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LEGGE 4 dicembre 2023, n. 202

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. (23G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2024
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Testo in vigore dal: 6-1-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
                      parlamentare di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di  Mirella  Gregori,
di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione ha i seguenti compiti: 
    a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della
scomparsa di Emanuela Orlandi e quella  della  scomparsa  di  Mirella
Gregori; 
    b) verificare ed  esaminare  il  materiale  e  i  dati  acquisiti
attraverso le inchieste giudiziarie  e  le  inchieste  giornalistiche
riguardanti la scomparsa di Emanuela  Orlandi  e  quella  di  Mirella
Gregori; 
    c) esaminare e  verificare  fatti,  atti  e  condotte  commissive
oppure omissive che possano avere costituito  ostacolo  o  ritardo  o
avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti
necessaria  all'accertamento  giurisdizionale  delle  responsabilita'
connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso  Stati  esteri,
finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova  in  loro
possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda; 
    d) verificare, mediante l'analisi degli atti  processuali  e  del
materiale investigativo  raccolto  negli  anni,  quali  criticita'  e
circostanze  possano  avere   ostacolato   il   sistema   giudiziario
nell'accertamento dei fatti e delle responsabilita'. 
  3. La Commissione, al termine  dei  propri  lavori,  presenta  alle
Camere una relazione sulle risultanze  dell'inchiesta.  Sono  ammesse
relazioni di minoranza. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 82. - Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste
          su materie di pubblico interesse. 
                A tale scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. 
                La commissione d'inchiesta procede  alle  indagini  e
          agli esami con gli stessi poteri e  le  stesse  limitazioni
          dell'autorita' giudiziaria.».