stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23

Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù. (24G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2024
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-3-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola  comune»,  e,  in  particolare,
l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia  italiana  per  la  gioventu';
ente pubblico non economico dotato di  personalita'  giuridica  e  di
autonomia  regolamentare,  organizzativa,  gestionale,  patrimoniale,
finanziaria e  contabile,  disponendo,  al  comma  2,  che  l'Agenzia
italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni
svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  nell'ambito   degli
obiettivi individuati dai programmi europei  e  in  attuazione  della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, e del  regolamento  (UE)  2021/817  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del  regolamento  (UE)
2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
la gioventu'  e  lo  sport  e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
1288/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
«Corpo europeo di solidarieta'» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475
e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»); 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  1994,   n.   444,   recante
«Disciplina  della  proroga  degli  organi  amministrativi»,   e   in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo  venatorio»  e,  in
particolare, l'articolo  5,  comma  1,  che  ha  istituito  l'Agenzia
nazionale per i giovani; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 596; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156,  recante  «Regolamento  concernente  emanazione  dello   statuto
dell'Agenzia nazionale per i giovani»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  288,  dell'11
dicembre 2012, recante «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  in  materia  di
compensi, gettoni di presenza e ogni altro  emolumento  spettante  ai
componenti gli organi di amministrazione e di controllo,  ordinari  e
straordinari, degli enti pubblici»; 
  Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre  2023,  n.
prot. 8390/2023; 
  Considerato  che  nell'ambito  della   programmazione   comunitaria
2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per  i  Giovani  e'  stata
indicata  quale  Agenzia  nazionale  di  riferimento  del   Programma
Erasmus+ per il capitolo  Youth  e  Sport  e  del  Corpo  europeo  di
Solidarieta' (di seguito ESC); 
  Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei  ministri
o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili; 
  Considerato  che  il  richiamato  articolo   55,   comma   5,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  prevede  che  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  su  proposta  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche  giovanili,  sia  emanato  il  nuovo
Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventu'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato  n.  1491,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 21 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1584,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  19
dicembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la  gioventu',
allegato  al  presente  regolamento,   che   ne   costituisce   parte
integrante. 
  2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+  per  il  periodo
2021-2027»,  istituito  con  regolamento  (UE)   n.   2021/817,   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  e  «European
Solidarity Corps», di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2021/888,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  nonche'  dei
futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili,  sono
fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte. 
  3. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola  comune»,  e,  in  particolare,
l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia  italiana  per  la  gioventu';
ente pubblico non economico dotato di  personalita'  giuridica  e  di
autonomia  regolamentare,  organizzativa,  gestionale,  patrimoniale,
finanziaria e  contabile,  disponendo,  al  comma  2,  che  l'Agenzia
italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni
svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  nell'ambito   degli
obiettivi individuati dai programmi europei  e  in  attuazione  della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, e del  regolamento  (UE)  2021/817  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del  regolamento  (UE)
2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
la gioventu'  e  lo  sport  e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
1288/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
«Corpo europeo di solidarieta'» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475
e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»); 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  1994,   n.   444,   recante
«Disciplina  della  proroga  degli  organi  amministrativi»,   e   in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo  venatorio»  e,  in
particolare, l'articolo  5,  comma  1,  che  ha  istituito  l'Agenzia
nazionale per i giovani; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 596; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156,  recante  «Regolamento  concernente  emanazione  dello   statuto
dell'Agenzia nazionale per i giovani»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  288,  dell'11
dicembre 2012, recante «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  in  materia  di
compensi, gettoni di presenza e ogni altro  emolumento  spettante  ai
componenti gli organi di amministrazione e di controllo,  ordinari  e
straordinari, degli enti pubblici»; 
  Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre  2023,  n.
prot. 8390/2023; 
  Considerato  che  nell'ambito  della   programmazione   comunitaria
2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per  i  Giovani  e'  stata
indicata  quale  Agenzia  nazionale  di  riferimento  del   Programma
Erasmus+ per il capitolo  Youth  e  Sport  e  del  Corpo  europeo  di
Solidarieta' (di seguito ESC); 
  Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei  ministri
o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili; 
  Considerato  che  il  richiamato  articolo   55,   comma   5,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  prevede  che  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  su  proposta  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche  giovanili,  sia  emanato  il  nuovo
Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventu'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato  n.  1491,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 21 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1584,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  19
dicembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la  gioventu',
allegato  al  presente  regolamento,   che   ne   costituisce   parte
integrante. 
  2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+  per  il  periodo
2021-2027»,  istituito  con  regolamento  (UE)   n.   2021/817,   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  e  «European
Solidarity Corps», di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2021/888,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  nonche'  dei
futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili,  sono
fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte. 
  3. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.