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LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. (24G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2024
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  • Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
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  • Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
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  • Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Delega al Governo  per  l'attuazione  e  il  recepimento  degli  atti
                    normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici
stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui
agli articoli da 3 a 19 della presente legge e  all'annesso  allegato
A. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  6,  comma  3,  7,
comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma  3,  15,  comma  4,  16,
comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non
contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non  riguardano  l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o  regionali  possono  essere
previste nei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Delega al Governo  per  l'attuazione  e  il  recepimento  degli  atti
                    normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici
stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui
agli articoli da 3 a 19 della presente legge e  all'annesso  allegato
A. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  6,  comma  3,  7,
comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma  3,  15,  comma  4,  16,
comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non
contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non  riguardano  l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o  regionali  possono  essere
previste nei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.