N. 230 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Processo costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via di azione - Intervento spiegato nel giudizio dalla Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN) - Soggetto privo di potere legislativo - Inammissibilita' dell'intervento. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 6, comma 19. - Trasporti - Previsione che le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - Censura di disposizione avente natura meramente ricognitiva - Difetto di un interesse attuale e concreto a ricorrere - Inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 6, comma 19, primo periodo. - Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), 6 e 53. Trasporti - Previsione che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate -Violazione delle attribuzioni statutarie - Lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione Sardegna dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - Necessita' di inserire dopo le parole "sentite le regioni interessate" le parole "e d'intesa con la Regione Sardegna" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 6, comma 19, secondo periodo. - Statuto della Regione Sardegna, art. 53.

      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 comma
19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, promosso dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con
ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato in  cancelleria  il
19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012. 
    Visti l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' l'atto di intervento  della  Compagnia  Italiana  di
Navigazione s.p.a. (C.I.N.); 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  18  giugno  2013  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Francesco Sciaudone per la Compagnia  Italiana
di Navigazione  s.p.a.  (C.I.N.),  Massimo  Luciani  per  la  Regione
autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato  il  19
ottobre successivo e iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012, la
Regione autonoma Sardegna ha impugnato, fra  l'altro,  l'articolo  6,
comma 19, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione  del  principio  di
leale collaborazione, dell'art.  53  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' degli
artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g),  e
6 dello stesso statuto speciale, quest'ultimo articolo  in  relazione
all'art. 3 e all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 
    1.1.- La norma censurata prevede  che  «Le  convenzioni,  di  cui
all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  ottobre  2010,
n.  163,  stipulate  con  i  soggetti  aggiudicatari   dei   compendi
aziendali, si intendono approvate e  producono  effetti  a  far  data
dalla   sottoscrizione.   Ogni   successiva   modificazione    ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate». 
    A   parere   della   ricorrente   la    disposizione    impugnata
determinerebbe l'esclusione della Regione dal procedimento avente  ad
oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il  servizio  di
trasporto marittimo fra la Sardegna  e  il  continente.  L'esclusione
sarebbe totale nella parte in cui si prevede che tali convenzioni  si
intendano  approvate  e  producano   effetti   a   far   data   dalla
sottoscrizione, senza la partecipazione  della  Regione  al  relativo
procedimento. L'esclusione sarebbe invece parziale nella parte in cui
si prevede che  le  successive  modificazioni  o  integrazioni  siano
approvate  una  volta  che  le   Regioni   interessate   sono   state
semplicemente «sentite»,  senza,  dunque,  che  sia  stata  acquisita
l'intesa con le stesse. 
    La ricorrente evidenzia come la situazione della Regione autonoma
Sardegna in ordine ai collegamenti marittimi sia del tutto peculiare,
a causa della sua insularita', che rende la corretta gestione di tali
collegamenti essenziale per lo  sviluppo  (industriale  e  turistico)
dell'isola e per il soddisfacimento dei diritti dei suoi residenti. 
    Tale situazione  di  fatto  troverebbe  riconoscimento  anche  in
diritto, atteso che lo statuto speciale per la  Sardegna  stabilisce,
all'art. 53, che «La  Regione  e'  rappresentata  nella  elaborazione
delle  tariffe  ferroviarie  e  della  regolamentazione  dei  servizi
nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed  aerei
che possano  direttamente  interessarla»,  con  cio'  comportando  la
diretta presenza della  Regione  nei  relativi  procedimenti,  e,  da
ultimo, l'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006 ha  disposto
che «alla regione Sardegna sono trasferite le  funzioni  relative  al
trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e  Ferrovie  Meridionali
Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale». 
    A cio' la ricorrente aggiunge che la  «continuita'  territoriale»
sarebbe competenza specifica della Regione, sia sul piano legislativo
che su  quello  della  gestione  amministrativa.  E  tanto,  sia  per
l'espressa previsione normativa sopra riportata,  sia  in  forza  del
cosiddetto «principio del  parallelismo»  di  cui  all'art.  6  dello
statuto speciale, in base al quale la Regione ha potesta' legislativa
(anche) nelle materie in cui ha potesta'  amministrativa  (sul  punto
viene richiamata la sentenza della Corte  costituzionale  n.  51  del
2006). 
    Viene rilevato inoltre che la disposizione censurata, proprio  in
una materia di sicura spettanza regionale, escludendo la Regione  dal
procedimento approvativo delle convenzioni  ad  oggi  sottoscritte  e
riducendola al ruolo di soggetto meramente udito  nel  successivo  ed
eventuale  procedimento  di  integrazione   e   modificazione   delle
convenzioni stesse, violerebbe il principio di leale collaborazione. 
    A detta della ricorrente la norma violerebbe altresi' le seguenti
disposizioni dello statuto speciale: a)  l'art.  53,  che  impone  la
diretta partecipazione della Regione ai procedimenti che  interessano
i trasporti da e per il continente; b) l'art. 3, primo comma, lettera
p), che riconosce alla Regione potesta' legislativa  esclusiva  nella
materia  «turismo»,  in  quanto  e'  specifico  interesse   regionale
assicurare collegamenti efficienti ed economici tra la regione  e  il
continente, tali da alimentare l'industria turistica;  c)  l'art.  4,
primo comma, lettere  f)  e  g),  che  attribuisce  alla  Regione  la
competenza legislativa concorrente nelle materie «linee marittime  ed
aeree di cabotaggio  fra  i  porti  e  gli  scali  della  Regione»  e
«assunzione  di  pubblici  servizi»,  sia  in  quanto  lo  stato  dei
collegamenti di cabotaggio e' condizionato dai collegamenti da e  per
il continente, sia in quanto tali collegamenti sono servizi  pubblici
(dalla cui gestione la Regione e' invece estromessa); d) l'art. 6, in
relazione all'art. 3 e all'art. 1, comma 837, della legge n. 296  del
2006, perche' impedisce alla Regione l'esercizio delle funzioni  (sia
legislative   che   amministrative)   nella   materia    «continuita'
territoriale» che ad essa e' stata trasferita con tali norme statali. 
    2.- Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  eccependo  l'infondatezza  delle  censure  prospettate  dalla
Regione autonoma Sardegna. 
    Il Presidente del Consiglio rileva  che  la  norma  impugnata  si
riferisce alle convenzioni, di cui all'art. 1, comma  5-bis,  lettera
f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure  urgenti  per  il
settore  dei  trasporti  e  disposizioni  in  materia   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  1°
ottobre 2010, n. 163, stipulate  con  i  soggetti  aggiudicatari  dei
compendi che regolano i rapporti tra l'amministrazione e le  societa'
aggiudicatarie  delle  gare  per  la  privatizzazione  delle   s.p.a.
Tirrenia  di  navigazione  e  Siremar-Sicilia  regionale   marittima,
nonche' i connessi oneri di servizio pubblico  conseguenti  alla  non
remunerativita' dei servizi espletati  dalle  suddette  societa',  ed
evidenzia, quindi, che il sopra citato art. 1, comma  5-bis,  lettera
f), prevede che sono «fatti salvi»  «gli  schemi  di  convenzione  di
Tirrenia di navigazione s.p.a. e Siremar-Sicilia regionale  marittima
s.p.a., approvati in data 10 marzo  2010  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze»,  e  «che  le  relative  convenzioni
saranno  stipulate  dal  Ministero  concedente  con  i  soggetti  che
risulteranno aggiudicatari dei  compendi  aziendali»  delle  suddette
societa'. Detti schemi hanno formato oggetto del bando di gara per la
privatizzazione delle due societa',  previsti  dall'art.  19-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita'  europee),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
    A parere  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  si
ravviserebbe alcuna violazione delle prerogative regionali, in quanto
la norma e' volta ad assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
privatizzazione imposti dalle disposizioni di  cui  all'art.  19-ter,
del  d.l.  n.  135  del  2009,  miranti  ad  adeguare  «l'ordinamento
nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e
liberalizzazione delle relative rotte» e,  inoltre,  ogni  successiva
modificazione  o  integrazione  delle  suddette   convenzioni   sara'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Regioni interessate. 
    3.-  Nel  giudizio  e'  intervenuta  la  Compagnia  Italiana   di
Navigazione s.p.a. (C.I.N.), chiedendo l'accoglimento delle questioni
sollevate dalla ricorrente. 
    4.- Con memoria depositata il 21 maggio 2013, il  Presidente  del
Consiglio ribadisce  le  proprie  argomentazioni,  rilevando  che  la
convenzione di cui alla norma censurata  e'  stata  oggetto  di  gara
nell'ambito della cessione dei  compendi  aziendali  di  Tirrenia  di
navigazione s.p.a. e che essa ha un contenuto sostanzialmente analogo
a quelle di cui al comma 9 dell'art. 19-ter del d.l. n. 135 del 2009,
condividendone gli obiettivi di privatizzazione, al fine di adeguare,
come dispone  l'incipit  della  norma,  «l'ordinamento  nazionale  ai
principi  comunitari  in  materia  di  cabotaggio  marittimo   e   di
liberalizzazione delle relative rotte». 
    5.- In data 28  maggio  2013  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha
depositato  memoria,  eccependo  l'inammissibilita'   dell'intervento
della Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. (C.I.N.)  e  ribadendo
le proprie argomentazioni a sostegno  del  ricorso.  In  particolare,
oltre a sostenere il carattere innovativo della norma  impugnata,  la
Regione ha rimarcato la propria  completa  estromissione  dall'intero
procedimento formativo della convenzione de qua. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione  autonoma  Sardegna  ha  impugnato,  fra  l'altro,
l'articolo 6, comma 19,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione  del
principio  di  leale  collaborazione;  dell'art.   53   della   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), nonche' degli artt. 3, primo comma, lettera p),  4,  primo
comma,  lettere  f)  e  g),  e  6  dello  stesso  statuto   speciale,
quest'ultimo articolo in relazione all'art. 3  e  all'art.  1,  comma
837, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007). 
    1.1.- Restano riservate ad altre decisioni le ulteriori questioni
promosse col medesimo ricorso dalla Regione autonoma Sardegna. 
    2.- Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 18 giugno 2013
e allegata alla presente sentenza, e' stato dichiarato  inammissibile
l'intervento  spiegato  nel  giudizio  dalla  Compagnia  Italiana  di
Navigazione s.p.a. (C.I.N.). 
    3.- La norma  censurata  prevede  che  «Le  convenzioni,  di  cui
all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in
materia finanziaria), convertito con  modificazioni  dalla  legge  1°
ottobre 2010, n. 163, stipulate  con  i  soggetti  aggiudicatari  dei
compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a  far
data  dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva  modificazione  ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate». 
    3.1.- La  disposizione,  secondo  la  ricorrente,  determinerebbe
l'esclusione della Regione dal  procedimento  avente  ad  oggetto  le
convenzioni con i soggetti che gestiscono il  servizio  di  trasporto
marittimo fra la  Sardegna  e  il  continente.  L'esclusione  sarebbe
totale nella  parte  in  cui  si  prevede  che  tali  convenzioni  si
intendano  approvate  e  producano   effetti   a   far   data   dalla
sottoscrizione  senza  la  partecipazione  della  Regione  e  sarebbe
parziale  nella  parte  in  cui  si   prevede   che   le   successive
modificazioni o integrazioni siano approvate una volta che le regioni
interessate siano state semplicemente «sentite», senza  che  di  esse
sia acquisita l'intesa. 
    Pertanto, la norma censurata, proprio in una  materia  di  sicura
spettanza  regionale,  escludendo   la   Regione   dal   procedimento
approvativo delle convenzioni ad oggi sottoscritte e  riducendola  al
ruolo  di  soggetto  meramente  udito  nel  successivo  ed  eventuale
procedimento  di  integrazione  e  modificazione  delle   convenzioni
stesse, violerebbe il principio di leale collaborazione. 
    Secondo  la  prospettazione  della  ricorrente,  la  disposizione
impugnata  si  porrebbe  altresi'  in  contrasto  con   le   seguenti
disposizioni dello statuto speciale: a)  l'art.  53,  che  impone  la
diretta partecipazione della Regione ai procedimenti che  interessano
i trasporti da e per il continente; b) l'art. 3, primo comma, lettera
p), che riconosce alla Regione potesta' legislativa  esclusiva  nella
materia  «turismo»,  in  quanto  e'  specifico  interesse   regionale
assicurare collegamenti efficienti ed economici tra le regioni  e  il
continente, tali da alimentare l'industria turistica;  c)  l'art.  4,
primo comma, lettere  f)  e  g),  che  attribuisce  alla  Regione  la
competenza legislativa concorrente nelle materie «linee marittime  ed
aeree di cabotaggio  fra  i  porti  e  gli  scali  della  Regione»  e
«assunzione  di  pubblici  servizi»,  sia  in  quanto  lo  stato  dei
collegamenti di cabotaggio e' condizionato dai collegamenti da e  per
il continente, sia in quanto tali collegamenti sono servizi pubblici;
d) l'art. 6, in relazione all'art. 3 e all'art. 1, comma  837,  della
legge n. 296 del 2006, perche'  impedisce  alla  Regione  l'esercizio
delle funzioni (sia legislative  che  amministrative)  nella  materia
«continuita'  territoriale»  che  ad  essa  e'  stata  trasferita  da
quest'ultima legge. 
    3.2.- Secondo la difesa dello Stato non  si  ravviserebbe  alcuna
violazione delle prerogative regionali, in quanto,  da  un  lato,  la
norma impugnata sarebbe volta ad assicurare  il  conseguimento  degli
obiettivi  di  privatizzazione  imposti  dalle  disposizioni  di  cui
all'art.  19-ter  del  decreto-legge  25  settembre  2009,   n.   135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
2009,  n.  166,  miranti  ad  adeguare  «l'ordinamento  nazionale  ai
principi  comunitari   in   materia   di   cabotaggio   marittimo   e
liberalizzazione  delle  relative  rotte»  e,  dall'altro  lato,   e'
previsto che  ogni  successiva  modificazione  o  integrazione  delle
suddette convenzioni sia approvata con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite le regioni interessate. 
    4.- La questione proposta e' in parte inammissibile  e  in  parte
fondata. 
    5.- E' opportuno ricostruire il quadro normativo  di  riferimento
rilevante   al   fine   della   risoluzione   della   questione    di
costituzionalita' sollevata. 
    5.1.- A seguito  della  privatizzazione  del  Gruppo  Tirrenia  -
originariamente partecipato al 100% da Fintecna s.p.a., a  sua  volta
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
che operava nel settore di cabotaggio marittimo offrendo  servizi  di
collegamento con le isole maggiori e minori, attraverso  Tirrenia  di
Navigazione s.p.a. e Siremar-Sicilia regionale marittima s.p.a, il 18
luglio  2012  si  e'  proceduto  alla  sottoscrizione  di  una  nuova
convenzione («Convenzione per l'esercizio di servizi di  collegamento
marittimo in regime di pubblico servizio  con  le  isole  maggiori  e
minori, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma  998,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 19-ter del d.l.  n.  135  del  2009
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009»)  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Compagnia
Italiana di Navigazione s.p.a. (C.I.N.), che aveva acquisito il  ramo
d'azienda di Tirrenia di Navigazione s.p.a. 
    5.2.- Le modalita' e le condizioni di  svolgimento  del  servizio
pubblico di collegamento marittimo esercitato da  quest'ultima  erano
regolate dalla convenzione  di  pubblico  servizio  stipulata  il  30
luglio 1991,  successivamente  modificata  ed  integrata  con  l'atto
modificativo di convenzione del 22 giugno 1994 e con l'atto  separato
di convenzione del 13  dicembre  1995  (Linee  e  porti  da  servire,
tipologia e capacita' delle navi, frequenze e tariffe  da  osservare,
sovvenzione annua corrisposta dallo Stato alle  societa'  Tirrenia  e
Siremar). Tale convenzione (di durata ventennale) e' stata  prorogata
per legge sino al 31 dicembre 2009, con l'art. 26  del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e  disposizioni  finanziarie  urgenti),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14,  successivamente
sino al 30 settembre 2010, con l'art. 19-ter  del  d.l.  n.  135  del
2009,  e,  da  ultimo,  fino  al  completamento  della  procedura  di
privatizzazione, con l'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 125 del 2010. 
    5.3.- L'art. 19-ter del d.l. n. 135  del  2009  ha  previsto,  al
comma 9, la stesura  di  uno  schema  di  nuova  convenzione  con  la
Tirrenia di Navigazione s.p.a. (da approvare, entro  il  31  dicembre
2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  e,  in
fatto, approvata il 10 marzo 2010), costituente  uno  degli  atti  di
gara  per  la  privatizzazione  della  societa',  regolamentata   dal
medesimo articolo. 
    5.4.- L'art. 1, comma 5-bis, del  d.l.  n.  125  del  2010,  poi,
sempre «al fine di assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  di
privatizzazione di cui all'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166 [...] tenuto conto  della  intervenuta  ammissione  alla
procedura  di  amministrazione  straordinaria   della   Tirrenia   di
navigazione S.p.a.», alla lettera f), ha «fatto salvo» lo  schema  di
convenzione in questione, ed  ha,  inoltre,  individuato  i  soggetti
legittimati  a  stipulare  la  relativa  convenzione:  il   Ministero
concedente e i soggetti che  sarebbero  risultati  aggiudicatari  dei
compendi aziendali della predetta societa'. 
    6.- Tanto premesso sul contesto normativo nel quale si innesta la
disposizione impugnata, l'esame  del  ricorso  deve  essere  condotto
separatamente per i due periodi di cui la norma e' composta. 
    7.- Quanto al primo periodo del comma 19 dell'art. 6 del d.l.  n.
95  del  2012,  il  quale  prevede  che  «le  convenzioni,   di   cui
all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge  5  agosto
2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2010, n. 163, stipulate con i  soggetti  aggiudicatari  dei  compendi
aziendali, si intendono approvate e  producono  effetti  a  far  data
dalla sottoscrizione», il ricorso e' inammissibile. 
    7.1.- La  disposizione  non  introduce  alcun  elemento  nuovo  e
ulteriore  in  ordine  al  contenuto   delle   convenzioni   e   alla
individuazione dei soggetti coinvolti nel  relativo  iter  formativo.
Tali profili sono  gia'  oggetto  di  compiuta  disciplina  da  parte
dell'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del d.l. n. 125  del  2010,  il
quale, come sopra evidenziato, ha cristallizzato il  contenuto  degli
schemi di convenzione, gia' costituenti atti di gara nella  procedura
di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione s.p.a. e approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    A fronte di tale disciplina, che ha gia' fissato integralmente il
contenuto delle convenzioni, la disposizione in  esame  si  limita  a
prevedere, al fine di assicurare  certezza  sulla  definizione  della
procedura  di  privatizzazione,  l'approvazione   ope   legis   delle
convenzioni stipulate  con  i  soggetti  aggiudicatari  dei  compendi
aziendali (come espressamente esposto, nella  seduta  del  1o  agosto
2012, dal Presidente  della  IX  Commissione  -  Trasporti,  poste  e
telecomunicazioni della Camera dei deputati, chiamata ad esprimere il
proprio parere alla Commissione Bilancio  in  merito  al  disegno  di
legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012),  individuando
il momento (la data della sottoscrizione)  a  partire  dal  quale  le
stesse producono effetti. 
    E'  pertanto  evidente  la  natura  meramente  ricognitiva  della
disposizione  in  esame:  essa  nulla  aggiunge  al  contenuto  delle
convenzioni, e cioe' al profilo al quale attiene la lamentata lesione
delle competenze regionali. 
    7.2.- Ne deriva, come questa Corte ha chiarito in  casi  analoghi
(sentenze n. 346 del 2010 e n. 401 del 2007),  il  difetto,  in  capo
alla ricorrente, di  un  diretto  e  attuale  interesse  a  sostenere
l'impugnazione  proposta,  e  la  conseguente   inammissibilita'   di
quest'ultima. 
    8.- Quanto al secondo periodo del comma 19 dell'art. 6  del  d.l.
n. 95 del 2012, secondo cui  «ogni  successiva  modificazione  ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le  regioni  interessate»,  il
ricorso e' fondato. 
    9.- Va preliminarmente  chiarito  che  la  materia  in  esame  e'
ascrivibile  in  prevalenza  alla  «tutela  della  concorrenza»,   di
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    9.1.- Difatti, l'art. 19-ter del d.l. n. 135 del 2009 ha indicato
espressamente la finalita' perseguita dalla disciplina introdotta con
tale norma, quella, cioe', di «adeguare  l'ordinamento  nazionale  ai
principi  comunitari  in  materia  di  cabotaggio  marittimo   e   di
liberalizzazione delle relative rotte». 
    E' pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte «si e'  piu'
volte  affermato  che,  ai  fini   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad  attribuire
alle norme una natura  diversa  da  quelle  ad  esse  propria,  quale
risulta dalla loro oggettiva sostanza» (ex multis,  sentenze  n.  164
del 2012, n. 182 del 2011 e n. 247 del  2010),  ma,  posto  che  «per
individuare  la  materia  alla  quale  devono  essere   ascritte   le
disposizioni oggetto di censura, deve farsi  riferimento  all'oggetto
ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro  ratio  e
tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi,  cosi'  da
identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato
(sentenze n. 430, n. 196 e n. 165 del 2007)»  (sentenza  n.  207  del
2010), in questo caso l'inquadramento  nell'ambito  della  competenza
statale in tema di «tutela della concorrenza» appare corretto. 
    9.2.- Il  concetto  di  concorrenza  ha,  infatti,  un  contenuto
complesso in quanto  ricomprende  non  solo  l'insieme  delle  misure
antitrust,  ma  anche  azioni  di  liberalizzazione,  che  mirano  ad
assicurare e a promuovere la concorrenza  "nel  mercato"  e  "per  il
mercato", secondo gli  sviluppi  ormai  consolidati  nell'ordinamento
europeo e internazionale e piu' volte ribaditi  dalla  giurisprudenza
di questa Corte (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n.  160
del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007).  Come  gia'  chiarito  in  altre
occasioni, vanno, dunque, ricondotte a  tale  materia  le  norme  che
perseguono   «anche   il   fine    di    ottenere    un    equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  e  di  assicurare  all'utenza
efficienza ed affidabilita' del servizio» (sentenze n. 142  e  n.  29
del 2010, n. 246 del 2009, n. 335 e n. 51 del 2008),  come,  appunto,
la disposizione in esame. 
    9.3.- Non vale a contrastare tale  inquadramento  quanto  dedotto
dalla  ricorrente  in  ordine  alla  sussistenza  di  una  competenza
amministrativa   della   Regione   in   materia    di    «continuita'
territoriale», ad essa trasferita dall'art. 1, comma 837, della legge
n. 296 del 2006; trasferimento che comporterebbe l'analoga estensione
della competenza legislativa regionale, ai sensi  dell'art.  6  dello
statuto speciale. 
    Si deve infatti rilevare che tale trasferimento e' stato  oggetto
di  una  scelta  del  legislatore  nazionale  e  che  pertanto  nulla
impedisce che  lo  stesso  legislatore  possa,  con  successivo  atto
normativo, modificare tale assetto di attribuzioni di funzioni:  cio'
e' avvenuto appunto con la norma impugnata. 
    10.- Tanto premesso,  il  ricorso,  nella  parte  riguardante  il
secondo  periodo  del  comma  impugnato,  deve  ritenersi,  tuttavia,
fondato quanto alla violazione del principio di leale  collaborazione
e dell'art. 53 dello statuto speciale, pure dedotta dalla Regione. 
    10.1.-  Difatti,  la  determinazione  delle  modalita'  e   delle
condizioni di svolgimento  del  servizio  di  collegamento  marittimo
avente ad oggetto in particolare  la  Regione  autonoma  Sardegna  e'
espressione di un potere, si', statale,  in  quanto  pertinente  alla
concorrenza, ma che tocca  direttamente  un  interesse  differenziato
della Regione e che interferisce in  misura  rilevante  sulle  scelte
rientranti nelle  competenze  della  medesima,  quali  il  turismo  e
l'industria alberghiera. 
    Orbene, in presenza di una simile sovrapposizione di  competenze,
come evidenziato in altre occasioni da questa Corte,  il  legislatore
statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo  al  principio  di
leale collaborazione, «le cui potenzialita' precettive si manifestano
compiutamente negli ambiti  di  intervento  nei  quali  s'intrecciano
interessi ed esigenze di diversa matrice» (sentenza n. 33 del  2011).
E l'applicazione di  questo  canone  impone  alla  legge  statale  di
predisporre adeguate modalita'  di  coinvolgimento  delle  Regioni  a
salvaguardia delle loro competenze. 
    10.2.- Tali modalita' sono nella specie  delineate  dall'art.  53
dello statuto speciale, secondo il quale «la Regione e' rappresentata
nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione
dei  servizi  nazionali  di  comunicazione  e  trasporti   terrestri,
marittimi ed  aerei  che  possano  direttamente  interessarla».  Esso
richiede una reale e significativa partecipazione della Regione  alla
elaborazione  delle  tariffe  e  alla  regolamentazione  dei  servizi
nazionali di comunicazione con l'isola. 
    Siffatta partecipazione non e' garantita dalla  formula  «sentite
le regioni interessate» della  norma  censurata,  che  si  limita  ad
imporre  la  mera  acquisizione  del  parere,   risultando,   invece,
necessario un procedimento che assicuri  un  efficace  coinvolgimento
della Regione e che evoca, quindi, la figura dell'intesa  fra  i  due
enti. 
    11.-  Deve,  pertanto,  essere   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95
del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le
regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna».