Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (tutela del)- Personale navigante- Licenziamento disciplinare- Mancata previsione della previa contestazione dell'addebito quale conseguenza della non operativita' della norma di cui all'art. 7, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto dei lavoratori- Ingiustificata disparita' di trattamentorispetto alle altre categorie di lavoratori- Illegittimita' in parte qua. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, comma terzo). (Cost., art. 3).
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cuomo Gaetano e S.p.A. Lloyd Triestino di Navigazione, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Cuomo Gaetano; Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Udito l'avvocato Giulio Cevolotto per Cuomo Gaetano; Ritenuto in fatto Il Pretore di Firenze - nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore marittimo che si asseriva avvenuto per motivi disciplinari, senza la preventiva contestazione dell'addebito - con ordinanza 28 gennaio 1991 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300. Nell'ordinanza si rileva che l'art. 35, terzo comma, suddetto rende applicabile la normativa dell'art. 7 della stessa legge alle imprese di navigazione solo nei limiti e modi previsti dai contratti collettivi. Il contratto collettivo applicabile nel caso di specie attribuisce al lavoratore, licenziato per motivi disciplinari, una tutela successiva e, pertanto, meno efficace di quella prevista in via generale dall'art. 7. La rimessione alla contrattazione collettiva della tutela del lavoratore marittimo, in relazione alle sanzioni disciplinari, secondo il giudice a quo, appare lesiva dell'art. 3 Cost., consentendo deroghe ingiustificate al principio generale dell'ordinamento - comune al diritto pubblico e al diritto privato - della preventiva contestazione degli addebiti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Cio' tanto piu' dopo che la Corte costituzionale ha affermato l'inidoneita' della contrattazione collettiva, esplicatasi ai sensi dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, a tutelare diritti soggettivi essenziali dei lavoratori, nonostante la sostanziale omogeneita' tra la posizione, oggetto di garanzia, dei lavoratori marittimi rispetto alla generalita' degli altri lavoratori. Si e' costituito dinanzi a questa Corte il lavoratore marittimo che aveva promosso il giudizio a quo, sottolineando che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto gia' applicabili, in ogni caso, anche ai lavoratori marittimi la garanzia della previa contestazione dell'addebito disciplinare e del termine per difendersi. Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, la quale tenga conto del gia' avvenuto riconoscimento, anche ai lavoratori nautici, delle garanzie in questione. In via subordinata conclude per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte impugnata. Nella discussione orale ha specificato la richiesta insistendo nella declaratoria di incostituzionalita' della norma anzidetta. Considerato in diritto 1. - La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non consente l'immediata applicabilita' al personale navigante delle imprese di navigazione, dell'art. 7, commi primo, secondo e terzo, della stessa legge, contrasti con l'art. 3 Cost., discriminando ingiustificatamente rispetto agli altri lavoratori il personale navigante, al quale le garanzie previste dall'art. 7 sarebbero applicabili se e nei limiti in cui lo preveda la contrattazione collettiva. Per meglio chiarire l'oggetto della questione, e' da porre in luce che l'art. 7 della l. n. 300 cit., nel primo comma, stabilisce il principio della pubblicita' delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari; nel secondo comma, la garanzia della preventiva contestazione dell'addebito e della difesa; nel terzo comma, afferma il principio dell'assistenza dell'associazione sindacale. A sua volta, l'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 statuisce (sempre nei confronti del personale navigante delle "imprese di navigazione") la immediata operativita' di alcune norme dello statuto dei lavoratori, rimettendo ai contratti collettivi l'applicazione dei princi'pi posti da altri articoli dello stesso statuto: tra essi, quelli contenuti nell'art. 7. Di qui la lamentata discriminazione del personale navigante rispetto agli altri lavoratori, nei confronti dei quali l'art. 7 cit. e' pienamente operante. 2. - La questione e' fondata. Con la sentenza n. 204 del 1982 questa Corte affermo' la illegittimita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, interpretati nel senso della loro inapplicabilita' ai licenziamenti disciplinari, quando non fossero stati espressamente richiamati dalla disciplina posta dalla legge, dalla contrattazione collettiva o (validamente) dal datore di lavoro. I princi'pi, che sono a fondamento di questa decisione, indussero la Corte di cassazione ad approfondire il tema della qualificazione del licenziamento disciplinare ("di per se' la piu' grave delle sanzioni disciplinari") e a precisare che il rispetto dei princi'pi costituzionali non puo' essere subordinato alla esistenza di un dato puramente formale, quale l'espresso richiamo dell'art. 7 dello statuto, come era ritenuto dalla giurisprudenza anteriore. Si pervenne cosi' a sancire la natura "ontologica" del licenziamento disciplinare, riferito ai comportamenti imputabili a titolo di colpa (intesa in senso generico) al lavoratore. Tale licenziamento veniva a coprire sia l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento), sia, in parte, quella del licenziamento per giusta causa. Esso si qualificava "come disciplinare" indipendentemente dalla sua inclusione tra le sanzioni disciplinari e non poteva effettuarsi senza le garanzie previste per le misure (disciplinari) non espulsive. 3. - E' opportuno, poi, rilevare che la Cassazione, interpretando con visione avanzata l'indirizzo segnato dalla Corte costituzionale, ha gia' ritenuto in alcune sentenze la immediata applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" delle garanzie previste dai primi tre commi dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970. E cio' ha indotto il marittimo (cambusiere), del cui licenziamento si discute, a richiedere una pronuncia interpretativa. Osserva la Corte che la questione non e', di per se', risolvibile in conseguenza delle sentenze n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991, dato che tali decisioni si sono riferite, la prima, al licenziamento ad nutum, con riguardo agli artt. 10 della l. n. 604 del 1966 e 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte in cui escludono l'applicabilita' al personale marittimo navigante delle "imprese di navigazione" della intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori; la seconda, all'applicabilita' al personale navigante del complesso normativo ora indicato e, in particolare, dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1 della l. 11 maggio 1990, n. 108. Inoltre, la sentenza n. 41 del 1991 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 916 c.nav. e, di conseguenza, in base all'art. 27 della l. n. 87 del 1953, dell'art. 345 c.nav.: queste norme attribuivano all'esercente e all'armatore la facolta' di risolvere "in qualunque tempo e luogo" il contratto di lavoro a bordo. Dal quadro giurisprudenziale, cosi' riassunto, emerge l'attuale operativita' dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 cit.; esso e' norma del diritto speciale, che non e' stata toccata dall'art. 6, primo comma, della l. n. 108 del 1990 (cfr. sent. n. 41 del 1991 di questa Corte). L'attuale impugnativa si riferisce alla parte della disposizione che rinvia ai contratti collettivi di lavoro per l'applicabilita' al personale navigante dei principi sanciti dall'art. 7 dello statuto in materia disciplinare. Quest'ultima norma, per effetto del terzo comma dell'art. 35 dello stesso statuto, continua a non essere operante nei confronti di tale personale, in carenza della contrattazione collettiva. Il carattere speciale della norma la fa prevalere, in base all'art. 1 c.nav., sulla disciplina dello statuto dei lavoratori, che e' legge generale (cfr. sent. n. 41 del 1991 cit.). Ne risulta un ostacolo all'attuazione della tutela, in caso di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale navigante, compreso tra essi il licenziamento "ontologicamente" disciplinare, del quale si discute nel caso concreto. Viene in essere, cosi', una situazione, che, oltre a porsi in contrasto con fondamentali esigenze di garanzia del lavoratore, appare sprovvista di tutela perfino nel momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la persona del lavoratore. Questa specifica mancanza di tutela (insieme con le omissioni in materia di informazione, di pubblicita', di procedimento e di assistenza) concerne diritti inviolabili e fa emergere l'esigenza, gia' sancita da questa Corte, di non affidarne l'attuazione, nei riguardi del personale navigante, alla mediazione dei contratti collettivi. Il rinvio operato dal legislatore a tali contratti confligge sicuramente con l'art. 3 della Costituzione, in quanto condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva che, oltre ad essere eventuale, non si e' finora rivelata idonea (anche per la disparita', eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione dei lavoratori nautici rispetto a quelli comuni. Gli artt. 2 e 24 della Costituzione esigono che al personale navigante, in caso di licenziamento disciplinare, sia garantita la pretesa alla tutela, sostanziale e procedimentale assicurata dalla legge ai lavoratori comuni. Ne deriva la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, dello statuto dei lavoratori, per la mancata diretta applicabilita', che esso determina, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 dello stesso statuto al personale navigante delle "imprese di navigazione".