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DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 224

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. (24G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2024
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 31-1-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/23  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di  risanamento
e risoluzione delle  controparti  centrali  e  recante  modifica  dei
regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)  n.  600/2014,
(UE) n. 806/2014 e  (UE)  2015/2365  e  delle  direttive  2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2021»  e  in
particolare l'articolo 7; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo  2  del   regolamento   (UE)   2021/23,   salvo   quanto
specificamente previsto dal presente articolo: 
    a)  «controparte  centrale   sottoposta   a   risoluzione»:   una
controparte  centrale  (CCP)  in  relazione  alla  quale  e'  avviata
un'azione di risoluzione; 
    b) «risoluzione»: l'applicazione  di  uno  o  piu'  strumenti  di
risoluzione di cui  al  titolo  V,  capo  III  del  regolamento  (UE)
2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo  21  del
medesimo regolamento (UE) 2021/23; 
    c) «autorita' di risoluzione»:  l'autorita'  designata  ai  sensi
dell'articolo 3 del presente decreto; 
    d) «organo di amministrazione»: l'organo  o  gli  organi  di  una
controparte centrale cui e' conferito  il  potere  di  stabilire  gli
indirizzi strategici, gli obiettivi  e  la  direzione  generale,  che
supervisionano  e  monitorano  le   decisioni   della   dirigenza   e
comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale; 
    e) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e  le  cariche  a  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre   a
risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11  del  presente  decreto,
l'applicazione di uno o piu'  strumenti  di  risoluzione  di  cui  al
titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23,  oppure  l'esercizio
di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE)
2021/23; 
    g) «partecipazioni»: azioni, quote,  altri  strumenti  finanziari
che attribuiscono  diritti  amministrativi  o,  comunque,  i  diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche'
titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o
che sono convertibili in azioni, quote o negli  strumenti  finanziari
di cui sopra; 
    h)  «commissari  straordinari»:  gli  amministratori   temporanei
previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come  nominati
ai  sensi  dell'articolo  79-novies.2  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    i)  «commissari  speciali»:   gli   amministratori   straordinari
previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23; 
    l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di  risoluzione  o
la nomina di un commissario speciale ai sensi  dell'articolo  50  del
regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto; 
    m) «CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai  sensi  del
titolo V, capo  III,  sezione  5,  del  regolamento  (UE)  2021/23  e
dell'articolo 17 del presente  decreto,  per  acquisire,  detenere  e
vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla  CCP  in
risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa  con
l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali. 
  2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le  definizioni  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/23  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di  risanamento
e risoluzione delle  controparti  centrali  e  recante  modifica  dei
regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)  n.  600/2014,
(UE) n. 806/2014 e  (UE)  2015/2365  e  delle  direttive  2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2021»  e  in
particolare l'articolo 7; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo  2  del   regolamento   (UE)   2021/23,   salvo   quanto
specificamente previsto dal presente articolo: 
    a)  «controparte  centrale   sottoposta   a   risoluzione»:   una
controparte  centrale  (CCP)  in  relazione  alla  quale  e'  avviata
un'azione di risoluzione; 
    b) «risoluzione»: l'applicazione  di  uno  o  piu'  strumenti  di
risoluzione di cui  al  titolo  V,  capo  III  del  regolamento  (UE)
2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo  21  del
medesimo regolamento (UE) 2021/23; 
    c) «autorita' di risoluzione»:  l'autorita'  designata  ai  sensi
dell'articolo 3 del presente decreto; 
    d) «organo di amministrazione»: l'organo  o  gli  organi  di  una
controparte centrale cui e' conferito  il  potere  di  stabilire  gli
indirizzi strategici, gli obiettivi  e  la  direzione  generale,  che
supervisionano  e  monitorano  le   decisioni   della   dirigenza   e
comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale; 
    e) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e  le  cariche  a  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre   a
risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11  del  presente  decreto,
l'applicazione di uno o piu'  strumenti  di  risoluzione  di  cui  al
titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23,  oppure  l'esercizio
di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE)
2021/23; 
    g) «partecipazioni»: azioni, quote,  altri  strumenti  finanziari
che attribuiscono  diritti  amministrativi  o,  comunque,  i  diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche'
titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o
che sono convertibili in azioni, quote o negli  strumenti  finanziari
di cui sopra; 
    h)  «commissari  straordinari»:  gli  amministratori   temporanei
previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come  nominati
ai  sensi  dell'articolo  79-novies.2  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    i)  «commissari  speciali»:   gli   amministratori   straordinari
previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23; 
    l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di  risoluzione  o
la nomina di un commissario speciale ai sensi  dell'articolo  50  del
regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto; 
    m) «CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai  sensi  del
titolo V, capo  III,  sezione  5,  del  regolamento  (UE)  2021/23  e
dell'articolo 17 del presente  decreto,  per  acquisire,  detenere  e
vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla  CCP  in
risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa  con
l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali. 
  2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le  definizioni  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.