N. 477 SENTENZA 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Riproposizione di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversita' argomentativa e normativa della questione riproposta - Ammissibilita'. Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Palese irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del notificante - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. civ., art. 149; legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma terzo (in combinato disposto). - Costituzione, artt. 3 e 24.

ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 149 del
codice  di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
promosso  con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione
sul  ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL S.p.a.,
iscritta  al  n. 134  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 14,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 ottobre  2002  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  depositata  il
2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
comma  terzo,  della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione   di   atti   giudiziari),  "richiamato  implicitamente
dall'art. 149  c.p.c.,  nella  parte  in cui fa decorrere la notifica
dell'atto  da  notificare  dalla  data  della  consegna  del plico al
destinatario, anziche' dalla data della spedizione".
    Il  medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini
di  cui  sopra  e  nel  corso dello stesso procedimento, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 149  del  codice di procedura
civile  come  interpretato  dalla  giurisprudenza  "nel  silenzio del
dettato     normativo".     Questione    dichiarata    manifestamente
inammissibile,  con  ordinanza  n. 322  del 2001, non avendo la Corte
rimettente  "assolto  l'onere  di  verificare,  prima di sollevare la
questione   di   costituzionalita',   la   concreta  possibilita'  di
attribuire  alla  norma  denunciata  un significato diverso da quello
censurato  e  tale  da  superare  i prospettati dubbi di legittimita'
costituzionale".
    Il  giudice  a  quo  precisa ora che l'art. 4, comma terzo, della
legge  n. 890  del  1982,  nel  disporre che "l'avviso di ricevimento
costituisce  prova dell'eseguita notificazione", non lascerebbe spazi
interpretativi  e  non  consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche
diverse  da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli
effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per
il  notificante,  solo  con  la consegna del plico al destinatario da
parte dell'agente postale.
    Sulla  base  di  tale  premessa,  il  rimettente  assume  che  la
disciplina  censurata  sarebbe lesiva dell'art. 24 della Costituzione
in   quanto   ostacolerebbe,   fino  a  vanificarlo  sostanzialmente,
l'esercizio  del  diritto  di impugnazione a chi, risiedendo in luogo
diverso  da  quello  in cui deve essere eseguita la notificazione, si
avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente
alle formalita' previste dall'art. 149 del codice di procedura civile
e  dalla  legge  n. 890 del 1982, ma "restando nondimeno esposto alla
disorganizzazione  di  Uffici pubblici, quali quelli postali che sono
soltanto strumenti ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia".
    Le  norme  impugnate  -  ad  avviso del medesimo rimettente - non
esprimerebbero,  d'altro canto, una regola generale dell'ordinamento,
considerato  che  la  notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140
del  codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data
di  spedizione  della  raccomandata  con avviso di ricevimento, cosi'
come  sarebbe  del  resto  previsto  per la notificazione dei ricorsi
amministrativi  e  per  le  notificazioni  eseguite  nell'ambito  del
contenzioso tributario.
    Il  ricorso  al  servizio  postale in materia di notificazioni di
atti  giudiziari  risulterebbe,  dunque, diversamente disciplinato in
relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e
non  in  altri,  l'esposizione della parte notificante al rischio del
disservizio  postale.  Con  conseguente  violazione  del principio di
eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
    2.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio Giovambattista Rizzacasa,
ricorrente  nel giudizio a quo il quale preliminarmente sottolinea la
sicura  ammissibilita'  della  questione  in  quanto  sostanzialmente
diversa   da   quella  dichiarata  manifestamente  inammissibile  con
l'ordinanza n. 322 del 2001.
    Nel  merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in
considerazione   due  distinte  esigenze:  quella  di  assicurare  la
certezza   del   diritto,   per  cui  l'impugnativa  dovrebbe  essere
esercitata  entro  precisi limiti temporali, e quella di garantire il
diritto di difesa del destinatario dell'atto notificato.
    La  prima delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe
essere  adeguatamente  soddisfatta  facendo  riferimento alla data di
presentazione  del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica,
mentre  solo  ai  fini  della  seconda occorrerebbe avere riguardo al
momento della effettiva consegna dell'atto al destinatario.
    Siffatta  distinzione  sarebbe, d'altro canto, ben presente nella
giurisprudenza  di  questa Corte, cosi' come il principio secondo cui
gli effetti derivanti dall'operato della pubblica amministrazione non
possono  risolversi  nella  menomazione  del  diritto di difesa della
parte incolpevole.
    Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di
difesa  del  notificante,  l'interesse  generale  alla  certezza  dei
rapporti  giuridici,  dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre
della  parte  privata  -  che  il principio di ragionevole durata del
processo,  di cui al novellato art. 111 della Costituzione, impone di
disciplinare  le  cadenze  temporali  del  processo stesso in modo da
consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa.
    Il  sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidita' del
processo   potrebbe,   dunque,   essere   giustificato  solamente  in
conseguenza  di  condotte omissive della parte processuale e non gia'
in  relazione  a  ritardi  od  omissioni riferibili all'operato della
pubblica  amministrazione,  cui  il  cittadino-attore sia obbligato a
rivolgersi.
    La  disciplina  dettata  dall'art. 140  del  codice  di procedura
civile  e  quella  relativa  alle  notifiche  in  materia  di ricorsi
amministrativi    e    nell'ambito    del    contenzioso   tributario
costituirebbero  poi  -  sempre  secondo  la parte privata - adeguati
termini   di  comparazione  ai  fini  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  sotto  il  profilo  della violazione del principio di
eguaglianza.
    Conclude  dunque  la parte per l'accoglimento della questione "e,
in  subordine,  per  l'adozione  di  una  sentenza interpretativa del
combinato   disposto   dell'art. 149   c.p.c.   e  dell'art. 4  legge
n. 890/1992  (recte:  legge  n. 890/1982)  che  consenta  un'adeguata
tutela  del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica
per  posta  e'  legittimamente  raggiunto  nel momento in cui vengono
realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante".

                       Considerato in diritto

    1. - La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24   della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 149  del  codice  di  procedura  civile e 4, comma terzo, della
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di  comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari),  nella  parte  in  cui  dispongono che gli effetti della
notificazione  a  mezzo  posta  decorrono,  anche per il notificante,
dalla  data di consegna del plico al destinatario anziche' dalla data
della spedizione.
    Tale  disposizione  si  porrebbe in contrasto sia con la garanzia
costituzionale  del  diritto  di  difesa,  in  quanto  esporrebbe  il
notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia
con   il  principio  di  eguaglianza,  in  quanto  -  in  materia  di
notificazioni  di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre
norme  dell'ordinamento  attribuirebbero  invece  rilevanza esclusiva
alla data di spedizione dell'atto.
    2.  -  In  via  preliminare, va affermata la proponibilita' della
presente  questione  di  costituzionalita',  in quanto essenzialmente
diversa,  sia  sotto l'aspetto normativo che argomentativo, da quella
proposta   nello   stesso  giudizio  e  dichiarata  da  questa  Corte
manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.
    La  questione  in  esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo
parzialmente  coincidente  con  quello della precedente (con la quale
veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile), si
fonda  sulla  premessa  della  impossibilita'  di una diversa opzione
interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto
il  profilo  della mancata ricerca di una interpretazione alternativa
rispetto a quella sospettata di illegittimita' costituzionale.
    3. - Nel merito la questione e' fondata.
    3.1. - Il  rimettente  muove  dalla  premessa  secondo  la  quale
l'inequivoco  tenore  testuale  dell'art. 4, comma terzo, della legge
n. 890  del  1982 non consentirebbe interpretazione diversa da quella
del  perfezionamento  della  notificazione, anche per il notificante,
alla  data  di  ricezione  del  plico da parte del destinatario. Tale
premessa  -  pur  opinabile nei termini assoluti in cui e' formulata,
come  del  resto  dimostra  la  rimessione  della  predetta questione
interpretativa  alle  sezioni  unite  da parte di altra sezione della
stessa   Corte   di   cassazione  -  e',  peraltro,  conforme  ad  un
orientamento da tempo consolidato del giudice di legittimita' e tale,
dunque,  da  poter  essere  senz'altro  assunto a base della presente
decisione.
    3.2. - Questa  Corte  ha  avuto  modo  di  affermare,  in tema di
notificazioni  all'estero,  che  gli  artt. 3 e 24 della Costituzione
impongono  che "le garanzie di conoscibilita' dell'atto, da parte del
destinatario,  si  coordinino  con  l'interesse del notificante a non
vedersi   addebitato   l'esito   intempestivo   di   un  procedimento
notificatorio  parzialmente  sottratto  ai suoi poteri di impulso" ed
ha, altresi', individuato come soluzione costituzionalmente obbligata
della  questione  sottoposta  al  suo  esame  quella  desumibile  dal
"principio   della   sufficienza  [...]  del  compimento  delle  sole
formalita'  che  non  sfuggono  alla  disponibilita' del notificante"
(sentenza n. 69 del 1994).
    Principio  questo  che, per la sua portata generale, non puo' non
riferirsi   ad  ogni  tipo  di  notificazione  e  dunque  anche  alle
notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre
che  lesivo  del diritto di difesa del notificante, che un effetto di
decadenza  possa discendere - come nel caso di specie dal ritardo nel
compimento di un'attivita' riferibile non al medesimo notificante, ma
a  soggetti  diversi  (l'ufficiale  giudiziario e l'agente postale) e
che,  percio',  resta del tutto estranea alla sfera di disponibilita'
del primo.
    In  ossequio  ai  richiamati principi costituzionali, gli effetti
della  notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati
-  per  quanto  riguarda  il  notificante  - al solo compimento delle
formalita'  a  lui  direttamente  imposte  dalla  legge,  ossia  alla
consegna  dell'atto  da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo
la  successiva  attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale
appunto  l'agente  postale)  sottratta  in  toto al controllo ed alla
sfera di disponibilita' del notificante medesimo.
    Resta  naturalmente  fermo, per il destinatario, il principio del
perfezionamento  della  notificazione  solo  alla  data  di ricezione
dell'atto,  attestata  dall'avviso di ricevimento, con la conseguente
decorrenza  da  quella  stessa  data  di qualsiasi termine imposto al
destinatario  medesimo.  Ed  e'  appena  il  caso di sottolineare, al
riguardo, che la possibilita' di una scissione soggettiva del momento
perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla
stessa  legge  n. 890  del  1982, laddove all'art. 8 prevede, secondo
l'interpretazione  vigente, che, nel caso di assenza del destinatario
e  di  mancanza,  inidoneita'  o  assenza  delle  persone abilitate a
ricevere  il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante
alla  data  di  deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il
destinatario,  al  momento  del  ritiro  del piego stesso ovvero alla
scadenza  del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo
la    necessita'    che   le   norme   impugnate   siano   dichiarate
costituzionalmente  illegittime  nella  parte in cui prevedono che la
notificazione  si  perfeziona,  per  il  notificante,  alla  data  di
ricezione  dell'atto  da  parte  del destinatario anziche' alla data,
antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.