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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 2024, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. (24G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 (in G.U. 18/03/2024, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal: 19-3-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17. 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
di  carattere  procedimentale  e   processuale   a   garanzia   della
tempestivita'  ed  efficacia  della  procedura   di   amministrazione
straordinaria delle grandi imprese  in  crisi,  nonche'  di  adottare
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita'  produttiva
e  occupazionale  degli   stabilimenti   industriali   di   interesse
strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle imprese e del made in  Italy,  dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia  e  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  sull'amministrazione   straordinaria   delle   societa'
strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «Nei casi di societa' partecipate direttamente  o  indirettamente
da  amministrazioni  pubbliche  statali,  ad  eccezione   di   quelle
emittenti  azioni  quotate  su  mercati  regolamentati,  l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese
che gestiscono uno  o  piu'  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  puo'  avvenire,  su  istanza  dei  soci  che
detengano,  anche  congiuntamente,  direttamente  o   indirettamente,
almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i  soci  stessi
abbiano  segnalato  all'organo  amministrativo  la   ricorrenza   dei
requisiti di cui all'articolo 1 ((del presente decreto))  e  l'organo
amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1
entro i successivi quindici  giorni  ovvero,  nello  stesso  termine,
abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i  suddetti  requisiti.
Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto  periodo  e
fino alla chiusura della procedura di  amministrazione  straordinaria
oppure  al  passaggio  in  giudicato   del   provvedimento   di   cui
all'articolo 4, comma 1-bis, non  puo'  essere  proposta  la  domanda
((prevista dall'articolo  12  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo)) 12 gennaio 2019,  n.
14, ne' possono essere presentate o proseguite domande di accesso  ad
uno degli strumenti di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza
disciplinati dallo stesso ((codice di cui al)) decreto legislativo n.
14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la
domanda di nomina dell'esperto ((prevista dall'articolo 12 del citato
codice di cui al decreto)) legislativo n. 14 del  2019,  la  relativa
domanda e' archiviata.». 
  ((1-bis.  All'articolo  27,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  dopo  le  parole:  "tramite  la
cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti:  "o  dei
contratti o dei diritti,  anche  di  natura  obbligatoria,  aventi  a
oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali". 
  1-ter.  A  seguito  dell'ammissione  immediata  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono  uno  o  piu'
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
il commissario straordinario, entro sei  mesi  dal  provvedimento  di
ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle  imprese
e del made in Italy)).