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N. 231 SENTENZA 26 settembre - 2 novembre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie in  materia  di
  organizzazione e di spesa  sanitaria  (riduzione  dei  posti  letto
  ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di
  piani per il fabbisogno di personale;  possibilita'  di  ricorso  a
  forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in  materia,
  nonche' di indizione di concorsi straordinari per  l'assunzione  di
  personale  sanitario;  acquisto  di   prestazioni   di   assistenza
  ospedaliera di alta specialita' da istituti di ricovero  e  cura  a
  carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti  in
  Regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli  accordi
  per la compensazione della mobilita' interregionale). 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di  stabilita'
  2016), art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574. 
-   
(GU n.45 del 8-11-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
541, 542, 543, 544 e 574,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita'  2016),  promossi  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia  autonoma
di Trento con ricorsi notificati il 26 febbraio - 7 marzo, il 26 - 29
febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l'8 e
il 10 marzo 2016, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 10,  17  e  20
del registro ricorsi 2016. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del 26  settembre  2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi  gli  avvocati  Renate  von  Guggenberg  per  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano,  Luca  Antonini   per   la   Regione   Veneto,
Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e  l'avvocato
dello Stato  Andrea  Fedeli  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016),
la Provincia autonoma di Bolzano  ha  chiesto  che  venga  dichiarata
l'illegittimita', fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e  574,
dell'art.  1  della  legge  28  dicembre  2015,   n.   208,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», per violazione  degli  artt.
4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100,  103,
104 e 107 dello Statuto della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme  di  attuazione,  di
cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e provinciale), nonche' degli artt. 3,  117,  commi
secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, quest'ultimo  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120
e 136 della Costituzione. 
    1.1.- La ricorrente ritiene che le  norme  impugnate  sono  state
dettate al fine di adeguare  la  normativa  nazionale  agli  obblighi
imposti dall'Unione europea in materia di organizzazione  dell'orario
di lavoro del personale sanitario e di garantire, contestualmente, la
continuita' dei servizi sanitari. 
    A tale scopo il legislatore nazionale ha previsto  che  anche  le
Province autonome adottino un provvedimento di  riduzione  dei  posti
letto  ospedalieri  accreditati  a  carico  del  Servizio   sanitario
regionale e predispongano  un  piano  concernente  il  fabbisogno  di
personale e le modalita' operative per garantire  il  rispetto  delle
norme  dell'Unione  europea  sull'orario  di  lavoro  del   personale
sanitario, in coerenza con l'art. 14 della legge 30 ottobre 2014,  n.
161, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  (Legge   europea
2013-bis)». 
    I predetti provvedimenti debbono essere  trasmessi  entro  il  29
febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti e  al  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza  (LEA)  di  cui,  rispettivamente,  agli  artt.  12  e   9
dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza  Stato-Regioni,
nonche' al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. 
    L'impugnato art. 1, comma 542,  prevede  la  possibilita',  nelle
more dell'adozione e della  verifica  dei  piani  di  fabbisogno  del
personale, di ricorrere a forme di lavoro  flessibile  in  deroga  ai
limiti fissati dall'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30  luglio  2010,  n.  122,  oppure  di  prorogare  i  relativi
contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai  Ministeri
della salute nonche' dell'economia e delle finanze. 
    Ai sensi dell'impugnato art. 1, commi  543  e  544,  in  caso  di
criticita' emergenti dal piano per  l'assunzione  del  personale,  e'
consentita l'indizione di concorsi straordinari per  l'assunzione  di
personale  medico,  tecnico-professionale  e   infermieristico,   nel
rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo  del
personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario,
di cui al comma 541 del medesimo art. 1. 
    Il successivo comma 574 dell'impugnato art. 1  introduce  poi  la
possibilita', a partire dal  2016,  nel  rispetto  di  una  serie  di
condizioni, di acquistare prestazioni di  assistenza  ospedaliera  di
alta specialita', nonche' prestazioni erogate da parte degli istituti
di ricovero e cura a  carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore  dei
cittadini residenti in altre Regioni, con  l'obbligo  trimestrale  di
trasmettere ai Ministeri della salute nonche' dell'economia  e  delle
finanze  i  provvedimenti  di  compensazione  della   maggior   spesa
sanitaria regionale, e di pubblicare e  comunicare  alle  Regioni  di
residenza il valore delle relative prestazioni. 
    1.2.- La ricorrente osserva che le norme di  cui  ai  commi  541,
542, 543, 544 e 574 dell'impugnato art.  1  si  applicano,  per  loro
espressa previsione, anche alle Province autonome, cosi' contrastando
con l'ordinamento statutario, che le attribuisce potesta' legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri
(art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei  propri  uffici  e
del relativo personale  (art.  8,  n.  1,  dello  Statuto);  potesta'
legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi  compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello  Statuto);
e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 dello Statuto). 
    La ricorrente ricorda che, in base  a  un  orientamento  costante
della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 328 del  2006),  con
la riforma del titolo V della Costituzione,  l'art.  117,  secondo  e
quarto comma,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001, ha confermato  ed  esteso  la  potesta'
legislativa delle Province autonome alla  materia  piu'  ampia  della
«tutela della salute». Piu' precisamente, si dovrebbe distinguere  la
materia di competenza regionale concorrente «tutela della salute», da
considerarsi  piu'  ampia   rispetto   all'assistenza   sanitaria   e
ospedaliera (sentenze n. 181 del 2006  e  n.  270  del  2005),  e  la
materia  dell'organizzazione  sanitaria,  in  cui  e'  possibile  una
disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale (sentenza n.
510  del  2002).  Per  quanto  concerne  la   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, le norme  di  attuazione  dello  Statuto  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474  (Norme
di  attuazione   dello   Statuto   per   la   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol in materia di igiene e  sanita'),  attribuiscono  alla
Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni
e degli enti sanitari, mentre alle Province autonome e' attribuita la
disciplina sul funzionamento  e  la  gestione  degli  stessi  enti  e
istituzioni. Le medesime norme di  attuazione  stabiliscono,  poi,  a
carico delle  Province  autonome  un  obbligo  di  adeguamento  della
propria legislazione ai principi e alle norme costituenti  limiti  ai
sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, senza che gli  organi  statali
possano esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di
fuori di quelle loro attribuite dallo Statuto e dalle relative  norme
di attuazione. 
    1.3.- Ad  avviso  della  ricorrente,  le  disposizioni  impugnate
interferirebbero con  le  competenze  in  materia  di  «tutela  della
salute» e in materia di assistenza sanitaria,  comprendente  altresi'
l'organizzazione del servizio  sanitario,  e  con  le  competenze  in
materia di autonomia finanziaria  anche  di  spesa,  nonche'  con  il
divieto di attribuire  con  legge  ordinaria  a  organi  dello  Stato
funzioni  amministrative  di  vigilanza  nelle  predette  materie  di
competenza delle Province autonome. 
    Piu' precisamente, la ricorrente ravvisa nell'art. 1, comma  541,
lettera a), in tema di riduzione dei  posti  letto  ospedalieri,  una
violazione del giudicato costituzionale, in riferimento alla sentenza
n. 125 del 2015, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui imponeva  anche
alle Province autonome l'adozione di provvedimenti volti a ridurre  i
posti letto ospedalieri. 
    In  generale,  secondo  la  ricorrente,  tutte  le   disposizioni
impugnate, in quanto norme  di  dettaglio  immediatamente  precettive
anche nei confronti delle Province autonome, sarebbero  in  contrasto
con la disciplina statutaria recante l'obbligo di  adeguamento  delle
medesime Province autonome alle norme statali di principio, che  sole
potrebbero essere dettate in materia  da  parte  dello  Stato,  senza
possibilita' di  diretta  applicazione  di  disposizioni  statali  di
dettaglio, in coerenza con l'insegnamento della gia' citata  sentenza
n. 125 del 2015. 
    2.- Con atto depositato il 7 aprile  2016  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  le  questioni
vengano dichiarate infondate. 
    2.1.- In particolare, la difesa dello Stato  ha  posto  l'accento
sulla clausola di salvaguardia  contenuta  nell'art.  1,  comma  992,
della legge n. 208 del 2015, in forza della quale le disposizioni del
provvedimento si applicano alle Regioni a speciale autonomia  e  alle
Province autonome  nella  misura  in  cui  siano  compatibili  con  i
rispettivi Statuti e le correlative norme di attuazione. Pertanto, ad
avviso del resistente, in  base  alla  giurisprudenza  costituzionale
(sono richiamate le sentenze n. 237 e n. 23 del 2014, n. 215 del 2013
e n. 241 del 2012), le questioni dovrebbero ritenersi  infondate,  in
quanto, ove le disposizioni statali non contrastino con gli  statuti,
non sussiste alcuna  violazione  dei  medesimi;  ove  la  violazione,
invece, sussista, le disposizioni medesime non sono applicabili. 
    Piu' precisamente,  la  citata  clausola  di  salvaguardia  -  da
valutare anche alla  luce  della  gravita'  ed  eccezionalita'  della
situazione di crisi in cui l'intervento legislativo si  e'  inserito,
tale da richiedere di discostarsi dal modello consensualistico  nella
determinazione delle modalita' di concorso delle  autonomie  speciali
alle manovre di finanza pubblica (viene citata la sentenza n. 193 del
2012) - rimuoverebbe ogni ostacolo  all'applicazione  della  speciale
procedura di adeguamento, prevista dallo  Statuto  e  dalle  relative
norme  di  attuazione,   ai   principi   generali   stabiliti   dalla
legislazione statale in materia di potesta' legislativa concorrente. 
    2.2.- Il resistente insiste, inoltre, sul fatto che le  impugnate
norme in materia sanitaria si sono rese necessarie per  ovviare  alle
ricadute negative, in termini di erogazione dei servizi di assistenza
sanitaria, conseguenti all'abrogazione delle deroghe previste per  il
personale sanitario in materia  di  orario  di  lavoro,  segnatamente
dall'art. 14  della  Legge  europea  2013-bis,  che  ha  abrogato  le
disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma  6-bis,  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle  direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e 41, comma 13, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   le   quali
sottraevano il personale dell'area dirigenziale e del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale all'applicazione degli artt. 4  e  7
del d.lgs. n. 66 del 2003, in attuazione della  direttiva  2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,  cio'  al
fine di adeguare la normativa italiana alle indicazioni fornite dalla
Commissione europea nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
2011/4185. 
    Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza sanitaria, il legislatore nazionale ha previsto il ricorso
a forme di lavoro flessibile e ha consentito assunzioni straordinarie
di personale - a completamento e integrazione del percorso intrapreso
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di
personale  precario  del  comparto  sanita')  -  nel  rispetto  degli
obiettivi  di  finanza   pubblica   da   conseguire   attraverso   il
contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2010)  e
all'art. 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11,  e
dei piani di rientro. 
    Sarebbero, dunque, state introdotte misure organizzative (art. 1,
commi 541, 542 e 543 della legge impugnata), limiti  alla  spesa  del
settore sanitario (commi 542 e 544 del medesimo art. 1)  e  procedure
di verifica e controllo, le quali, contrariamente a quanto  sostenuto
dalla ricorrente, non detterebbero una disciplina  di  dettaglio,  ma
conterrebbero principi generali ai quali le  Regioni  e  le  Province
autonome devono adeguarsi, nell'esercizio della  loro  competenza  in
materia di «tutela della salute», di cui all'art. 117,  terzo  comma,
Cost. (vengono citate le sentenze n. 162 del 2007, n. 134 e n. 51 del
2006, n. 249 del 2005 e n. 341 del 2001). 
    Ad avviso del  resistente,  la  normativa  impugnata  si  sarebbe
dunque resa necessaria al fine di evitare che  in  alcune  parti  del
territorio dello Stato l'assistenza  sanitaria  risultasse  inferiore
rispetto ai livelli qualitativi e quantitativi  ritenuti  intangibili
dallo Stato medesimo (viene citata la  sentenza  n.  207  del  2010),
fatta salva la possibilita' di aumentare  i  livelli  di  prestazione
nell'ambito  della  competenza  concorrente  (viene   richiamata   la
sentenza n. 200 del 2009). 
    2.3.- D'altro canto, prosegue il resistente,  poiche'  le  misure
introdotte dalle disposizioni censurate sono volte  a  razionalizzare
la spesa sanitaria per  far  fronte  a  una  particolare  congiuntura
economica, esse si  configurerebbero  quali  misure  di  contenimento
della  spesa  che  lo  Stato  puo'  imporre  -  quali   principi   di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117,  terzo
comma, e 119, secondo comma, Cost. - anche alle  autonomie  speciali,
in  forza  del  loro  obbligo   di   partecipazione   all'azione   di
risanamento, al fine di garantire l'equilibrio unitario della finanza
pubblica complessiva sia per il perseguimento di obiettivi  nazionali
di riduzione del debito sia per l'assolvimento di obblighi comunitari
(vengono citate le sentenze n. 229 del 2011, n. 284 del 2009, n.  120
del 2008 e n. 169  del  2007).  Tali  norme  di  coordinamento  della
finanza pubblica, rimarca il resistente, ben possono comprendere,  in
base alla giurisprudenza costituzionale (vengono citate  le  sentenze
n. 284 e n. 237 del 2009, n. 35 del 2005 e n. 376  del  2003),  anche
norme  puntuali  per  realizzare   in   concreto   il   coordinamento
finanziario che, per sua natura, eccede le possibilita' di intervento
dei livelli territoriali sub-statali. 
    Tali considerazioni, secondo  il  resistente,  si  estenderebbero
anche alle norme in materia  di  stabilizzazione  del  personale,  da
qualificarsi quali disposizioni in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica in quanto ispirate alla  finalita'  di  contenimento
della spesa nello specifico settore del personale (vengono citate  le
sentenze n. 310, n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011). 
    In questo quadro, sempre secondo il resistente, la gia' ricordata
clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell'impugnato art.  1,
avrebbe  il  significato  di  escludere  l'immediata  cogenza   delle
disposizioni censurate nei  confronti  delle  Province  autonome,  le
quali avrebbero invece l'obbligo di adeguarsi alla normativa  statale
secondo  le  procedure  previste  dallo  Statuto  e  dalle  norme  di
attuazione (si cita la sentenza n. 141 del 2015). 
    3.- Con ricorso depositato l'8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del  2016),
la Regione Veneto ha  chiesto  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale, fra gli altri, del comma 574 dell'art. 1 della  legge
n. 208 del 2015, per violazione degli  artt.  3,  97,  117,  terzo  e
quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    Secondo la ricorrente, la norma impugnata derogherebbe, a partire
dall'anno 2016, al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del
d.l. n. 95 del 2012  per  l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera di alta specialita' dagli IRCCS di natura privata, mentre
per gli IRCCS di natura pubblica resterebbero in vigore  le  numerose
disposizioni di spending review, tra cui in particolare  i  tetti  di
spesa che i residui commi dell'articolo impugnato  hanno  fissato  in
forma di percentuale  sul  finanziamento  complessivo  per  la  spesa
farmaceutica territoriale e ospedaliera, nonche' tetti di  spesa  per
il costo del personale. 
    In questo modo si realizzerebbe una disparita' di trattamento tra
situazioni parificabili, dirottando sugli IRCCS privati la  mobilita'
interregionale, proprio in forza della  rimozione  di  limiti  valida
solo per questi ultimi. Cio'  determinerebbe  un  contrasto  con  gli
artt. 3 e 97 Cost., che  ricadrebbe  sulle  competenze  regionali  in
materia di organizzazione e  programmazione  sanitaria  di  cui  agli
artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    4.- Con atto depositato il 7 aprile  2016,  si  e'  costituto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione
sollevata sia dichiarata infondata. 
    La difesa dello Stato osserva che la  disposizione  censurata  e'
destinata a disciplinare la mobilita'  interregionale  attraverso  la
possibilita'  di  acquistare  da  IRCCS  prestazioni  di   assistenza
ospedaliera di alta specialita' da destinare a cittadini residenti in
altre  Regioni.  Sotto  questo  profilo  la  norma  rappresenterebbe,
pertanto,  una   tipica   disposizione   statale   di   indirizzo   e
coordinamento che, come tale, sfugge alla competenza regionale. 
    Quanto poi  alla  denunciata  discriminazione  irragionevole  tra
IRCCS privati e pubblici, proprio la loro  diversa  natura  giuridica
dimostrerebbe l'infondatezza della censura,  non  potendosi  ritenere
omogenee le situazioni messe a confronto. 
    5.- Con ricorso depositato il 10  marzo  2016  (r.r.  n.  20  del
2016), la Provincia autonoma  di  Trento  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale, fra gli altri, dei commi 541, 542,  543,
544 e 574, dell'art. 1 della legge n. 208 del  2015,  per  violazione
degli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto  della  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonche' degli artt. 117,  terzo  comma,
Cost., quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001, nonche' dell'art. 136 Cost. 
    5.1.- In particolare, la ricorrente ritiene che l'impugnato  art.
1, comma 541, contenga norme di  dettaglio  destinate  ad  applicarsi
direttamente anche  nelle  Province  autonome,  in  violazione  delle
regole  generali  sul   riparto   costituzionale   delle   competenze
legislative nelle materie di potesta' concorrente  (art.  9,  n.  10,
dello Statuto o, se piu' favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in
combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del  2001)
e  delle  regole  specifiche  sui  rapporti  tra  fonti   statali   e
provinciali dettate dall'art. 2  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento),  nonche'  con  lesione  dell'autonomia
amministrativa  della   Provincia   nelle   materie   di   competenza
provinciale (art. 16 dello Statuto). 
    Con particolare riguardo poi alla lettera a) dell'impugnato  art.
1, comma 541, la ricorrente rimarca che tale  disposizione  riproduce
la norma, in tema di riduzione dei posti letto  ospedalieri,  di  cui
all'art. 15,  comma  13,  lettera  c),  del  d.l.  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012,  gia'
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.
125 del 2015. Sotto questo profilo, dunque,  la  ricorrente  denuncia
anche la violazione del  giudicato  costituzionale  e  dell'art.  136
Cost. 
    5.2.- La Provincia ricorrente  rimarca  inoltre  che  l'impugnato
art. 1, commi 542, 543 e 544, disciplina forme e modi di  reperimento
del personale  sanitario  necessario  a  far  fronte  alle  eventuali
carenze connesse all'osservanza degli  obblighi  europei  sul  riposo
giornaliero, ritenuti dalla Commissione europea applicabili anche  al
personale medico. Le suddette  disposizioni  conterrebbero  norme  di
dettaglio in violazione del  riparto  di  competenze  in  materia  di
personale  (art.  8,  numero  1,  dello  Statuto,  come  interpretato
dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 474 del 1975)  e  in  materia  di
sanita' (art. 9, numero 10, dello Statuto o, se piu' favorevole, art.
117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001). Inoltre, esse sarebbero  incompatibili
con l'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  nonche'  con  l'autonomia
amministrativa della Provincia garantita dall'art. 16  dello  Statuto
nelle materie di competenza provinciale (nella specie, del  personale
e della sanita'). 
    Viene inoltre sottolineato che, ai sensi  dell'art.  117,  quinto
comma, Cost., la Provincia autonoma di Trento e' tenuta ad adempiere,
nelle materie di sua competenza, agli  obblighi  imposti  dall'Unione
europea e in tal senso aveva  gia'  provveduto  con  la  delibera  27
novembre 2015, n. 2168, recante «Disposizioni organizzative in ordine
al Servizio ospedaliero provinciale (SOP)». 
    Secondo le argomentazioni della ricorrente,  le  disposizioni  in
parola neppure potrebbero giustificarsi quali norme di  coordinamento
della  finanza  pubblica  in  quanto,   secondo   la   giurisprudenza
costituzionale (vengono citate le sentenze n. 125 del 2015 e  n.  341
del 2009), la legge statale non avrebbe titolo  a  dettare  norme  di
contenimento di una spesa sanitaria che e' interamente a carico della
Provincia. Inoltre, il concorso della Provincia autonoma alla finanza
pubblica potrebbe avvenire soltanto nelle forme e nei  modi  previsti
dall'art. 79 dello Statuto e dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del  1992,
cioe'  adeguando  la  legislazione  provinciale  alle  leggi  statali
costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto. 
    5.3.- In ordine all'impugnato art.  1,  comma  574,  lettera  b),
primo, secondo e quarto periodo, la ricorrente rimarca che si  tratta
di norme di dettaglio dettate per far fronte alla riduzione dei posti
letto ospedalieri di cui all'art. 1, comma 541, parimenti, impugnato,
e  che  anch'esse  determinerebbero  una  violazione  del   giudicato
costituzionale di cui  alla  sentenza  n.  125  del  2015.  Ne'  tali
disposizioni di dettaglio potrebbero vincolare  la  spesa  sanitaria,
che e' interamente a  carico  della  Provincia,  cosi'  da  ritenersi
stabilite sine titulo o, comunque, in  violazione  delle  regole  sul
coordinamento finanziario di cui all'art. 79 dello Statuto. 
    6.- Con atto depositato il 7 aprile 2016,  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il  rigetto  del
ricorso, per le medesime ragioni gia' esposte in  relazione  all'atto
di costituzione nel giudizio promosso  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano (r.r. n. 10 del 2016). 
    7.- Con memorie depositate il 4 agosto 2017,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  perche'  le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  siano  dichiarate  infondate.  Premessa
l'avvenuta modifica del comma 543  dell'impugnato  art.  1  ad  opera
dall'art. 1, comma 10, lett. a) e b), del decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244 (Proroga e  definizione  di  termini),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  il  resistente
rileva che le disposizioni di cui ai censurati commi 541, 542, 543  e
544 rientrerebbero «in un piu' ampio, organico  e  complesso  disegno
messo a punto dal legislatore nazionale»,  volto  al  superamento  di
«criticita' derivanti  dall'attuazione  anche  nel  comparto  sanita'
delle disposizioni comunitarie in materia di orario  di  lavoro».  La
difesa statale sottolinea che i commi 542 e 543 introdurrebbero,  per
le Regioni e le  Province  autonome,  non  un  obbligo  ma  una  mera
facolta' di indire nuove procedure concorsuali in deroga alla vigente
normativa; il comma 541 prevedrebbe adempimenti strettamente connessi
alla eventuale successiva indizione delle procedure  concorsuali;  il
comma  544,  limitandosi  a  richiamare  il  rispetto  della  cornice
finanziaria programmata  per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  si
rivolgerebbe  alle  sole  Regioni,  il  cui  servizio  sanitario   e'
finanziato dallo Stato, con  la  conseguenza  che,  per  le  Province
autonome che intendessero avvalersi della suddetta facolta' di indire
nuove procedure concorsuali,  cio'  dovrebbe  avvenire  nel  rispetto
degli equilibri complessivi del proprio bilancio;  il  comma  574  si
limiterebbe a introdurre la facolta' di erogare prestazioni sanitarie
a favore di  cittadini  residenti  in  altre  Regioni.  Il  carattere
facoltativo delle disposizioni,  dunque,  escluderebbe  ogni  lesione
dell'autonomia  provinciale.  Inoltre,  la  difesa  statale  richiama
quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 36 del 2004, n. 169
del 2007 e, da ultimo, 191  del  2017)  secondo  cui  il  legislatore
statale puo', per ragioni di coordinamento finanziario, imporre anche
agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, e secondo  cui
permane in capo alla Provincia autonoma  un  obbligo  di  adeguamento
della normativa provinciale ai principi  fondamentali  dettati  dalla
legge  statale,  contemperando  cosi'  la  cogenza  dei  principi  di
coordinamento della finanza pubblica con  il  necessario  margine  di
apprezzamento   riservato   alle   autonomie    speciali.    Analoghe
argomentazioni sono  riprese  nella  richiesta  di  dichiarazione  di
infondatezza della questione promossa nei  confronti  del  comma  574
dalla Regione Veneto. 
    8.- Con memoria  depositata  il  30  agosto  2017,  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha   insistito   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate. 
    In particolare, la ricorrente osserva che la generale clausola di
salvaguardia di cui all'art. 1, comma 992, della  legge  n.  208  del
2015  deve  considerarsi  vanificata  dalla  presenza  di  specifiche
disposizioni  nelle  quali  sia  prevista   espressamente   la   loro
applicazione nei confronti delle autonomie, come gia' chiarito  dalla
giurisprudenza  costituzionale  (in  particolare  viene   citata   la
sentenza n. 191 del 2017). Cio' e', appunto, quanto avvenuto  con  le
disposizioni  impugnate  che  prevedono  la  loro  applicazione  alle
Province autonome e delle quali e' stata denunciata  l'illegittimita'
costituzionale, non  risultando  praticabile  alcuna  interpretazione
adeguatrice delle medesime. Del  resto,  si  insiste  nella  memoria,
sarebbe lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ad  ascrivere
le norme censurate tra i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e a ritenerli percio' vincolanti per le medesime autonomie. 
    Peraltro,  prosegue  la  ricorrente,  anche  le  disposizioni  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,   dominate   dal   principio
consensualistico nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale  e
delle  Province  autonome,  non  potrebbero   essere   introdotte   o
modificate  unilateralmente,  specie   dopo   i   limiti   introdotti
dall'Accordo del 15 ottobre 2014 stipulato tra lo Stato,  la  Regione
Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2015). Inoltre, in base alla giurisprudenza costituzionale
(vengono citate le sentenze n. 133 del 2010 e n. 341  del  2009),  lo
Stato non avrebbe titolo a dettare norme di coordinamento finanziario
quando non concorre al finanziamento dell'ente autonomo, nella specie
della    spesa    sanitaria.    Infine,    non     e'     sufficiente
l'autoqualificazione  per  ricondurre  le  disposizioni  impugnate  a
principi  di  coordinamento  della  finanza   pubblica,   trattandosi
viceversa di  norme  che  incidono  sulle  competenze  statutarie  in
materia di organizzazione e di spesa sanitaria. 
    La ricorrente contesta la tesi statale secondo cui  le  norme  di
cui   all'impugnato   comma   574   esulerebbero   dalle   competenze
provinciali, in quanto finalizzate a valorizzare il  ruolo  dell'alta
specialita'  all'interno  del  territorio  nazionale;  viceversa,  la
Provincia ritiene che si tratti di norme di estremo dettaglio volte a
illegittimamente ridurre o mantenere invariata la spesa sanitaria. 
    Riportando per il resto le argomentazioni gia' esposte a sostegno
del ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano ha quindi  ribadito  la
richiesta di accoglimento delle questioni promosse. 
    9.- Con memoria depositata il 5 settembre 2017, la Regione Veneto
ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso. 
    La disposizione impugnata  non  riguarderebbe  esclusivamente  le
prestazioni di alta specialita', ma tutte le prestazioni  rese  dagli
IRCCS, comprese quelle a bassa complessita' per le quali non sussiste
alcuna  esigenza  di  razionalizzazione  della  spesa  sanitaria  che
giustifichi il privilegio assicurato agli istituti privati. 
    In ordine alla  ridondanza  della  ingiustificata  disparita'  di
trattamento sulle competenze regionali, la  ricorrente  ha  osservato
che le repliche statali hanno confermato che la Regione Veneto non e'
in condizione di evitare una forte  migrazione  dei  residenti  nella
Regione verso altre Regioni dove insiste un maggior numero  di  IRCCS
privati, senza poter organizzare e attrezzare i propri IRCCS pubblici
in modo concorrenziale. 
    10.- Con memoria depositata il  5  settembre  2017  la  Provincia
autonoma di Trento ha insistito per l'accoglimento. 
    Nel  ribadire  le  argomentazioni  a  sostegno  delle   questioni
promosse, ha ricordato i principi esposti dalla recente  sentenza  n.
191 del 2017 in punto di rapporti  tra  clausola  di  salvaguardia  e
disposizioni specificamente dirette alle Province autonome, ritenendo
che la loro applicazione nella  specie  dimostrerebbe  l'infondatezza
delle osservazioni sviluppate sul punto dal Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    Inoltre, ad avviso  della  ricorrente,  le  disposizioni  statali
sarebbero  solo  apparentemente  facoltizzanti,  posto  che  la  loro
applicazione nei  confronti  delle  autonomie  avrebbe  l'effetto  di
limitare il ricorso alla flessibilita' o ad assunzioni straordinarie. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso depositato il 4
marzo 2016 (r.r.  n.  10  del  2016),  ha  promosso,  fra  le  altre,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542,
543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge di stabilita' 2016), i quali contengono norme di  dettaglio  in
una pluralita' di  materie:  riduzione  di  posti  letto  ospedalieri
(comma 541, lettera a); predisposizione e comunicazione di piani  per
il fabbisogno del personale (comma 541, lettere b e c);  possibilita'
di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga  alle  disposizioni
in materia (comma 542)  e  indizione  di  concorsi  straordinari  per
l'assunzione di personale sanitario (commi 543 e  544);  acquisto  di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' da Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (comma 574). 
    1.1.- La ricorrente ritiene che  tali  disposizioni  violino  gli
artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100,
103,  104  e  107   dello   Statuto   della   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e  relative  norme  di
attuazione, di cui al decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale),  nonche'  degli
artt. 3,  117,  commi  secondo,  terzo,  quarto  e  sesto,  118,  119
(quest'ultimo  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo  V
della  parte  seconda  della  Costituzione»),   120   e   136   della
Costituzione, in quanto incompatibili  con  l'ordinamento  statutario
che attribuisce alle  autonomie  potesta'  legislativa  esclusiva  in
materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4,  n.
7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e  del  relativo
personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); con la potesta'  legislativa
concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10,  dello  Statuto  o,  se  piu'
favorevole, art. 117, terzo comma, Cost.), e  con  la  corrispondente
potesta' amministrativa (art. 16 dello Statuto). 
    1.2.- Limitatamente al comma 541,  lettera  a)  -  che  riproduce
l'art.  15,  comma  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario»,  in  materia  di
riduzione di posti letto  ospedalieri,  gia'  dichiarato  illegittimo
dalla sentenza n. 125 del 2015 della Corte costituzionale nella parte
in cui si applica alla Province autonome -, la ricorrente ritiene che
tale disposizione sia lesiva del giudicato costituzionale ex art. 136
Cost. 
    2.- La Regione Veneto, con  ricorso  depositato  l'8  marzo  2016
(r.r. n. 17 del 2016),  ha  promosso,  fra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 574,  della  legge  n.
208 del 2015, che deroga, a partire dall'anno 2016, al tetto di spesa
fissato dall'art.  15,  comma  14,  del  d.l.  n.  95  del  2012  per
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita'  dagli  IRCCS  di  natura   privata,   lasciando   invece
sussistere le limitazioni di spesa per gli IRCCS di natura pubblica. 
    La   ricorrente   ritiene   che   la    disposizione    impugnata
determinerebbe  una  disparita'   di   trattamento   tra   situazioni
parificabili, dirottando, in forza della rimozione di  limiti  valida
solo per gli IRCCS privati, la  mobilita'  interregionale  su  questi
ultimi, cosi' violando gli artt. 3 e 97  Cost.,  con  ricadute  sulle
competenze regionali in materia di  organizzazione  e  programmazione
sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e  quarto  comma,  118  e  119
Cost. 
    3.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso depositato il 10
marzo 2016 (r.r.  n.  20  del  2016),  ha  promosso,  fra  le  altre,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542,
543, 544 e 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015. 
    3.1.- In primo luogo, ad avviso della ricorrente, l'art. 1, comma
541, riproducendo la norma, in tema  di  riduzione  dei  posti  letto
ospedalieri, di cui all'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95
del 2012, gia' dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale  con
la sentenza n. 125 del 2015, violerebbe l'art. 136 Cost.,  in  quanto
lesiva del corrispondente giudicato costituzionale sul punto. 
    3.2.- In secondo luogo, la Provincia autonoma  di  Trento  dubita
che l'art. 1, comma 541, della legge  n.  208  del  2015,  contenendo
norme di dettaglio destinate ad applicarsi direttamente  anche  nelle
Province autonome, in materia di riduzione di posti letto ospedalieri
e di predisposizione e comunicazione di piani per il  fabbisogno  del
personale,  violi  il   riparto   costituzionale   delle   competenze
legislative nelle materie di potesta' concorrente della sanita' (art.
9, n. 10, dello Statuto o, se piu' favorevole, art. 117, terzo comma,
Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n.  3
del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali  e
provinciali dettate dall'art. 2  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e  coordinamento),  nonche'  l'autonomia  amministrativa
della Provincia nelle materie  di  competenza  provinciale  (art.  16
dello Statuto) e le regole sul coordinamento finanziario  applicabile
alle Province autonome (art. 79 dello Statuto). 
    3.3.- La ricorrente ritiene, altresi', che l'art. 1,  commi  542,
543 e 544, della legge n. 208 del 2015, disciplinando forme e modi di
reperimento del personale sanitario  necessario  a  far  fronte  alle
eventuali carenze connesse all'osservanza degli obblighi europei  sul
riposo giornaliero, ritenuti dalla  Commissione  europea  applicabili
anche al personale medico, violi il riparto di competenze legislative
in punto di potesta' primaria in materia di personale (art. 8, numero
1, dello Statuto, come interpretato dall'art. 2, comma 3, del  d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita`») e  di
potesta' concorrente in materia di sanita' (art. 9, numero 10,  dello
Statuto o, se piu' favorevole,  art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).
Inoltre, essi sarebbero incompatibili sia con l'art. 2 del d.lgs.  n.
266 del 1992, sia con  l'autonomia  amministrativa  della  Provincia,
garantita dall'art. 16 dello  Statuto  nelle  materie  di  competenza
provinciale, specificamente  nelle  materie  del  personale  e  della
sanita'. 
    3.4.- Infine, l'art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208
del  2015,  contenente  disposizioni  sull'acquisto  di   prestazioni
ospedaliere di alta specialita' dagli IRCCS privati al  fine  di  far
fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all'art.  1,
comma 541, violerebbe  il  riparto  costituzionale  delle  competenze
legislative nelle materie, di  potesta'  concorrente,  della  sanita'
(art. 9, n. 10, dello Statuto o, se piu' favorevole, art. 117,  terzo
comma,  Cost.,  in   combinazione   con   l'art.   10   della   legge
costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui  rapporti
tra fonti statali e provinciali dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 266
del 1992, nonche' l'autonomia amministrativa  della  Provincia  nelle
materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto) e le regole
sul coordinamento  finanziario  applicabile  alle  Province  autonome
(art. 79 dello Statuto) 
    4.- Riservate  a  separate  pronunce  le  decisioni  sulle  altre
questioni di legittimita' costituzionale promosse con i tre  ricorsi,
e considerata la parziale identita' dell'oggetto e dei termini  delle
questioni qui esposte, i giudizi, cosi'  delimitati,  possono  essere
riuniti e decisi con unica pronuncia. 
    5.- In punto di ammissibilita', deve osservarsi che la  Provincia
autonoma di Bolzano,  in  relazione  ad  alcuni  parametri  statutari
evocati (segnatamente quelli di cui agli artt. 80, 81,  87,  88,  99,
100, 103,  104  e  107  dello  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol), non ha indicato le ragioni per le quali  i  medesimi
sarebbero  violati.  A  questo  riguardo  occorre  ricordare  che  la
costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n.  154
del 2017; n. 141, n. 65, n. 40 e n. 3 del 2016;  n.  273,  n.  176  e
n.131 del 2015) richiede, a pena di inammissibilita' per  genericita'
o insufficienza di motivazione, che  i  termini  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  siano  ben  identificati,  dovendo   il
ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati
e le ragioni delle violazioni  prospettate,  chiarendo  altresi'  che
l'esigenza di un'adeguata motivazione a  fondamento  della  richiesta
declaratoria di illegittimita'  costituzionale  si  pone  in  termini
perfino  piu'  pregnanti  nei  giudizi  proposti  in  via  principale
rispetto a quelli instaurati in via incidentale (sentenze n. 251,  n.
233, n. 218, n. 142 e n. 82 del 2015). 
    Conseguentemente le questioni promosse dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano con riferimento ai menzionati parametri  statutari  devono
essere dichiarate inammissibili per genericita' e insufficienza della
motivazione. 
    6.- Passando al merito delle questioni, per comprenderne  appieno
la portata, e' necessario inquadrare il contesto normativo nel  quale
sono  state  introdotte  le  disposizioni  oggetto  del   dubbio   di
costituzionalita'. 
    Le norme statali censurate si inseriscono nelle vicende normative
che hanno interessato la disciplina applicabile all'orario di  lavoro
del personale delle aree  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario  del
Servizio sanitario nazionale, oggetto di una procedura di  infrazione
ex artt. 258 e 259 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la
procedura n.  2011/4185),  nella  quale  la  Commissione  dell'Unione
europea ha contestato all'Italia la non  conformita'  alla  normativa
comunitaria  in  materia  di  orario  di  lavoro  delle  disposizioni
relative al personale delle aree  dirigenziali  degli  enti  e  delle
aziende del Servizio sanitario  nazionale  (SSN)  come  previste  dal
comma 13 dell'art. 41  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, con la legge
6 agosto 2008, n. 133, e, per il personale del  ruolo  sanitario  del
SSN, dal comma 6-bis dell'art. 17 del decreto  legislativo  8  aprile
2003, n.  66  (Attuazione  delle  direttive  93/104/CE  e  2000/34/CE
concernenti  taluni  aspetti   dell'organizzazione   dell'orario   di
lavoro), introdotto dall'art. 3, comma 85, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». 
    Proprio a seguito della predetta procedura  d'infrazione,  l'art.
14 della legge 30 ottobre 2014, n.  161,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea  -  Legge  europea  2013-bis»)  ha  abrogato   le
disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma  6-bis,  del
d.lgs. n. 66 del 2003, e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del  2008,  le
quali sottraevano il personale dell'area  dirigenziale  e  del  ruolo
sanitario del Servizio  sanitario  nazionale  all'applicazione  degli
artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003. 
    In  considerazione  delle   ricadute   sulla   erogazione   delle
prestazioni sanitarie che sarebbero potute derivare dalla contrazione
dell'orario  di  lavoro  seguita  alla  suddetta  abrogazione   (gia'
avvenuta con la citata legge n. 161 del 2014), sono  state  approvate
le disposizioni legislative  oggetto  di  impugnazione  nel  presente
giudizio, che, pur nel  quadro  del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
sanitaria da garantirsi anche tramite la riduzione dei  posti  letto,
hanno introdotto una procedura  attraverso  la  quale  determinare  e
valutare il fabbisogno di personale sanitario, al fine di  assicurare
la garanzia dei livelli essenziali di  assistenza  gia'  definiti,  e
consentire il ricorso, se del caso, a  forme  di  lavoro  flessibile,
alla proroga dei contratti in corso o  a  nuove  assunzioni  mediante
concorsi straordinari. 
    Piu' precisamente, il censurato art. 1, comma  541,  ha  previsto
che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione
dei  posti  letto  ospedalieri  accreditati  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale  e  predispongano  un   piano   concernente   il
fabbisogno di personale e le modalita'  operative  per  garantire  il
rispetto delle norme dell'Unione europea sull'orario  di  lavoro  del
personale sanitario, in coerenza con l'art. 14  della  Legge  europea
2013-bis. I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi, entro il
29 febbraio 2016, al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  al
Comitato permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12
e  9  dell'Intesa  sancita  il  23  marzo   2005   dalla   Conferenza
Stato-Regioni, nonche' al Tavolo per il monitoraggio  dell'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 aprile
2015,  n.  70  (Regolamento  recante   definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera). 
    Il comma 542 dello stesso  art.  1  stabilisce  che,  nelle  more
dell'adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale,
sia possibile ricorrere a forme di lavoro  flessibile  in  deroga  ai
limiti fissati dall'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure prorogare i  relativi  contratti
sino al 31 ottobre 2016,  previa  comunicazione  ai  Ministeri  della
salute nonche' dell'economia e delle finanze. 
    Ai sensi dell'impugnato art. 1, commi  543  e  544,  in  caso  di
criticita' emergenti dal piano per  l'assunzione  del  personale,  e'
prevista l'indizione di concorsi  straordinari  per  l'assunzione  di
personale  medico,  tecnico-professionale  e   infermieristico,   nel
rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo  del
personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario,
previste dal comma 541 del  medesimo  art.  1.  Cio'  e'  avvenuto  a
completamento e integrazione del percorso intrapreso con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6  marzo  2015  (Disciplina
delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione  di  personale
precario del comparto  sanita'),  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica da conseguire attraverso il contenimento della spesa
di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2010) e all'art. 17, commi 3, 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei piani di rientro. 
    Il successivo comma 574 dell'impugnato art. 1 consente  che,  nel
rispetto di una serie di condizioni, a partire  dal  2016,  si  possa
procedere all'acquisto di prestazioni di  assistenza  ospedaliera  di
alta specialita', nonche'  di  prestazioni  erogate  da  parte  degli
istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS),
con l'obbligo trimestrale di trasmettere ai  Ministeri  della  salute
nonche'  dell'economia   e   delle   finanze   i   provvedimenti   di
compensazione della maggior spesa sanitaria regionale per i  pazienti
residenti in altre Regioni, e di pubblicare e comunicare alle Regioni
di residenza il valore delle relative prestazioni. 
    Nelle more del presente giudizio di legittimita'  costituzionale,
sono intervenute alcune disposizioni di proroga dei  termini:  l'art.
1, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.
244   (Proroga   e   definizione   di   termini),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha  prorogato  al
31 dicembre 2017 il termine  per  il  bando  delle  procedure  per  i
concorsi straordinari (con corrispettivo differimento del termine  di
conclusione del procedimento) e al 31 ottobre  2017  l'autorizzazione
al ricorso al lavoro flessibile; l'art. 20,  comma  10,  del  decreto
legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e  integrazioni  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai  sensi  degli  articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) 17,  comma  1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche) ha, quindi, ulteriormente  prorogato
i termini di cui sopra, rispettivamente al 31 dicembre 2018 e  al  31
ottobre 2018. 
    Trattandosi di modifiche che non toccano i profili  di  lesivita'
lamentati dalle ricorrenti, le questioni devono  considerarsi  estese
alle disposizioni nel testo  risultante  dagli  interventi  normativi
successivi (da ultimo, sentenza n. 39 del 2016). 
    7.- Chiarito il contesto normativo  nel  quale  si  collocano  le
disposizioni  censurate  dalle  tre  ricorrenti,  possono  per  prime
esaminarsi le questioni promosse dalle Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
    7.1.- In proposito va rilevato che tutte  le  questioni  promosse
dalle predette Province autonome si basano sul comune presupposto che
le disposizioni impugnate siano applicabili anche alle ricorrenti. 
    Occorre, quindi, preliminarmente  esaminare  il  punto,  eccepito
dalla  difesa  dello  Stato,  secondo  cui  le  ricorrenti  sarebbero
tutelate dalla clausola di salvaguardia di  cui  dall'art.  1,  comma
992,  della  medesima  legge  di  stabilita',   secondo   cui   «[l]e
disposizioni della presente legge sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Secondo l'Avvocatura  generale
dello  Stato,  infatti,  la  presenza  della   citata   clausola   di
salvaguardia determinerebbe l'infondatezza delle questioni  promosse,
in quanto le norme censurate si applicherebbero alle  autonomie  solo
nella misura in cui siano compatibili con i relativi Statuti. 
    In proposito occorre ricordare che questa Corte (sentenza n.  154
del 2017) ha gia' avuto modo  di  chiarire  e  ribadire,  proprio  in
riferimento alla clausola di cui al citato  art.  1,  comma  992,  il
principio  secondo  cui  «l'illegittimita'  costituzionale   di   una
previsione legislativa non e' esclusa dalla presenza di una  clausola
di salvaguardia, laddove tale clausola entri  in  contraddizione  con
quanto affermato dalle norme  impugnate,  con  esplicito  riferimento
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (da  ultimo,
sentenze n. 40 e n. 1 del 2016, n. 156 e n. 77 del  2015)».  Come  e'
stato ancor piu' di recente  chiarito  (sentenza  n.  191  del  2017,
sempre a proposito del citato art. 1, comma  992),  «[l]'operativita'
delle clausole di salvaguardia deve essere  esclusa  nei  particolari
casi in cui singole norme di  legge,  in  virtu'  di  una  previsione
espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili  agli  enti
ad autonomia speciale (fra le tante, sentenza n.  40  del  2016).  Si
deve  dunque  verificare,  con  riguardo  alle  singole  disposizioni
impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti  dotati
di autonomia speciale, con  l'effetto  di  neutralizzare  la  portata
della clausola generale». 
    Dunque, la presenza della clausola di salvaguardia  non  consente
di  per  se'  di  ritenere  infondate  le  questioni,  ma  impone  di
verificare se le  singole  e  specifiche  disposizioni  censurate  si
rivolgano   espressamente   alle   autonomie   speciali,   cosi'   da
neutralizzare la portata della clausola generale, per  poi  valutarne
nel merito la eventuale lesivita'. 
    7.2.- Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che i  censurati
commi 541, 542 e 574, includono espressamente  le  Province  autonome
tra i loro destinatari. Sicche' la garanzia contenuta nella  generale
clausola di salvaguardia  risulta  contraddetta  e  vanificata  dalla
dizione testuale delle singole disposizioni impugnate. 
    Lo stesso vale anche per i commi 543 e 544, in quanto  si  tratta
di norme che si pongono in inscindibile collegamento funzionale con i
precedenti commi 541 e 542, di cui rappresentano la  prosecuzione,  e
che, come detto, si applicano anche alle Province autonome. 
    Occorre, dunque, valutare nel merito ciascuna  censura  sollevata
in relazione alle suddette disposizioni. 
    8.- La questione che per prima deve essere  esaminata  e'  quella
relativa alla violazione del giudicato costituzionale, in quanto essa
«riveste carattere di priorita' logica rispetto alle altre»,  proprio
perche' «attiene all'esercizio stesso  del  potere  legislativo,  che
sarebbe inibito dal precetto  costituzionale  di  cui  si  assume  la
violazione» (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2017, n. 245 del  2012  e
n. 350 del 2010). 
    Le Province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che  l'art.
1, comma 541, lettera a),  ripeta  la  medesima  norma,  in  tema  di
riduzione dei posti letto ospedalieri,  gia'  dichiarata  illegittima
dalla Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  125  del  2015,  in
riferimento all'art. 15, comma 13, lettera c), del  d.l.  n.  95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012,
nella parte in cui si applica alle Province autonome. 
    La questione e' fondata. 
    In tema di violazione  del  giudicato  costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 136 Cost., questa Corte ha  gia'  precisato  (ex  plurimis,
sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del  2010)  che  tale
vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda  «mantenere  in
piedi o  [...]  ripristinare,  sia  pure  indirettamente,  [...]  gli
effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della
[...] pronuncia di illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 72 del
2013), ovvero «ripristini o preservi l'efficacia di  una  norma  gia'
dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). Pertanto, il
giudicato costituzionale e' violato non solo  quando  il  legislatore
adotta una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n.
73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella gia' ritenuta  lesiva  della
Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a  «perseguire
e  raggiungere,  "anche  se  indirettamente",  esiti  corrispondenti»
(sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del  1988,  n.  223
del 1983, n. 88 del 1966). 
    La disposizione gia' dichiarata parzialmente illegittima  con  la
sentenza n. 125 del 2015 imponeva anche  alle  Province  autonome  la
«riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati  ed
effettivamente a carico  del  servizio  sanitario  regionale,  ad  un
livello  non  superiore  a  3,7  posti  letto  per  mille   abitanti,
comprensivi  di  0,7  posti  letto  per   mille   abitanti   per   la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie».  Questa  Corte  ne  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  in  quanto   norma   di
dettaglio, come tale  non  ascrivibile  alla  competenza  legislativa
statale  concorrente  in  materia  di  «tutela  della  salute».   Ha,
altresi',  espressamente  escluso  sia   la   riconducibilita'   alla
competenza statale esclusiva in punto di determinazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, sia l'applicazione alle  Province  autonome
come norma di coordinamento della finanza pubblica,  non  essendo  la
loro  spesa  sanitaria  finanziata  dallo  Stato.  Ne'  ha   ritenuto
rilevante  l'esigenza  di  riparto  degli  obiettivi  del  patto   di
stabilita' o di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in
sede  europea,  ipotesi  per  cui  e'  consentita  la  determinazione
unilaterale  del  concorso  da  parte  dello  Stato  in  attesa   del
perfezionamento delle procedure pattizie previste  per  le  autonomie
speciali. 
    La  disposizione  oggi  censurata  impone  anche  alle   Province
autonome l'adozione di un analogo provvedimento generale di riduzione
dei posti letto, rinviando agli  adempimenti  previsti  dall'art.  1,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute
2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell'art. 1, comma 169,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005),
il quale stabilisce la «riduzione della  dotazione  dei  posti  letto
ospedalieri accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  Servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a  3,7  posti  letto
(p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto  per  mille
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie». 
    Si tratta, dunque, della riproposizione della medesima norma gia'
dichiarata illegittima con la  sentenza  n.  125  del  2015,  seppure
attraverso una diversa tecnica normativa, basata  sul  rinvio  a  una
disposizione regolamentare contenente specificazioni  prima  disposte
direttamente dal testo legislativo. 
    Pertanto,  alla   luce   della   giurisprudenza   costituzionale,
l'impugnato  art.  1,  comma  541,  lettera  a),  perseguendo   esiti
corrispondenti a quelli dell'art. 15, comma 13, lettera c), del  d.l.
n. 95 del  2012,  gia'  ritenuto  lesivo  della  Costituzione,  dalla
sentenza n. 125 del 2015, nella parte  in  cui  e'  applicabile  alle
Province autonome, viola il  giudicato  costituzionale  ex  art.  136
Cost. 
    9.- Le Province  autonome  impugnano  gli  ulteriori  obblighi  e
adempimenti posti a loro carico dai censurati commi 541, 542,  543  e
544, del medesimo art. 1, e segnatamente: la  predisposizione  di  un
piano   concernente   il   fabbisogno   di   personale,    contenente
l'esposizione delle modalita' organizzative  dello  stesso  personale
(comma 541, lettera b); la previsione di una  procedura  dettagliata,
con l'indicazione di termini entro i quali i  suddetti  piani  devono
essere inviati a predeterminati organi - piu' precisamente, al Tavolo
di verifica  degli  adempimenti  e  al  Comitato  permanente  per  la
verifica  dell'erogazione  dei  LEA,  nonche'  al   Tavolo   per   il
monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro della salute n.  70  del  2015,  istituito  ai  sensi  della
lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015 -  al  fine  di  consentire
loro  la  valutazione  congiunta  dei  provvedimenti   amministrativi
adottati, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal  Tavolo  per
il monitoraggio (comma  541,  lettera  c);  il  ricorso  (comma  541,
lettera d), in caso  di  accertate  criticita',  a  forme  di  lavoro
flessibile o alla proroga dei relativi contratti e  all'indizione  di
procedure concorsuali straordinarie (rispettivamente,  commi  542,  e
543 e 544). 
    9.1.- La Provincia autonoma di Bolzano lamenta la violazione  del
riparto costituzionale delle competenze  legislative  in  materia  di
sanita' (art. 9, n. 10, dello Statuto o,  se  piu'  favorevole,  art.
117, terzo comma, Cost., in combinazione con l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole sui rapporti  tra  fonti
statali e provinciali dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992;
inoltre,  ritiene  che  le  disposizioni  impugnate  non   rispettino
l'autonomia amministrativa della Provincia (art. 16 dello Statuto)  e
violino le regole  sul  coordinamento  finanziario  applicabile  alle
Province autonome (art. 79 dello Statuto). La Provincia  autonoma  di
Trento si duole della violazione della propria  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici e del  relativo
personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); inoltre, contesta la lesione
della  potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di  igiene  e
sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera  (art.  9,
n. 10, dello Statuto o, se piu' favorevole, art.  117,  terzo  comma,
Cost.) e della corrispondente potesta' amministrativa (art. 16  dello
Statuto),  nonche'  delle  regole   sul   coordinamento   finanziario
applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto). 
    9.2.- La difesa statale ritiene  che  le  disposizioni  censurate
siano riconducibili a principi fondamentali  in  materia  di  «tutela
della salute», a principi di «coordinamento della  finanza  pubblica»
in  adempimento  agli  obblighi  comunitari,  e  all'esercizio  della
competenza statale in materia di LEA. Specifica,  inoltre,  che  esse
contengono norme di vantaggio, volte a consentire alle  autonomie  il
ricorso a forme di lavoro flessibile, alla proroga  di  contratti  in
corso o all'indizione  di  procedure  concorsuali  straordinarie,  in
deroga ai vincoli legislativi vigenti. 
    9.3.- Per valutare  le  questioni  portate  all'esame  di  questa
Corte, puo' essere utile richiamare - come illustrato piu' ampiamente
al punto 6 - che le  disposizioni  impugnate  si  inseriscono  in  un
complesso  intervento  legislativo  statale,  resosi  necessario  per
assicurare  l'erogazione  dei  livelli   essenziali   di   assistenza
sanitaria, a seguito  della  riduzione  degli  orari  di  lavoro  del
personale sanitario,  richiesta  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
italiano alle normative europee. Per far fronte a tale  esigenza,  il
legislatore   nazionale   e'   intervenuto   su    diversi    aspetti
dell'organizzazione sanitaria, con una pluralita' di disposizioni che
si collocano al crocevia di molteplici competenze legislative. 
    9.3.1.-  Viene  anzitutto  in  rilievo  la   competenza   statale
esclusiva in materia di «livelli essenziali delle prestazioni»  (art.
117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta, del resto, dalla
finalita' enunciata dall'incipit dell'impugnato comma 541,  orientato
«al fine di assicurare la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi
sanitari, nel rispetto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  in
materia di articolazione dell'orario di lavoro» e come confermato dal
coinvolgimento   del   Comitato   permanente    per    la    verifica
dell'erogazione dei LEA. 
    In relazione ai «livelli essenziali  delle  prestazioni»,  questa
Corte ha gia' avuto modo di precisare  che  a  tale  competenza  sono
riconducibili quelle norme che, come quelle qui censurate, contengono
un riferimento trasparente agli  standard  qualitativi,  strutturali,
tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza   ospedaliera
indicati nel decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.  70,  adottato  a
norma dell'art. 1, comma 169, della legge n.  311  del  2004,  e  «ne
prescrivono  il  monitoraggio,   intervenendo   poi   a   imporre   e
disciplinare  gli  interventi  necessari  qualora,   in   determinate
strutture, si registrassero scostamenti significativi»  (sentenza  n.
192 del 2017): la determinazione  di  tali  standard  deve,  infatti,
essere garantita, con carattere di generalita', a  tutti  gli  aventi
diritto; e la relativa competenza, «avendo carattere trasversale,  e'
idonea  ad  investire  tutte  le  materie,  rispetto  alle  quali  il
legislatore  statale  deve  poter  porre  le  norme  necessarie   per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
determinate prestazioni, senza che la  legislazione  regionale  possa
limitarle o condizionarle (sentenze n. 125 del 2015, n. 111 del 2014,
n. 207, n. 203 e n. 164 del 2012)» (sentenza n. 192 del 2017). 
    Dunque, la giurisprudenza costituzionale ha gia' chiarito che  la
competenza statale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),
Cost.  puo'  comprendere,  oltre  alla  determinazione  dei   livelli
quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, anche
le procedure strumentali indispensabili ad assicurare  che  gli  enti
del servizio sanitario siano in condizione di garantire  l'erogazione
delle stesse. Cio' e' quanto si riscontra nel caso di specie. Con  le
previsioni di cui alle lettere b) e c) dell'art.  1,  comma  541,  il
legislatore statale ha  inteso  garantire  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di  assistenza  (anche)  per  il  tramite  di  particolari
procedure -  invero,  gia'  definite  consensualmente  attraverso  la
collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie speciali -,  le  quali,
mediante il ricorso  a  organi  ad  hoc  (Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti, Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei
LEA e Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70) e alla
previsione di una specifica istruttoria, mirano ad assicurare a tutti
i cittadini la fruibilita'  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
anche attraverso  un  adeguato  sistema  di  monitoraggio.  Una  tale
implicazione della competenza statale in materia di LEA  trova  tanto
piu'  giustificazione,  nel  caso  di   specie,   nell'esistenza   di
eccezionali «imperiose necessita' sociali» (da  ultimo,  sentenza  n.
192 del 2017; ma anche sentenze n. 203 del 2012 e n.  10  del  2010),
determinate dalle ricadute organizzative conseguenti alla  necessita'
di rimodulare gli orari di lavoro in ambito sanitario, in ossequio ai
vincoli derivanti dall'Unione europea. 
    9.3.2.- Oltre che alla competenza statale in materia di  «livelli
essenziali  delle  prestazioni»,  l'intervento  legislativo   statale
inevitabilmente incide  sull'organizzazione  sanitaria  e,  pertanto,
sulla materia «tutela  della  salute»  (sentenza  n.  54  del  2015),
poiche' esso traccia la cornice funzionale e operativa che garantisce
la qualita' e l'adeguatezza delle prestazioni  erogate  (sentenza  n.
207 del 2010). Va ricordato che la costante giurisprudenza di  questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 126 del 2017) ha affermato, proprio con
riferimento alle Province autonome, che,  in  ambito  sanitario,  non
vengono in rilievo le norme dello Statuto speciale del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione),  bensi'
l'art. 117 Cost., in quanto la competenza legislativa concorrente  in
materia di «tutela della salute», assegnata  alle  regioni  ordinarie
dall'art. 117, terzo comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del
2001, e' «assai piu'  ampia»  di  quella,  attribuita  alle  Province
autonome  dagli  statuti   speciali   in   materia   di   «assistenza
ospedaliera» (sentenza n. 162 del 2007; nello stesso senso,  sentenze
n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005). La formula  utilizzata  dall'art.
117, terzo comma, Cost. esprime,  inoltre,  «l'intento  di  una  piu'
netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in  queste
materie e la competenza statale,  limitata  alla  determinazione  dei
principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282  del  2002).
Ne consegue che per le Province autonome deve trovare applicazione la
clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3  del
2001 e che, di conseguenza, il regime delle competenze provinciali in
materia sanitaria e'  quello  fissato  dall'art.  117,  terzo  comma,
Cost., per la materia della «tutela della salute». 
    9.3.3.- Proseguendo nella  disamina  della  normativa  impugnata,
occorre osservare che i commi  542  e  543  consentono,  in  caso  di
criticita' organizzative accertate ai sensi del precedente comma 541,
lettera d), il ricorso,  rispettivamente,  al  lavoro  flessibile  in
deroga o alla proroga  dei  relativi  contratti  e  all'indizione  di
concorsi  straordinari  per  l'assunzione  del  personale.  Per  tali
profili, le disposizioni impugnate intrecciano ulteriori  competenze,
statali, regionali e provinciali. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare, con la sentenza  n.
251 del 2016,  che  disposizioni  statali  che  attengono  a  profili
inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n.
61 del 2014) o comunque a profili  relativi  al  rapporto  di  lavoro
privatizzato  (sentenza  n.  72  del  2017),   incidono   su   ambiti
riconducibili alla competenza esclusiva del  legislatore  statale  in
materia di «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera l), Cost. Tuttavia, la medesima sentenza ha riconosciuto come
sia innegabile che  siffatte  disposizioni  possano  essere  ascritte
anche a competenze statali concorrenti, quali la  determinazione  dei
principi fondamentali in materia di «tutela  della  salute»,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost.,  quando  riguardino  la  disciplina
della  dirigenza  sanitaria;  oppure,   alla   competenza   regionale
residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa -
piu'   specificamente,    nel    presente    caso,    alla    materia
dell'organizzazione dei propri uffici e del relativo personale  (art.
8,  n.  1,  dello  Statuto)  -,  quando  esse  si  spingano  fino   a
disciplinare «le procedure concorsuali pubblicistiche  per  l'accesso
al ruolo (cosi' come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del
2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n.
105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 251 del 2016). 
    9.3.4.- Le norme censurate si riconducono altresi'  a  competenze
statali in materia di principi  fondamentali  per  il  «coordinamento
della finanza pubblica». 
    In particolare  cio'  traspare  laddove  il  legislatore  statale
richiama l'esigenza di una «piu' efficiente allocazione delle risorse
umane disponibili»; dove si riferisce al «contenimento del costo  del
personale»; dove menziona i «piani di rientro»  (comma  541)  e,  con
evidenza ancora maggiore, nel comma 544,  dove  impone  il  «rispetto
della cornice finanziaria programmata». 
    Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza  costituzionale
anche recente (sentenze n. 263 e n. 239 del  2015)  e'  costante  nel
ritenere che i principi di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»
recati dalla legislazione statale si applicano, di regola,  anche  ai
soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in  seguito,
sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n.
417 del 2005 e n. 353  del  2004),  poiche'  funzionali  a  prevenire
disavanzi     di     bilancio,     a     preservare      l'equilibrio
economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e
a garantire l'unita' economica della Repubblica (sentenza n.  82  del
2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale e'  parte
della finanza pubblica allargata (sentenza n.  80  del  2017).  Sulla
base di tali considerazioni puo' ritenersi legittimo l'intervento del
legislatore statale  che  impone  agli  enti  autonomi  vincoli  alle
politiche  di  bilancio  (sentenza  n.  191  del  2017),  sia  quando
l'obiettivo perseguito consiste nel contenimento della spesa in  se',
sia quando esso - come nel presente caso -  consiste  nell'incremento
della sua efficienza (sentenze n. 192 del 2017 e n. 272 del 2015). 
    Tuttavia, occorre altresi' ricordare che  questa  Corte  ha  gia'
piu' volte affermato (da ultimo, sentenza n.  75  del  2016)  che  la
legge dello Stato non puo' imporre vincoli alla spesa sanitaria delle
Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo  Stato  non
concorre in  alcun  modo  al  finanziamento  del  servizio  sanitario
provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali. 
    9.4.- Alla luce delle considerazioni  fin  qui  esposte,  risulta
pertanto   palese   che   le   disposizioni    impugnate    incidono,
simultaneamente, su una pluralita' di competenze statali, regionali e
provinciali, tra loro inestricabilmente connesse, nessuna delle quali
si  rivela  prevalente,  ma  ciascuna  delle  quali   concorre   alla
realizzazione del disegno delineato dall'intervento  legislativo.  Le
disposizioni impugnate, come si e' detto, sono  riconducibili  a  una
pluralita' di competenze spettanti al legislatore statale,  anche  in
via esclusiva, come in materia  di  LEA  e  «ordinamento  civile»,  o
concorrente,  come  in   materia   di   «tutela   della   salute»   e
«coordinamento  della  finanza   pubblica».   L'esercizio   di   tali
competenze, tuttavia, non puo' giustificare l'imposizione di  vincoli
di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che  provvedono
autonomamente alla  copertura  delle  relative  spese.  Pertanto,  le
questioni sollevate  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  dalla
Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art.  1,  commi  541
(nella parte residua), 542, 543 e 544, devono ritenersi non  fondate,
a condizione che tali impugnate disposizioni siano  interpretate  nel
senso che si applicano alle due Province senza porre limiti alla loro
autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo
Stato. 
    10.- Le ricorrenti Province autonome hanno altresi' impugnato  il
comma 574, lettera b), del citato art.  1,  con  il  quale  lo  Stato
consente l'acquisto di prestazioni da  IRCCS  privati  in  deroga  ai
limiti previsti, «in considerazione del processo di  riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione  di  quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute
2 aprile 2015, n. 70, [in punto di determinazione dei LEA] al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del territorio
nazionale», imponendo tuttavia alle Regioni e alle Province  autonome
l'adozione di misure alternative al fine di  mantenere  l'«invarianza
dell'effetto finanziario». 
    Anche in questo caso l'intervento si pone al crocevia di  plurime
competenze legislative statali e delle Province autonome  in  materia
di «livelli essenziali delle prestazioni», di «tutela della salute» e
di «coordinamento della finanza pubblica». Si tratta percio'  di  una
situazione  analoga  a  quella  gia'  esaminata  con  riferimento  ai
precedenti commi, per la quale valgono le medesime conclusioni. 
    Considerato, pero', il tenore della disposizione  qui  in  esame,
essa non puo' essere ricondotta a conformita' alla  Costituzione  per
via interpretativa, nella parte in cui impone alle Province  autonome
l'adozione   di   misure   alternative   per   garantire    l'effetto
dell'invarianza  finanziaria:  per  tale  profilo,  essa   stabilisce
illegittimamente vincoli a una spesa sanitaria che,  come  detto,  lo
Stato non contribuisce a finanziare. Conseguentemente l'art. 1, comma
574, lettera b), deve essere dichiarato illegittimo  nella  parte  in
cui impone alle Province autonome di adottare misure  alternative  al
fine  di  garantire,  in   ogni   caso,   l'invarianza   dell'effetto
finanziario. 
    11.- Quest'ultima disposizione  (art.  1,  comma  574)  e'  stata
impugnata anche dalla Regione  Veneto,  ancorche'  sotto  un  diverso
profilo. La ricorrente lamenta, infatti,  l'irragionevole  disparita'
di trattamento (ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost.) tra IRCCS pubblici
e privati, disparita' che ridonderebbe sulle competenze regionali  in
materia di organizzazione e  programmazione  sanitaria  di  cui  agli
artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    11.1.- Piu' precisamente, secondo la  Regione  Veneto,  la  norma
impugnata, a partire dall'anno 2016, derogherebbe al tetto  di  spesa
fissato dall'art.  15,  comma  14,  del  d.l.  n.  95  del  2012  per
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita' dagli IRCCS di natura privata, mentre per  gli  IRCCS  di
natura pubblica resterebbero ferme numerose disposizioni di  spending
review  non  applicabili  a  quelli  privati  (segnatamente,  vengono
fissati tetti di spesa in  forma  di  percentuale  sul  finanziamento
complessivo per la spesa  farmaceutica  territoriale  e  ospedaliera,
nonche' tetti di spesa per il costo del personale). In questo modo si
determinerebbe  una  disparita'   di   trattamento   tra   situazioni
parificabili,   dirottando   sugli   IRCCS   privati   la   mobilita'
interregionale proprio in forza della rimozione di limiti valida solo
per questi ultimi. 
    11.2.- Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tale
differenziazione  troverebbe  giustificazione  nella  diversa  natura
degli istituti (pubblica e privata) e nell'esigenza di salvaguardare,
a seguito della riorganizzazione del settore sanitario  dovuta  anche
alla nuova disciplina in tema di orari  e  riposi,  adeguati  livelli
essenziali di assistenza per le prestazioni di alta  specialita'  pur
nell'invarianza della spesa sanitaria. 
    11.3.- Deve tuttavia rilevarsi che la  pretesa  ridondanza  della
violazione sulle competenze regionali e'  argomentata  esclusivamente
con riferimento alla disomogenea  presenza  di  IRCCS  privati  nelle
varie Regioni. Cio' costituisce un inconveniente di mero fatto,  come
tale inidoneo a incidere sulla  lamentata  violazione  costituzionale
che, per questa ragione, deve ritenersi manifestamente infondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservate a separate pronunce le decisioni delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
541, lettera a), della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di  stabilita'  2016)»,  nella  parte  in  cui  si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
574, lettera b), della legge n. 208 del  2015,  nella  parte  in  cui
impone alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  di  adottare
misure alternative al fine di garantire, in ogni  caso,  l'invarianza
dell'effetto finanziario; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543,  544  e  574,  della
legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche
introdotte dall'art. 1, comma 10, lettere a) e b), del  decreto-legge
30  dicembre  2016,  n.  244  (Proroga  e  definizione  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e
dalla  proroga  introdotta  dall'art.  20,  comma  10,  del   decreto
legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e  integrazioni  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai  sensi  degli  articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma  1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), promosse dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano limitatamente al riferimento agli artt. 80,  81,  87,  88,
99,  100,  103,  104  e  107  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); 
    4) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi  541
(nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n.  208  del  2015,
nel testo risultante a seguito delle modifiche  introdotte  dall'art.
1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge n. 244  del  2016,  e
dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del
2017, promosse dalla Provincia autonoma di  Bolzano,  in  riferimento
agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di  attuazione,
di cui al decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale), nonche' degli  artt.  3,
117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, quest'ultimo  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), e 120 della Costituzione, e dalla  Provincia  autonoma
di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonche' dell'art.
117, terzo comma,  Cost.,  quest'ultimo  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; 
    5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 574, della legge n. 208  del  2015,
promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3,  97,  117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE