che l'art. 15 del
d.l. n. 95 del 2012 forma oggetto di deroga espressa alla clausola di
salvaguardia prevista  al  successivo  art.  24-bis  a  favore  delle
autonomie speciali e, pertanto, sarebbe applicabile a tali  enti  nei
limiti e nei termini previsti. 
    Venendo poi a qualificare l'intervento del  legislatore  statale,
il resistente afferma che,  trattandosi  di  misure  complessivamente
destinate a perseguire il rapido  riequilibrio  dei  conti  pubblici,
come ripetutamente richiesto dall'Unione europea, la materia  sarebbe
rimessa, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera  a),  Cost.,
alla competenza esclusiva statale in tema di  «rapporti  dello  Stato
con l'Unione europea». 
    Inoltre, il regolamento indicato dall'art. 15, comma 13,  lettera
c), del d.l. n.  95  del  2012  atterrebbe  direttamente  ai  livelli
essenziali di assistenza, la cui determinazione compete allo Stato in
forza dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    12.- Con memoria  depositata  il  28  maggio  2013  la  Provincia
autonoma di  Trento  ha  ulteriormente  argomentato  in  ordine  alle
censure proposte. 
    12.1.- In particolare, la Provincia sostiene che l'oggetto ed  il
fine della disposizione censurata inducono a  ricondurla  nell'ambito
dell'organizzazione  sanitaria  e   del   coordinamento   finanziario
piuttosto che in quello dei rapporti tra lo Stato e l'Unione europea.
Inoltre, il riferimento ai livelli essenziali delle  prestazioni  non
sarebbe  corretto,  in  quanto  essi   garantirebbero   un   uniforme
trattamento di base e non imporrebbero un'assoluta uniformita'  delle
prestazioni. 
    13.- Con memoria depositata il 28 maggio 2013 il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha  ribadito  l'infondatezza  dell'impugnativa
provinciale. 
    13.1.-  In  particolare,  secondo  il  resistente,   l'intervento
normativo  in  considerazione  si  inquadrerebbe  all'interno  di  un
processo   di   riduzione   del   fabbisogno   sanitario   attraverso
l'efficientamento  del  sistema,  a  cui  corrisponderebbe  la  ratio
dell'art. 15, comma 3, lettera c), del d.l. n. 95  del  2012  che  al
contempo  rientrerebbe  nel  potere  statale  di  fissare  i  livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie. 
    14.- Con memoria  depositata  il  7  gennaio  2014  la  Provincia
autonoma  di  Trento  ha  ulteriormente  negato  la  riconducibilita'
dell'intervento normativo  statale  al  coordinamento  della  finanza
pubblica o ai livelli essenziali delle prestazioni. 
    15.- Con ricorso depositato il 25 febbraio 2013 ed iscritto al n.
24 del registro ricorsi dell'anno 2013,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale, tra gli altri, dell'art. 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di  stabilita'  2013),  in
riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a),  3,  primo  comma,
lettere f) ed l), 4, 12, 48-bis e  50  dello  statuto  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta /Vallee d'Aoste, in relazione agli articoli da
2 a 7 della legge n. 690 del 1981 ed agli artt. 34 e 36  della  legge
n. 724 del 1994, nonche' in riferimento agli artt. 117, terzo  comma,
e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n.
3  del  2001,  ed  ai  principi  di   ragionevolezza   e   di   leale
collaborazione. 
    15.1.- L'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del  2012  dispone
una riduzione del  livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario
nazionale e del correlato finanziamento  -  come  gia'  rideterminato
dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 - stabilendo  che  il
relativo importo e' ridoto di 600 milioni di euro per l'anno  2013  e
di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La  disposizione
aggiunge che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano assicurano detto concorso «mediante le  procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e  successive
modificazioni» e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al citato art. 27 della legge  n.  42  del  2009,  l'importo  del
concorso alla manovra «e' annualmente  accantonato,  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali». 
    Ad avviso della ricorrente,  la  disposizione  impugnata  sarebbe
lesiva dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria  come  disegnata
dallo statuto, che riserva alla Regione la  potesta'  legislativa  in
materia di «ordinamento contabile», in base all'art. 2, primo  comma,
lettera a), e la potesta'  legislativa  integrativa  e  attuativa  in
materia sia di «finanze  regionali  e  comunali»  che  di  «igiene  e
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», ai  sensi  dell'art.
3, primo comma, lettere f) ed l); l'art. 4 dello statuto  attribuisce
poi alla Regione il potere  di  esercitare  nei  predetti  ambiti  di
competenza le corrispondenti  funzioni  amministrative  e  l'art.  12
garantisce alla Regione, oltre  al  gettito  delle  entrate  proprie,
anche  una  quota  dei  tributi  erariali.  In  attuazione  di   tali
previsioni - prosegue la ricorrente - e' stata approvata la legge  n.
724 del 1994, i cui  artt.  34  e  36  stabiliscono  che  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste provvede al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nel proprio  territorio  senza  oneri  a
carico del bilancio statale. Ne consegue che  l'obbligo  di  concorso
alla manovra imposto alla Regione si  porrebbe  in  contrasto  con  i
parametri suindicati, in quanto  lo  Stato  non  avrebbe  titolo  per
dettare norme di coordinamento finanziario nelle ipotesti in cui esso
non concorre al finanziamento della spesa sanitaria. 
    Sotto  ulteriore  e  concorrente  profilo,  la  Regione  denuncia
l'illegittimita' della disciplina gravata in riferimento  agli  artt.
117, terzo comma, e 119, Cost., in combinato disposto con  l'art.  10
della legge cost.  n.  3  del  2001,  in  ragione  dell'intollerabile
compressione  dell'autonomia  finanziaria   valdostana   in   materia
sanitaria,  in  assenza  di  qualsiasi   titolo   attributivo   della
competenza. La lesione di dette  prerogative  regionali  e'  dedotta,
altresi',  in  relazione  al  meccanismo  di  concorso  dettato   dal
legislatore statale, diretto ad incidere unilateralmente sull'entita'
della compartecipazione regionale ai tributi erariali,  in  contrasto
con le «procedure pattizie» previste dalla  normativa  di  attuazione
statutaria di cui agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981,
che fissano le quote  di  tributi  erariali  spettanti  alla  Regione
autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   ed    in    violazione
dell'autonomia organizzativa e finanziaria riconosciuta  dagli  artt.
2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 48-bis
e 50 dello statuto. 
    Secondo la difesa della ricorrente, la mancata previsione di  una
forma di partecipazione diretta della Regione alla definizione  delle
modalita' del concorso finanziario comporterebbe  la  violazione  del
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5  e  120  Cost.,
che  imporrebbe  la  tecnica  dell'accordo  in  materia  di  rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. 
    L'illegittimita'  costituzionale  della  disciplina  dettata  dal
comma 132 in scrutinio e' infine  dedotta  anche  in  riferimento  al
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  in  quanto  il
previsto «accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi  erariali»  operante  fino  all'emanazione  delle  norme   di
attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ridonderebbe
- in assenza di una  disciplina  statale  che  individui  un  termine
finale per  l'adozione  di  tale  normativa  di  attuazione  -  nella
menomazione della sfera  di  autonomia  organizzativa  e  finanziaria
regionale. 
    16.- Con atto depositato il 2 aprile 2013  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del
ricorso. 
    16.1.- Il resistente rileva, innanzitutto, come  la  disposizione
censurata sia diretta a ridurre il livello del fabbisogno sanitario e
del correlato finanziamento in  conseguenza  dell'introduzione  delle
misure previste dal comma 131 del medesimo art. 1 della legge n.  228
del 2012, che avrebbero determinato una corrispondente riduzione  dei
costi per le Regioni  e  le  Province  autonome.  A  tale  proposito,
prosegue  la  difesa  erariale,  la  manovra  in  materia   sanitaria
risponderebbe alla finalita'  di  garantire  il  conseguimento  degli
obiettivi di  finanza  pubblica  concordati  in  sede  europea:  cio'
imporrebbe, in un contesto di grave crisi finanziaria,  la  riduzione
dei costi che il Servizio sanitario nazionale nella sua interezza  e'
chiamato  a  sopportare  e  determinerebbe,   pertanto,   un   minore
fabbisogno sanitario espresso in termini finanziari. In tale contesto
sarebbe stato, pertanto, necessario non solo ridurre il  livello  dei
trasferimenti statali a favore delle Regioni a  statuto  ordinario  e
della Regione siciliana, ma anche ridefinire le relazioni finanziarie
con le autonomie speciali nello stesso ambito,  posto  che,  in  caso
contrario, queste ultime potrebbero  effettuare  una  maggiore  spesa
rispetto a quella consentita  alle  altre  Regioni,  con  conseguenti
discriminazioni tra diverse platee di cittadini  fondate  sulla  mera
residenza regionale. 
    Conclusivamente, l'Avvocatura generale dello Stato  sostiene  che
la disposizione che impone alle Regioni a statuto  speciale  ed  alle
Province autonome il concorso alla riduzione  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale mediante le procedure previste dall'art.
27 della legge  n.  42  del  2009  -  secondo  quanto  gia'  previsto
dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 -  sarebbe  idonea  a
garantire il rispetto del principio di leale  collaborazione  «mentre
l'accantonamento   prudenziale    a    valere    sulle    quote    di
compartecipazione ai tributi erariali e' previsto transitoriamente al
fine di garantire gli effetti positivi sulla finanza  pubblica  nelle
more della concreta attuazione del predetto articolo 27». 
    17.- Con ricorso depositato l'8 marzo 2013 ed iscritto al  n.  43
del registro ricorsi dell'anno 2013, la Regione siciliana ha promosso
questione di legittimita' costituzionale, tra l'altro,  dell'art.  1,
comma 132, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli artt.  17,
lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,
n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),  ed  al
principio di leale collaborazione. 
    17.1.- Premessi cenni sul contenuto  della  legge  di  stabilita'
2013, la ricorrente osserva che le misure di riduzione del livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 131  e
132 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012  sarebbero  lesive
del principio costituzionale di  leale  collaborazione  che  dovrebbe
presiedere e regolare i rapporti tra gli enti  che  costituiscono  la
Repubblica in quanto «[l]'esclusione  della  Sicilia  dal  meccanismo
applicato  alle  altre  autonomie  speciali  per   l'attuazione   del
risparmio  dipende  solo  dal  diverso   sistema   di   finanziamento
dell'assistenza sanitaria». 
    La difesa regionale denuncia  l'arbitrarieta'  della  scelta  del
legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il ruolo e gli
interessi della Regione, gia' sottoposta alle  specifiche  misure  di
contenimento della spesa sanitaria di cui all'Accordo del  31  luglio
2007,  intercorso  tra  il  Ministro  della   salute,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   la   Regione   siciliana   per
l'approvazione  del  Piano  di  rientro   e   degli   interventi   di
riequilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale  per  il
2007-2009 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2005),  e  di  cui  al
Programma operativo  regionale  2010-2012  per  la  prosecuzione  del
predetto Piano di  rientro,  richiesto  ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122. Da ultimo, prosegue la  ricorrente,  l'Assessore
regionale per la salute, con nota  del  24  gennaio  2013,  n.  6795,
avrebbe  manifestato  la  volonta'  di  procedere  nel  percorso   di
riqualificazione del sistema sanitario,  avvalendosi  della  facolta'
prevista dall'art. 15,  comma  20,  del  d.l.  n.  95  del  2012  con
l'elaborazione di un Programma di consolidamento e sviluppo,  per  il
periodo 2013-2015, delle misure strutturali  e  di  innalzamento  dei
livelli di qualita' del sistema sanitario regionale. 
    In tale quadro, la riduzione del livello di fabbisogno e del  suo
finanziamento  lederebbe,  in  particolare,  la  Regione   siciliana,
rendendo  piu'  gravoso  il  raggiungimento  degli   obiettivi   gia'
concordati con lo Stato con i  suindicati  Piani  ed  impedendo,  tra
l'altro, lo svincolo di ingenti risorse economiche  a  vantaggio  del
bilancio regionale, posto che la  condizione  per  l'accesso  a  tali
risorse sarebbe la positiva verifica degli adempimenti scaturenti dai
Piani medesimi, come previsto dal citato art. 11 del d.l. n.  78  del
2010, il quale stabilisce che «La prosecuzione e il completamento del
Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva
delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa,  gia'
previste a legislazione vigente e condizionate alla piena  attuazione
del Piano». Da cio' conseguirebbe, a detta della ricorrente,  che  la
prevista riduzione del fabbisogno  sanitario  ed  il  decremento  del
finanziamento  complessivo  del  sistema  sanitario   causerebbe   un
ulteriore  ostacolo  al  raggiungimento  della  stabilizzazione   del
livello di spesa e del correlato suo  allineamento  al  finanziamento
ordinario programmato. 
    La difesa regionale aggiunge che a fronte dei maggiori  oneri  di
compartecipazione previsti dall'art. 1, comma  830,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e  fatti
gravare sul bilancio regionale,  lo  Stato  non  avrebbe  adeguato  i
livelli  di  retrocessione  delle  accise  sui  prodotti  petroliferi
immessi in consumo nel territorio regionale, ne'  avrebbe  assicurato
diverse fonti finanziarie per coprire tali maggiori bisogni,  con  la
conseguente creazione di uno squilibrio  strutturale  nella  gestione
del bilancio regionale che, fino al 2012, si sarebbe  potuto  gestire
grazie  alla  possibilita'  di  utilizzare  i  fondi  per   le   aree
sottoutilizzate (Fas) per il ripiano delle  perdite  risalenti  delle
aziende sanitarie siciliane. Evidenzia inoltre che - in coerenza  con
il Patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 ed ai fini
dell'accesso al fondo transitorio  di  cui  all'art.  1,  comma  796,
lettera b), della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dall'anno  di
imposta 2008 - la Regione siciliana avrebbe fatto ricorso  alla  leva
fiscale, innalzando al massimo l'aliquota dell'addizionale  regionale
dell'IRPEF e dell'IRAP: dette maggiorazioni sarebbero state mantenute
anche per il triennio 2013-2015, destinando il maggior  gettito  alla
copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario e,  per  la
differenza,  al  finanziamento  della  quota   di   compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria come fissata dall'art. 1  della  legge
della  Regione  siciliana  9  maggio  2012,   n.   26   (Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2012  -  Legge  di  stabilita'
regionale). 
    Conclusivamente, la Regione si duole del fatto che,  non  potendo
piu' azionare la leva fiscale per rientrare dal disavanzo programmato
della  spesa  sanitaria,  la  norma  statale  verrebbe  ad   incidere
negativamente  sull'entita'  di  detto  disavanzo,  creando  maggiori
difficolta' per gli adempimenti previsti dal Piano di rientro, che si
aggiungono a quelli necessari per garantire i livelli  elementari  di
assistenza. 
    La ricorrente afferma infine che «anche a voler ritenere  che  la
disposizione non comporti, quanto meno direttamente,  un  pregiudizio
all'assetto finanziario regionale di cui all'art. 36  dello  Statuto,
appunto per la clausola "ad esclusione" della Regione siciliana e per
la circostanza che l'aliquota  regionale  di  compartecipazione  alla
spesa sanitaria va applicata ad un minor livello del  fabbisogno  del
Servizio sanitario nazionale»,  l'unilaterale  valutazione  di  detto
fabbisogno sarebbe lesiva  delle  prerogative  regionali,  in  quanto
assunta senza tener conto delle  esigenze  della  sanita'  siciliana,
massimamente  impegnata,  in  base  al  Piano   di   rientro,   nella
razionalizzazione e nel contenimento della spesa. 
    18.- Con atto depositato l'8 aprile  2013  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    18.1.-  L'Avvocatura  generale  osserva   che   la   disposizione
censurata  sarebbe  diretta  a  ridurre  il  livello  del  fabbisogno
sanitario   e   del   relativo   finanziamento    come    conseguenza
dell'introduzione delle ulteriori misure di contenimento della  spesa
pubblica di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 228  del  2012,
le quali avrebbero determinato la corrispondente riduzione dei  costi
per le Regioni e le Province  autonome.  Aggiunge  che  la  normativa
statale impugnata risponderebbe alla finalita'  di  ridurre,  in  via
omogenea e su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  fabbisogno  del
Servizio  sanitario  nazionale  in  un  contesto   di   grave   crisi
finanziaria, oltre che per garantire il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede  europea.  Cio'  avrebbe  reso
appunto necessaria - per consentire allo  Stato  di  poter  rientrare
nella disponibilita' di una  quota  delle  risorse  finanziarie  gia'
stanziate - la riduzione dei costi del Servizio  sanitario  nazionale
nella sua interezza mediante la  rideterminazione  dei  trasferimenti
statali a favore delle Regioni a statuto ordinario  e  della  Regione
siciliana. 
    Ad avviso della difesa erariale risulterebbe comunque  rispettato
il principio di leale collaborazione tra Stato ed autonomie speciali,
dal momento che, in base al disposto dell'art. 27 della legge  n.  42
del 2009, l'attuazione del concorso delle Regioni a statuto  speciale
al conseguimento degli  obiettivi  di  perequazione  potrebbe  essere
garantita «anche mediante l'assunzione di oneri  derivanti  [...]  da
altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato». Richiama, inoltre, le pronunce in cui questa  Corte  ha
riconosciuto il potere del legislatore statale di imporre  agli  enti
autonomi  vincoli  alle  politiche  di  bilancio   per   ragioni   di
coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali ed obblighi
comunitari - anche se essi si traducono in limitazioni indirette alla
loro autonomia di spesa - nonche' limiti  complessivi  alla  crescita
della spesa corrente, in via transitoria ed in vista degli  obiettivi
di riequilibrio  della  finanza  pubblica.  Detti  vincoli  sarebbero
applicabili  anche  alle   autonomie   speciali   in   considerazione
dell'obbligo  di  generale  partecipazione  di   tutte   le   Regioni
all'azione di risanamento della finanza pubblica. 
    Quanto alla specifica doglianza della Regione  siciliana  secondo
cui  la  riduzione  del  fondo   sanitario   nazionale   verrebbe   a
compromettere la possibilita' per la Regione  stessa  di  ottemperare
agli  obblighi  dei  Piani  di  rientro  in  relazione  ai  disavanzi
sanitari, la difesa dello Stato ne contesta il fondamento sul rilievo
che a detta riduzione - applicata  anche  alle  altre  sette  Regioni
impegnate nei Piani di rientro - corrisponderebbero minori oneri  per
il Servizio sanitario regionale. 
    19.- Con memoria depositata il 30 settembre 2014 il resistente ha
prospettato la cessazione della  materia  del  contendere  in  ordine
all'impugnazione dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del  2012
in ragione dell'accordo in materia di finanza  pubblica  sottoscritto
il 9 giugno 2014 dal Ministro dell'economia e delle  finanze  con  la
Regione siciliana. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con i ricorsi indicati in epigrafe la Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Bolzano e di  Trento
impugnano, tra le altre, alcune disposizioni contenute  nell'art.  15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    1.1.-  In  particolare,   la   Regione   propone   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  comma  22,  del  citato
decreto in riferimento agli artt. 2,  primo  comma,  lettera  a),  3,
primo comma, lettere f) ed  l),  4,  12,  48-bis  e  50  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), in relazione agli artt. 34 e 36  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ed
agli articoli da  2  a  7  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
nonche' in riferimento agli artt.  117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),  ed  ai   principi   di   leale
collaborazione e di ragionevolezza. 
    La Provincia autonoma di Bolzano impugna  l'art.  15,  comma  13,
lettera c), del d.l. n. 95 del 2012  in  riferimento  agli  artt.  4,
primo comma, numero 7), 8, primo comma, numero 1),  9,  primo  comma,
numero 10), e 16 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), in relazione al decreto del Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'), al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  gennaio  1980,  n.  197  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti integrazioni alle  norme  di  attuazione  in  materia  di
igiene  e  sanita'  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), ed agli artt. 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto  tra  gli
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'  la
potesta'  statale  di  indirizzo   e   coordinamento),   nonche'   in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.  in  combinato  disposto
con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Anche la Provincia autonoma di Trento impugna  l'art.  15,  comma
13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 in riferimento agli artt.  9,
primo comma, numero 10), 16 e 79 dello statuto della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, in relazione  all'art.  2,  secondo  comma,  del
d.P.R. n. 474 del 1975 ed al d.P.R.  n.  197  del  1980,  nonche'  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del  settore
sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) del  d.l.  n.
95 del 2012 prevede una serie di misure che determinano una riduzione
dei costi nel settore sanitario.  Tra  di  esse  si  annovera  quella
disposta dall'art. 15, comma 13, lettera c),  secondo  il  quale  «Al
fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire
una riduzione della spesa per acquisto di beni e  servizi:  [...]  c)
sulla base e nel rispetto degli  standard  qualitativi,  strutturali,
tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza   ospedaliera
fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
previa intesa della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della
riorganizzazione  di  servizi  distrettuali  e  delle  cure  primarie
finalizzate all'assistenza 24 ore su 24  sul  territorio  adeguandoli
agli standard europei, entro il 31 dicembre  2012,  provvedimenti  di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri  accreditati  ed
effettivamente a carico  del  servizio  sanitario  regionale,  ad  un
livello  non  superiore  a  3,7  posti  letto  per  mille   abitanti,
comprensivi  di  0,7  posti  letto  per   mille   abitanti   per   la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed  assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a  160  per  mille
abitanti di cui il 25  per  cento  riferito  a  ricoveri  diurni.  La
riduzione dei  posti  letto  e'  a  carico  dei  presidi  ospedalieri
pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del  totale  dei
posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso  la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole  regioni  e
province autonome, fino ad avvenuta  realizzazione  del  processo  di
riduzione dei posti letto e  delle  corrispondenti  unita'  operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo  di  incarichi  ai
sensi dell'articolo 15-septies del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo  di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
operano una verifica, sotto il profilo  assistenziale  e  gestionale,
della funzionalita' delle piccole  strutture  ospedaliere  pubbliche,
anche  se  funzionalmente  e  amministrativamente  facenti  parte  di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno  e  dal  ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza
residenziale e domiciliare». 
    Il comma 22 del medesimo art. 15 dispone che «In  funzione  delle
disposizioni recate dal presente articolo il livello  del  fabbisogno
del servizio  sanitario  nazionale  e  del  correlato  finanziamento,
previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto  di  900  milioni  di
euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013  e  di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014  e  2.100  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri
e modalita' proposti in sede di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime,  da  recepire,  in
sede di espressione dell'Intesa sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e  seguenti.  Qualora
non  intervenga  la  predetta  proposta  entro  i  termini  predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla  ripartizione  del  fabbisogno   e   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario  nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le
Regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ad  esclusione  della  regione  Siciliana,  assicurano   il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali». 
    2.- Con i ricorsi indicati in epigrafe la Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e la Regione siciliana impugnano, tra le altre
disposizioni, l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013). 
    2.1.- In particolare, la Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste propone questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 132, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli  artt.  2,
primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f)  ed  l),  4,  12,
48-bis e 50 dello statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n.  690  del
1981 ed agli artt. 34 e 36 della legge n. 724 del  1994,  nonche'  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della  legge  cost.  n.  3  del  2001,  ed  ai
principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. 
    La Regione siciliana impugna il medesimo art. 1,  comma  132,  in
riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto  della
Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione. 
    L'art. 1,  comma  132,  della  legge  n.  228  del  2012  prevede
un'ulteriore  riduzione  del  fabbisogno   del   Servizio   sanitario
nazionale e del relativo finanziamento, disponendo che  «In  funzione
delle disposizioni recate dal comma 131  e  dal  presente  comma,  il
livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo  15,  comma
22,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' ridotto  di  600
milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  1.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ad  esclusione  della  Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42  del  2009,
l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali». 
    3.-  I  ricorsi  vertono  sulle  medesime   disposizioni   o   su
disposizioni   strettamente   correlate   e   pongono   problematiche
parzialmente analoghe, sicche' ne e' opportuna la riunione ai fini di
una  decisione  congiunta,  riservando  a   separate   decisioni   la
trattazione   delle   questioni   vertenti    sulle    altre    norme
contestualmente impugnate. 
    4.- Per ragioni  di  sequenzialita'  logica,  lo  scrutinio  deve
prendere le mosse  dalle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012  proposte
dalle Province autonome di Bolzano e di  Trento,  che  contestano  le
specifiche misure di contenimento della spesa ivi previste, invocando
le proprie competenze in materia sanitaria. 
    Queste ultime trovano fondamento nei rispettivi statuti  speciali
e nelle norme di attuazione,  nonche'  nell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in quanto la materia «tutela della salute» da esso contemplata
e' piu' ampia rispetto a  quella  «igiene  e  sanita',  ivi  compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9,  primo  comma,  numero
10, dello statuto Trentino-Alto Adige), in cui le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa  concorrente.  Ne
deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n.  3  del  2001
(sentenza  n.  134  del  2006)  il  quale  prescrive  che  «[...]  le
disposizioni della presente legge costituzionale si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite». 
    4.1.- Alla luce di quanto premesso le questioni sono fondate. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte  la  ridefinizione  del
numero dei posti letto fruibili  va  ricondotta  alle  materie  della
«tutela della salute» e del «coordinamento  della  finanza  pubblica»
(sentenza n. 289 del 2010). I primi due periodi dell'art.  15,  comma
13, lettera c), del  d.l.  n.  95  del  2012,  che  ne  prevedono  la
riduzione, sono pertanto ascrivibili a  detti  titoli  di  competenza
legislativa, secondo cui lo Stato determina i principi generali della
materia e le Regioni la normazione specificativa. 
    Le norme  impugnate  non  si  articolano  in  enunciati  generali
riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in  essere  una
disciplina  di  dettaglio.   Cio'   comporta   che   le   misure   in
considerazione  non  possono  trovare   fondamento   nella   potesta'
legislativa concorrente  dello  Stato,  cosi'  come  sostenuto  dalla
difesa erariale. 
    A tale argomento si aggiunge il rilevo che,  ai  sensi  dell'art.
34, comma 3,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica), «La regione Valle  d'Aosta
e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano   provvedono   al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, senza alcun apporto a  carico  del  bilancio  dello  Stato
[...]». Dunque, come meglio chiarito in prosieguo, lo  Stato  non  ha
comunque titolo per dettare norme di  coordinamento  finanziario  che
definiscano le modalita'  di  contenimento  di  una  spesa  sanitaria
interamente sostenuta da tali enti. 
    Le disposizioni in esame non possono  nemmeno  essere  ricondotte
alla competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117,  secondo  comma,
lettera m), Cost., cosi' come ritenuto dall'Avvocatura dello Stato  e
come evocato dall'incipit dell'art. 15, comma  13,  lettera  c),  del
d.l. n. 95 del 2012 e dal richiamo ivi operato all'art. 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2005). 
    La Corte ha gia' avuto modo di precisare  che  questo  titolo  di
legittimazione dell'intervento dello Stato riguarda  fattispecie  per
le quali la normativa statale  definisce  il  livello  essenziale  di
erogazione delle prestazioni destinate ai fruitori dei  vari  servizi
sociali. Nella prospettiva della loro tutela la Costituzione  assegna
«al legislatore statale un fondamentale strumento  per  garantire  il
mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei
diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato  da  un
livello di autonomia  regionale  e  locale  decisamente  accresciuto»
(sentenza n. 111 del 2014). Si tratta,  dunque,  «non  tanto  di  una
"materia" in senso stretto, quanto di una competenza del  legislatore
statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali  il
legislatore  stesso  deve  poter  porre  le  norme   necessarie   per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di  tali  diritti,
senza che la legislazione regionale possa limitarle o  condizionarle»
(sentenza n. 207 del 2012). 
    I LEA rappresentano quindi degli «standard minimi»  (sentenza  n.
115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto  il  territorio
nazionale, per cui  «la  deroga  alla  competenza  legislativa  delle
Regioni, in favore di quella dello Stato, e' ammessa solo nei  limiti
necessari ad evitare che, in  parti  del  territorio  nazionale,  gli
utenti debbano assoggettarsi ad un  regime  di  assistenza  sanitaria
inferiore, per quantita' e qualita', a  quello  ritenuto  intangibile
dallo  Stato»  (sentenza  n.  207  del  2010),  «ferma  comunque   la
possibilita' delle singole Regioni, nell'ambito della loro competenza
concorrente  in  materia,  di  migliorare  i  suddetti   livelli   di
prestazioni» (sentenza n.  200  del  2009).  Fermo  restando  che  le
prestazioni attualmente assicurate dal servizio sanitario provinciale
presentano livelli sicuramente  superiori  a  quelli  previsti  dalle
disposizioni impugnate,  occorre  ricordare  che  l'art.  2,  secondo
comma, del  d.P.R.  n.  474  del  1975  -  recante  la  normativa  di
attuazione statutaria trentina in  materia  di  igiene  e  sanita'  -
vincola le Province autonome a «garantire l'erogazione di prestazioni
di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera  non  inferiore  agli
standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria»  e
che, come accennato, le stesse Province finanziano  integralmente  il
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori. 
    Alla luce delle  esposte  premesse,  si  deve  sottolineare  come
l'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012,  disponendo
una riduzione dello standard dei posti letto, non tenda  a  garantire
un minimum intangibile alla  prestazione,  ma  ad  imporre  un  tetto
massimo alla stessa. Quest'ultima prescrizione, dunque,  non  essendo
nemmeno correlata all'ipotesi del finanziamento da parte dello Stato,
non appare conforme ai parametri di riferimento invocati nel ricorso. 
    L'illegittimita' costituzionale della disposizione nella parte in
cui prescrive la riduzione dei posti letto (primo e secondo  periodo)
determina il travolgimento del terzo periodo della stessa - che «fino
ad avvenuta realizzazione del  processo  di  riduzione»  sospende  il
conferimento o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in ambito
sanitario - e di quello successivo, che «[n]ell'ambito  del  processo
di riduzione» dispone la verifica di funzionalita', sotto il  profilo
assistenziale e gestionale, delle piccole strutture ospedaliere e  la
promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e dal
ricovero  diurno  all'assistenza  ambulatoriale,  favorendo  altresi'
quella residenziale e domiciliare. Cio' in ragione  del  rapporto  di
presupposizione  che  lega   le   norme   citate   alle   illegittime
prescrizioni  di  riduzione  contenute  nei  periodi   immediatamente
precedenti. 
    4.2.- I residui motivi di censura devono ritenersi assorbiti. 
    5.- Per  valutare  compiutamente  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma  22,  del  d.l.  n.  95  del  2012
promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' utile
evidenziare come la disposizione si  correli  direttamente  ai  commi
precedenti del medesimo art. 15. Questi ultimi, prevedendo misure  di
contenimento della spesa, comportano  una  riduzione  dei  costi  nel
settore sanitario e, conseguentemente, una riduzione  del  fabbisogno
del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento secondo
le quantificazioni globali indicate nella disposizione impugnata.  Le
misure  di  riduzione  dei  costi  disposte  dai   commi   precedenti
riguarderebbero  anche  la  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.  724  del
1994, finanzia interamente nel suo territorio il  Servizio  sanitario
nazionale senza oneri a carico del bilancio statale. 
    Attraverso la norma impugnata - che coinvolge nel  riparto  della
riduzione del  fabbisogno  e  del  relativo  finanziamento  anche  la
Regione in considerazione, imponendole un «concorso alla  manovra  di
correzione  dei  conti»  -  lo  Stato   acquisirebbe   senza   titolo
l'eventuale risparmio realizzato da  quest'ultima  sulla  base  delle
disposizioni ivi richiamate. 
    5.1.   -   Tanto   premesso,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma  22,  del  d.l.  n.  95  del  2012
promossa dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e'
fondata in riferimento agli artt. 48-bis e 50,  quinto  comma,  dello
statuto regionale, in relazione agli artt. 34 e 36 della legge n. 724
del 1994, ed al principio di leale collaborazione. 
    Il citato art. 34 ed il successivo art. 36  -  secondo  il  quale
«Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle  d'Aosta
dalla legge 26 novembre 1981, n. 690» - della legge n. 724  del  1994
non contengono norme di attuazione statutaria e  non  hanno  pertanto
rango  superiore  a  quello  della  legge  ordinaria.  Tuttavia,   la
disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste puo'  essere  modificata  solo  con  l'accordo
della medesima, in virtu' degli artt.  48-bis  e  50,  quinto  comma,
dello statuto (sentenza n. 133 del 2010). 
    L'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del  2012  incide  invece  in
modo unilaterale, violando  il  principio  di  leale  collaborazione,
sull'autonomia  finanziaria  della  ricorrente,  la  cui  specialita'
sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei  rapporti
finanziari con lo  Stato  attraverso  una  semplice  legge  ordinaria
(sentenza n. 133 del 2010). 
    Nel caso in esame non vale  richiamare  la  potesta'  legislativa
statale in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost.: questa Corte ha  infatti  precisato
che «lo Stato, quando  non  concorre  al  finanziamento  della  spesa
sanitaria, "neppure ha titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario" (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 133  del  2010;
nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115  e  n.  187  del
2012). 
    Come  evidenziato,  la  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste  non  grava,  per  il  finanziamento  della  spesa  sanitaria
nell'ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato e quindi
quest'ultimo non e' legittimato ad imporle il descritto concorso. 
    Infine,  si  sottolinea  come  nel  caso  in  esame  non   rilevi
l'esigenza di riparto degli obiettivi del patto di  stabilita'  o  di
ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in  sede  europea,
ipotesi per le quali e' consentita la determinazione unilaterale  del
concorso da parte dello Stato in  attesa  del  perfezionamento  delle
procedure pattizie previste per le autonomie speciali (sentenza n. 19
del 2015). A ben vedere, il meccanismo previsto dalla norma impugnata
costituisce  una  mera  riallocazione  di  risorse  all'interno   del
bilancio consolidato delle pubbliche  amministrazioni:  infatti  alla
riduzione complessiva del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale
le autonomie speciali -  ad  esclusione  della  Regione  siciliana  -
partecipano, ai sensi  del  comma  22  dell'art.  15,  attraverso  un
conferimento di risorse, mentre le Regioni a statuto ordinario  e  la
stessa Regione siciliana subiscono, per effetto della  stessa  norma,
la riduzione pro quota del finanziamento attinto dal  bilancio  dello
Stato mediante il tradizionale trasferimento di  fondi.  Ne  consegue
che della sommatoria della riduzione dei trasferimenti alle Regioni a
statuto  ordinario  e  dell'acquisizione  dalle  autonomie   speciali
beneficia direttamente il bilancio dello Stato attraverso una diversa
riallocazione di dette risorse. 
    Dal momento che il prelievo, di  cui  la  disposizione  censurata
onera  la  ricorrente,  non  e'  conforme  ai  richiamati   parametri
costituzionali, detto vizio si  riverbera  sulle  modalita'  relative
alla    sua    determinazione,    rendendo    altresi'    illegittimo
l'accantonamento dell'equivalente importo a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione  ai  tributi  erariali,  il  quale  presuppone   la
legittima imposizione del contributo (in tal senso sentenze n.  77  e
n. 82 del 2015). 
    5.2.- I residui motivi di censura devono ritenersi assorbiti. 
    6.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e la Regione
siciliana hanno impugnato anche l'art. 1, comma 132, della  legge  n.
228 del 2012. 
    La disposizione in questione riduce ulteriormente  il  fabbisogno
sanitario  ed  il  correlato  finanziamento,  anche  in  questo  caso
chiamandovi a concorrere le autonomie speciali - ad esclusione  della
Regione siciliana - mediante le procedure previste dall'art. 27 della
legge n. 42 del 2009 e, fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo, disponendo che l'importo del concorso alla
manovra  sia  annualmente  accantonato  a  valere  sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali. 
    6.1.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 132, della  legge  n.  228  del  2012  promossa  dalla  Regione
autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  in  riferimento  agli  artt.
48-bis e 50, quinto comma, dello statuto, in relazione agli artt.  34
e 36  della  legge  n.  724  del  1994,  ed  al  principio  di  leale
collaborazione e' fondata. 
    E'   evidente   che   la   disposizione    censurata    riproduce
sostanzialmente il contenuto del gia' richiamato art. 15,  comma  22,
del d.l.  n.  95  del  2012,  incrementando,  rispetto  a  quanto  da
quest'ultimo previsto,  la  riduzione  del  fabbisogno  del  Servizio
sanitario nazionale nonche' del  relativo  finanziamento  secondo  le
quantificazioni  globali  indicate  e  chiamando  a  concorrervi   le
autonomie speciali - ad esclusione della Regione siciliana -  secondo
un meccanismo corrispondente a quello di cui agli ultimi due  periodi
del citato art. 15, comma 22. 
    Le censure articolate in modo analogo a quelle  proposte  avverso
l'art. 15, comma 22, devono essere pertanto accolte  con  conseguente
dichiarazione d'illegittimita'  costituzionale  anche  del  censurato
art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012. 
    Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    6.2.-  Quanto  alla  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del  2012  promossa  dalla
Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20
dello statuto ed al principio di leale collaborazione, deve anzitutto
escludersi che sia cessata la materia del contendere in ragione della
sottoscrizione, da parte del Presidente  della  Regione,  in  data  9
giugno 2014, di «un'ipotesi di accordo» con il Ministro dell'economia
e delle finanze  (sentenza  n.  19  del  2015;  nello  stesso  senso,
implicitamente, sentenze n. 77 e n. 82 del 2015). 
    Tanto premesso, la questione e' inammissibile. 
    In sostanza, la ricorrente, evocando parametri statutari relativi
alla potesta' legislativa regionale ed alle  funzioni  amministrative
in materia di «igiene e sanita' pubblica» e di «assistenza sanitaria»
ed il principio  di  leale  collaborazione  piuttosto  che  parametri
finanziari, sostiene che la riduzione del fabbisogno sanitario e  del
relativo finanziamento interferirebbe con l'attuazione del  Piano  di
rientro sanitario cui essa e' soggetta. 
    Se il principio di leale collaborazione e'  meramente  evocato  e
non meglio argomentato, con riferimento agli  altri  parametri  -  in
disparte la loro conferenza - la Regione non chiarisce in che modo la
disposizione censurata, che si  correla  all'adozione  di  misure  di
contenimento dei costi sanitari foriere di una  riduzione  di  spesa,
possa  ostacolare  l'attuazione  del  Piano  di  rientro   volto   al
riequilibrio del Servizio sanitario regionale. Peraltro, tale pretesa
interferenza ben avrebbe potuto essere argomentata in maniera  chiara
dalla Regione, considerate  le  prescrizioni  dettate  dall'art.  20,
commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) in ordine al  rapporto  tra  spese  sanitarie  e  disciplina  del
bilancio regionale, in modo da  garantire  «un'esatta  perimetrazione
delle entrate e delle uscite relative al  finanziamento  del  proprio
servizio   sanitario   regionale,   al   fine   di   consentire    la
confrontabilita' immediata  fra  le  entrate  e  le  spese  sanitarie
iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli  atti  di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard» (sentenza
n. 51 del 2013,  pronunciata  proprio  nei  confronti  della  Regione
siciliana). 
    In conclusione,  le  argomentazioni  svolte  dalla  ricorrente  a
sostegno dell'impugnazione «non raggiungono quella soglia  minima  di
chiarezza e completezza cui  e'  subordinata  l'ammissibilita'  delle
impugnative in via principale (ex plurimus, sentenza n. 312 del 2013»
(sentenza n. 88 del 2014). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma
13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella  parte  in  cui  si
applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma
22, del d.l. n. 95 del 2012, nella  parte  in  cui  si  applica  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
132, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2013), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228  del  2012,
promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c),  e  20,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
Statuto  della  Regione  siciliana),  ed  al   principio   di   leale
collaborazione, dalla Regione siciliana. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI