N. 41 SENTENZA 17 - 31 gennaio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Personale aeronautico - Recesso ad nutum dell'esercente dal rapporto di lavoro Ingiustificato trattamento discriminatorio rispetto al personale navigante marittimo Richiamo alla sentenza n. 96/1987 - Irrazionalita' della norma oggetto di censura - Omogeneita'delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici -Illegittimita' costituzionale (Cod. nav., art. 916; legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, terzo comma; cod. nav., art. 345) (Cost., art. 3).

 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 916 del
 codice della navigazione, 10 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604
 (Norme sui licenziamenti individuali), e 35, terzo comma, della legge
 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
 dei  lavoratori  e  dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro),
 promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dal Pretore  di  Roma
 nel  procedimento  civile  vertente  tra Caterina Toffolo e la S.p.A.
 A.L.I., iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990.
    Visto l'atto di costituzione di Caterina Toffolo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'avv.  Roberto  Muggia  per  Caterina Toffolo e l'Avvocato
 dello  Stato  Mario  Cevaro  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    Il  Pretore  di  Roma  -  nel  corso  di  un  giudizio promosso da
 un'assistente di volo, dipendente dalla S.p.A. A.L.I.  (Aero  leasing
 italiana),   per   ottenere   la  declaratoria  d'illegittimita'  del
 licenziamento disposto nei suoi confronti - con ordinanza  16  luglio
 1990  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 916  cod.  nav.,
 nonche'  dell'art.  10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art.
 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella  parte  in
 cui   non   prevedono  l'applicabilita'  al  "personale  aeronautico"
 dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge  n.  300
 del 1970, consentendo il recesso ad nutum dell'esercente dal rapporto
 di lavoro.
    Il giudice a quo osserva in proposito che l'inapplicabilita' delle
 su dette disposizioni al personale di volo appare discriminatorio  ed
 ingiustificato anche perche', a seguito della sentenza n. 96 del 1987
 della Corte costituzionale, l'anzidetta  normativa  e'  operante  nei
 confronti  del  personale  marittimo  navigante.  Con  tale sentenza,
 infatti,  la  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  10  della  legge  n.  604  del 1966, e dell'art. 35, terzo
 comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte  in  cui  escludevano
 l'applicabilita'  all'anzidetto personale marittimo dell'intera legge
 n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
    Nel  giudizio  davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  generale
 dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
 infondata. Ha dedotto in proposito che, con la legge 11 maggio  1990,
 n. 108, il divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato
 motivo e la tutela reale in caso di licenziamento  illegittimo,  sono
 stati  estesi  a  tutte  le  categorie  di  lavoratori,  cosicche' la
 differenza  di  trattamento  tra  personale  marittimo  navigante   e
 personale  di volo e' gia' venuta meno. Ha osservato, inoltre, che il
 contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti  di  aeromobile
 del 30 dicembre 1978 e quello per gli assistenti di volo del 23 marzo
 1979, gia' prevedevano l'applicabilita' a tali categorie degli  artt.
 2  e  3  della legge n. 604 del 1966 e la reintegrazione nel posto di
 lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
    Davanti  a  questa  Corte  si  e' costituita pure la parte privata
 chiedendo la declaratoria d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 916  cod.  nav., nonche' degli artt. 10 della legge n. 604 del 1966 e
 35 della legge n. 300 del 1970, nei sensi e per le  ragioni  indicate
 nell'ordinanza di rimessione.
                         Considerato in diritto
    1.  - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 916 cod. nav.. Tale
 norma attribuisce  all'esercente  dell'aeromobile  la  "facolta',  in
 qualunque  tempo  e  luogo,  di risolvere il contratto" di lavoro del
 personale di volo; tale  facolta'  viene  configurata  dall'ordinanza
 "come   presupposto   ancorche'   negativo   della   declaratoria  di
 illegittimita' della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  operata
 dall'A.L.I.     (Aero     Leasing    Italiana    S.p.A.,    esercente
 dell'aeromobile)", di cui e' causa.
    Cosi'  come  risulta  articolata,  la  censura  colpisce  la norma
 attributiva   all'esercente   dell'ampio   potere   di   risoluzione,
 considerandolo come elemento impeditivo dell'applicazione al rapporto
 di lavoro del personale di volo della giusta causa o del giustificato
 motivo  di  licenziamento e della tutela reale, con la reintegrazione
 del posto di lavoro, prevista dalla normativa generale.
    Le questioni sollevate dall'ordinanza sono state gia' esaminate da
 questa Corte, anche se esse furono proposte sotto un  angolo  visuale
 meno ampio di quello attuale.
    Invero,  nella  fattispecie di cui alla sentenza 3 aprile 1987, n.
 96, furono oggetto di censura l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e
 l'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970; l'uno, in quanto
 non prevedeva l'applicabilita' al personale navigante della legge  n.
 604  del  1966  sui  licenziamenti  individuali;  l'altro,  in quanto
 demandava ai contratti collettivi  di  lavoro  l'"applicazione"  allo
 stesso  personale  dei  principi  contenuti  in taluni articoli dello
 statuto  dei  lavoratori,  non   consentendo,   cosi',   la   diretta
 operativita' dell'art. 18 nei confronti del personale stesso.
    L'obiettivo  centrale  dell'attuale impugnativa e', invece, l'art.
 916 cod. nav.; ad esso accedono quelli che sono stati  oggetto  della
 pronuncia, ora ricordata, di questa Corte.
    2.  -  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  rilevato  che  la
 questione dovrebbe essere dichiarata infondata, dato che la legge  11
 marzo  1990,  n.  108,  avrebbe  esteso  la disciplina limitativa dei
 licenziamenti e la tutela reale a tutte le  categorie  di  lavoratori
 (comprese quelle del personale navigante, marittimo ed aereo).
    Questa  osservazione  non  e'  fondata,  ne'  nel  suo presupposto
 funzionale, ne' nelle sue implicazioni normative.
    Invero, la disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema
 incardinato sull'art. 1 cod. nav., che regola le  fonti  del  diritto
 della navigazione.
    L'operativita'  del  diritto  comune  presuppone,  salvo  che  sia
 diversamente disposto, la mancanza di norme poste in  via  diretta  o
 ricavabili  per analogia dalla disciplina speciale; cosi', l'art. 916
 cod.nav., attribuendo all'esercente  il  potere  di  risoluzione  del
 rapporto    di    lavoro    a    bordo   dell'aeromobile,   impedisce
 l'applicabilita' della diversa disciplina  che  regola  e  limita  il
 potere  di  licenziamento  nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  in
 generale.
    Quanto alle implicazioni di carattere normativo sostanziale, e' da
 porre in rilievo che la legge n. 108 del 1990 non modifica il  regime
 di  inapplicabilita'  al personale navigante marittimo ed aeronautico
 della disciplina limitativa dei licenziamenti posta  dalla  legge  n.
 604 del 1966.
    Per  l'individuazione  delle  categorie dei lavoratori destinatari
 della tutela la nuova legge  non  tocca  il  sistema  risultante  dal
 combinato  disposto  dell'art.  10  della  legge n. 604, dell'art. 2,
 terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 190 e dell'art. 2095 cod.
 civ.,  sistema  che  identifica  tali  destinatari  nei quadri, negli
 impiegati e negli operai.
    Siffatto criterio di individuazione non consente (cfr. sentenza n.
 96  del  1987)  l'applicabilita'  della  disciplina  limitativa   dei
 licenziamenti  al  personale  navigante  marittimo ed aeronautico, al
 quale non sono riferibili le tre anzidette categorie (cfr. artt. 114,
 115, 731 e 732 cod. nav.).
    Quanto  alla  tutela  reale  l'art. 6, primo comma, della legge n.
 108, che opera un'espressa abrogazione nella norma  del  primo  comma
 dell'art.  35  della  legge  n. 300 del 1970, lascia integro il terzo
 comma  di  questa  norma,  che  demanda   ai   contratti   collettivi
 l'applicazione  dei  principi  dello  statuto dei lavoratori (tra gli
 altri quelli ricavabili dall'art. 18) "alle  imprese  di  navigazione
 per il personale navigante", escludendo cosi' la diretta operativita'
 della tutela reale a questa categoria di lavoratori.
    3.  -  Nel  quadro  normativo  cosi'  delineato  si  collocano  le
 questioni   di   costituzionalita',   proposte   dall'ordinanza    di
 rimessione, che impugnano, in primis, l'art. 916 cod. nav..
    L'ampia  e  incondizionata facolta' dell'esercente di risolvere il
 contratto di lavoro prevista da tale norma e'  stata  collegata  alle
 "particolari   esigenze  disciplinari  della  vita  di  bordo"  (cfr.
 Relazione ministeriale al codice della navigazione, n. 573).
    Osserva  la  Corte che tale riferimento e' inidoneo a giustificare
 la norma, anche se suscita  il  richiamo  a  motivi  tradizionalmente
 invocati,   consistenti   nella   peculiarita'  del  lavoro  nautico,
 caratterizzata  dall'ampia  autonomia  del  datore   di   lavoro   di
 organizzare  la  comunita'  di  bordo  e, in essa, la formazione e la
 composizione qualitativa dell'equipaggio (anche sotto l'aspetto della
 piena  affidabilita'  dei  suoi  membri). In particolare, il richiamo
 alle "esigenze disciplinari" fa emergere le giustificazioni  connesse
 alla  garanzia  della sicurezza della navigazione. Su queste esigenze
 si fondavano anche la specifica struttura fiduciaria e  la  rilevanza
 personale della prestazione del lavoratore a bordo.
    In  proposito  la  ricordata  sentenza  n.  96  del  1987  ebbe ad
 osservare, riferendosi al contratto di arruolamento,  che  il  codice
 della navigazione, col prevedere, nell'art. 374, la derogabilita' del
 precedente art. 345 dai contratti  collettivi  e,  se  a  favore  del
 lavoratore,  dai  contratti  individuali,  sicuramente esclude che il
 potere di risoluzione del rapporto di lavoro attribuito  all'armatore
 possa  configurarsi  come  posizione  soggettiva  tesa  a  realizzare
 finalita'  di  interesse  generale,   indisponibili,   dell'esercizio
 nautico.  E  analoghe  considerazioni  possono riferirsi all'art. 916
 cod. nav., rispetto al quale il successivo art.  930  stabilisce  gli
 stessi  margini  di  derogabilita'  dalla contrattazione collettiva e
 individuale.
    E'  da  rilevare, poi, circa le invocate esigenze della sicurezza,
 che il progresso tecnico ha investito con larghezza di risultati  gli
 strumenti  di  rilevamento  e  di  controllo  dei  pericoli  ad  essa
 inerenti, da non consentire al potere di  risoluzione  dell'esercente
 dell'aeromobile  alcuna  funzione  di garanzia, specificamente idonea
 anche in linea  residuale  a  raggiungere  risultati  di  un  qualche
 rilievo per la sicurezza della navigazione.
    Appare,    dunque,    fondata   la   censura   di   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto  con  l'art.  3
 della Costituzione, in quanto la norma, che attribuisce all'esercente
 il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile
 (cioe'  di  licenziare  ad  nutum  il  personale  che vi e' addetto),
 discrimina senza alcuna base razionale  tale  personale  rispetto  ai
 marittimi  arruolati  (ai  quali  si  e' riferita la dichiarazione di
 incostituzionalita' operata dalla sentenza  n.  96  del  1987)  e  ai
 lavoratori comuni.
    4.  -  La riconosciuta incostituzionalita' dell'art. 916 cod. nav.
 rimuove    il    limite    posto    dalla    legislazione    speciale
 all'applicabilita'  al  personale  di volo del principio della giusta
 causa o del  giustificato  motivo  e  comporta  la  fondatezza  della
 censura  di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n.
 604 del 1966 nella parte in cui non prevede che essa sia  applicabile
 all'anzidetto personale.
    Valgono in proposito le considerazioni svolte nella sentenza n. 96
 del 1987, limitandone qui il  richiamo  all'affermazione  secondo  la
 quale  la  sostanziale  omogeneita'  delle  situazioni  afferenti  ai
 lavoratori comuni e a quelli nautici  a  bordo  impone  l'uniformita'
 della   disciplina,   nella   mancanza   di   fondate   ragioni   per
 differenziarle.
    5.  -  E'  parimenti  fondata  la  censura  di incostituzionalita'
 dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del  1970  -  norma  di
 carattere  speciale,  non toccata, come si e' visto, dalla disciplina
 della legge n. 108 del 1990 - in quanto la detta norma,  prescrivendo
 la  mediazione  della  contrattazione  collettiva,  non  consente  la
 diretta applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori  anche
 al personale navigante delle imprese di navigazione aerea.
    E' da premettere che, rispetto a questo personale, la Corte ebbe a
 rilevare  (sent.  n.  96  del  1987  cit.)  che   la   contrattazione
 collettiva, esplicatasi in alcune importanti aziende, non aveva posto
 in luce carenze cosi' gravi come quelle riscontrate per il  personale
 marittimo  navigante.  Ma  tale  contrattazione,  proprio  per la sua
 efficacia a livello aziendale, ha lasciato scoperte vaste aree con la
 mancanza  di  tutela  specifica  di  un  complesso  di  naturali suoi
 destinatari.
    La  fattispecie, che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione, ne
 e' chiaro segno: trattasi di  assistente  di  volo  operante  in  una
 impresa  di  navigazione aerea, rispetto alla quale la contrattazione
 collettiva non prevede la deroga  all'art.  916  cod.  nav.,  con  la
 conseguente   inapplicabilita'   della   disciplina   limitativa  dei
 licenziamenti in tutti gli aspetti di cui e' questione.
    Si  determina,  cosi',  in  una  materia  che  attiene a posizione
 soggettiva di grande rilievo  nel  rapporto  di  lavoro,  e  che  non
 sopporta    disuguaglianze,    una    disparita'    di    trattamento
 ingiustificata,   aggravata   proprio   dalla   inadeguatezza   della
 contrattazione  collettiva.  La  norma  dello  statuto dei lavoratori
 (art. 35, terzo comma) finisce, cosi', per produrre nei confronti del
 personale   di   volo  effetti  discriminatori,  separando  dall'area
 garantita soprattutto i lavoratori occupati nelle imprese minori.
    La  situazione  richiede  particolare  attenzione,  data l'attuale
 efficacia  soggettiva  dei  contratti  collettivi,  che  non   appare
 suscettibile   di   celeri  mutamenti.  In  tempi  di  frammentazione
 organizzativa il fenomeno assume peculiare  rilievo  sotto  l'aspetto
 della conformita' alla Costituzione della normativa chiamata a dargli
 regola.
    Nei  riguardi  del personale di volo delle imprese di navigazione,
 lo statuto dei lavoratori rivela, dunque, gravi limiti quando  lascia
 alla  contrattazione  collettiva  l'applicazione  del principio della
 tutela reale e determina una sperequazione tra  questa  categoria  di
 lavoratori e quelle dei lavoratori marittimi e dei lavoratori comuni.
 Tale trattamento differenziato manca, per  quanto  si  e'  detto,  di
 qualsiasi   razionale   giustificazione.   Va,   quindi,   dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale  (  ex  art.  3  Cost.)  del  sistema
 normativo che lo cagiona e che si incentra sull'art. 35, terzo comma,
 della legge n. 300 del 1970,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
 diretta  applicabilita'  dell'art. 18 della stessa legge al personale
 aeronavigante delle  "imprese  di  navigazione"  quando  ricorrano  i
 presupposti  di  cui allo stesso art. 18, come modificato dall'art. 1
 della legge n. 108 del 1990.
    La  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 916
 cod. nav. comporta come conseguenza, ex art. 27 della legge 11  marzo
 1953,  n.  87,  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore  un  illimitato
 potere  di  risoluzione  del  rapporto  di lavoro del tutto analogo a
 quello conferito all'esercente  dell'aeromobile  dall'art.  916  cod.
 nav.