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LEGGE 5 marzo 2024, n. 21

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. (24G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2024
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Testo in vigore dal: 27-3-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di offerta fuori sede 
 
  1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione  di  azioni  di
propria  emissione  o  di  altri  strumenti  finanziari  di   propria
emissione che permettano di acquisire o  sottoscrivere  tali  azioni,
purche'  emessi  da  emittenti  con  azioni  negoziate   in   mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani  o  di
paesi  dell'Unione  europea,  a  condizione  che   siano   effettuate
dall'emittente  attraverso  i  propri  amministratori  o  il  proprio
personale con funzioni direttive  per  importi  di  sottoscrizione  o
acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente  lettera  non
si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di offerta fuori sede 
 
  1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione  di  azioni  di
propria  emissione  o  di  altri  strumenti  finanziari  di   propria
emissione che permettano di acquisire o  sottoscrivere  tali  azioni,
purche'  emessi  da  emittenti  con  azioni  negoziate   in   mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani  o  di
paesi  dell'Unione  europea,  a  condizione  che   siano   effettuate
dall'emittente  attraverso  i  propri  amministratori  o  il  proprio
personale con funzioni direttive  per  importi  di  sottoscrizione  o
acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente  lettera  non
si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».