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LEGGE 21 febbraio 2024, n. 16

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. (24G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2024
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Testo in vigore dal: 12-3-2024
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 30 marzo 2004, n.  92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione  del  "Giorno
del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le  universita'
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia  del  corso
triennale che di quello magistrale delle  facolta'  di  architettura,
design, beni culturali, ingegneria e  discipline  delle  arti,  della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi  di  primo  e  di
secondo livello presso  le  istituzioni  dell'AFAM  e  ai  dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato  a  premiare  il  progetto   piu'   meritevole   per   la
realizzazione  di  un'installazione  temporanea,  opera   d'arte   in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di  un  anno  in
occasione  del  Giorno  del  ricordo  in  un  capoluogo  di  regione,
differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
        2-ter. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro della cultura,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con  la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle  universita'  e
delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a  titolo
gratuito di  storici  dell'arte,  per  l'elaborazione  del  bando  di
concorso e per l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2-bis,   dell'eventuale   premialita'   da
riconoscere,   nonche'   della   citta'   che   annualmente    ospita
l'installazione artistica, nel  limite  della  spesa  autorizzata  ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per  la  partecipazione  al  comitato
tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
        2-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»; 
    b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis. - 1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026,  per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia  scolastica,  i
"Viaggi  del  ricordo   nei   luoghi   delle   foibe   e   dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle  terre  di  origine  degli  esuli"  per  gli
studenti  delle  scuole  secondarie,  al  fine  di  far  maturare  la
coscienza civica delle nuove  generazioni,  nonche'  di  favorire  il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze  patite  dalle
popolazioni dell'Istria, di Fiume e  della  Dalmazia  a  causa  della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle  terre
alla  Repubblica  socialista  federale  di  Jugoslavia.  Al  fine  di
garantire la piena comprensione delle vicende del  confine  orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di  primo  e  di
secondo grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione
secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica. 
      2. Il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico,   istituito    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione e del merito,  al  quale  partecipano  rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani  e
dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di  cui  al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di  spese  finanziabili.
Per la partecipazione al comitato  tecnico-scientifico  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  1
milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,  comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 2-ter. - 1. E' concesso un finanziamento di  300.000  euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di  Trieste  per
la gestione del Sacrario  del  monumento  nazionale  della  Foiba  di
Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste  per  la  gestione  del
"Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di  raccolta  profughi)"
di  Padriciano  a  Trieste;  l'Istituto  regionale  per  la   cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI)  per  la  gestione  del  Museo  delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione  delle  associazioni  degli  esuli  istriani,  fiumani  e
dalmati per attivita' di formazione svolte d'intesa con il  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. In mancanza di  parenti  in  vita  o  di  un  esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al  comma  1  puo'
essere presentata altresi' dal sindaco del comune  di  nascita  degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il  comune
di nascita non rientri piu' nel territorio dello Stato  italiano,  il
riconoscimento puo' essere richiesto dalle  associazioni  storiche  e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e  dalmati  e  dalla  Lega
nazionale di Trieste». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 30 marzo 2004, n.  92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione  del  "Giorno
del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le  universita'
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia  del  corso
triennale che di quello magistrale delle  facolta'  di  architettura,
design, beni culturali, ingegneria e  discipline  delle  arti,  della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi  di  primo  e  di
secondo livello presso  le  istituzioni  dell'AFAM  e  ai  dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato  a  premiare  il  progetto   piu'   meritevole   per   la
realizzazione  di  un'installazione  temporanea,  opera   d'arte   in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di  un  anno  in
occasione  del  Giorno  del  ricordo  in  un  capoluogo  di  regione,
differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
        2-ter. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro della cultura,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con  la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle  universita'  e
delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a  titolo
gratuito di  storici  dell'arte,  per  l'elaborazione  del  bando  di
concorso e per l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2-bis,   dell'eventuale   premialita'   da
riconoscere,   nonche'   della   citta'   che   annualmente    ospita
l'installazione artistica, nel  limite  della  spesa  autorizzata  ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per  la  partecipazione  al  comitato
tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
        2-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»; 
    b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis. - 1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026,  per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia  scolastica,  i
"Viaggi  del  ricordo   nei   luoghi   delle   foibe   e   dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle  terre  di  origine  degli  esuli"  per  gli
studenti  delle  scuole  secondarie,  al  fine  di  far  maturare  la
coscienza civica delle nuove  generazioni,  nonche'  di  favorire  il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze  patite  dalle
popolazioni dell'Istria, di Fiume e  della  Dalmazia  a  causa  della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle  terre
alla  Repubblica  socialista  federale  di  Jugoslavia.  Al  fine  di
garantire la piena comprensione delle vicende del  confine  orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di  primo  e  di
secondo grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione
secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica. 
      2. Il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico,   istituito    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione e del merito,  al  quale  partecipano  rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani  e
dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di  cui  al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di  spese  finanziabili.
Per la partecipazione al comitato  tecnico-scientifico  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  1
milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,  comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 2-ter. - 1. E' concesso un finanziamento di  300.000  euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di  Trieste  per
la gestione del Sacrario  del  monumento  nazionale  della  Foiba  di
Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste  per  la  gestione  del
"Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di  raccolta  profughi)"
di  Padriciano  a  Trieste;  l'Istituto  regionale  per  la   cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI)  per  la  gestione  del  Museo  delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione  delle  associazioni  degli  esuli  istriani,  fiumani  e
dalmati per attivita' di formazione svolte d'intesa con il  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. In mancanza di  parenti  in  vita  o  di  un  esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al  comma  1  puo'
essere presentata altresi' dal sindaco del comune  di  nascita  degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il  comune
di nascita non rientri piu' nel territorio dello Stato  italiano,  il
riconoscimento puo' essere richiesto dalle  associazioni  storiche  e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e  dalmati  e  dalla  Lega
nazionale di Trieste». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio