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LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (23G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2023
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Testo in vigore dal: 9-12-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Rafforzamento delle misure in tema 
            di ammonimento e di informazione alle vittime 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a:  «
consumato o tentato » sono sostituite dalle  seguenti:  «  581,  582,
610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614  e  635,  consumati  o
tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: «  non  episodici  »
sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »; 
    b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice  penale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e
635 del codice penale »; 
    c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
      « 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente  articolo
e  dell'articolo  8  del  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,
possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano
decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del
soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di  cui  al
comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti. 
      5-quater. Le pene per i reati di cui agli  articoli  581,  582,
610, 612, secondo comma, 612-bis,  612-ter,  614  e  635  del  codice
penale sono  aumentate  se  il  fatto  e'  commesso,  nell'ambito  di
violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi  del  presente
articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la  cui
tutela e' stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
articolo. 
      5-quinquies. Si procede d'ufficio per i  reati  previsti  dagli
articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi
di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e  secondo  comma,  e
635 del codice penale quando il fatto  e'  commesso,  nell'ambito  di
violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi  del  presente
articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la  cui
tutela e' stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
articolo ». 
  2. Dopo l'articolo 3 del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
e' inserito il seguente: 
    « Art.  3.1  (Particolari  tutele  per  le  vittime  di  violenza
domestica). - 1.  L'organo  di  polizia  che  procede  a  seguito  di
denuncia  o  querela  per  fatti  riconducibili  ai  delitti  di  cui
all'articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di  procedura  penale
commessi  in  ambito  di  violenza  domestica,  qualora   dai   primi
accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi  di  pericolo  di
reiterazione della condotta, ne da' comunicazione  al  prefetto  che,
sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio  2002,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,
puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
trimestrale, a tutela della persona offesa ». 
  3. Al decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le  parole:  «  il  reato  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto  dall'articolo  7  »   sono
sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli  612-bis  e
612-ter del codice penale »; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        « 3. Le pene per i delitti di cui  agli  articoli  612-bis  e
612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e'  commesso  da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo,  anche  se  la
persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e'  stato  gia'
adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        « 4. Si  procede  d'ufficio  per  i  delitti  previsti  dagli
articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e'  commesso  da  soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la  persona  offesa
e' diversa da quella  per  la  cui  tutela  e'  stato  gia'  adottato
l'ammonimento previsto dal presente articolo »; 
    b) all'articolo 11, comma 1,  dopo  la  parola:  «  572,  »  sono
inserite  le  seguenti:  «  575,  nell'ipotesi  di  delitto  tentato,
583-quinquies, » e le parole:  «  609-octies  o  612-bis  del  codice
penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  14  agosto
          2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
          per il contrasto della violenza di genere, nonche' in  tema
          di protezione civile e di commissariamento delle province),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza
          domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia
          segnalato,  in  forma  non  anonima,  un  fatto  che  debba
          ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli  581,
          582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e  635,
          consumati o tentati,  del  codice  penale,  nell'ambito  di
          violenza  domestica,  il  questore,  anche  in  assenza  di
          querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie
          da parte degli organi investigativi e  sentite  le  persone
          informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
          Ai fini del presente articolo  si  intendono  per  violenza
          domestica uno o piu' atti, gravi  ovvero  non  episodici  o
          commessi in presenza  di  minorenni,  di  violenza  fisica,
          sessuale,  psicologica  o  economica  che   si   verificano
          all'interno della famiglia o del  nucleo  familiare  o  tra
          persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo  di
          matrimonio o da una relazione affettiva,  indipendentemente
          dal fatto che l'autore  di  tali  atti  condivida  o  abbia
          condiviso la stessa residenza con la vittima. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio
          2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile 2009, n. 38, come modificato dal  presente  decreto.
          Il questore  puo'  richiedere  al  prefetto  del  luogo  di
          residenza del destinatario dell'ammonimento  l'applicazione
          della misura della sospensione della patente di  guida  per
          un periodo da uno  a  tre  mesi.  Il  prefetto  dispone  la
          sospensione della patente di guida ai  sensi  dell'articolo
          218 del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285. Il  prefetto  non  da'  luogo  alla
          sospensione della patente di guida  qualora,  tenuto  conto
          delle condizioni economiche del nucleo  familiare,  risulti
          che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non  possono
          essere garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
          all'articolo 218, comma 2, del citato  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992. 
              3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, anche attraverso i dati  contenuti  nel
          Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della  legge
          1° aprile 1981,  n.  121,  elabora  annualmente  un'analisi
          criminologica della violenza di genere  ,  comprendente  il
          monitoraggio sulla fattibilita'  tecnica  dell'impiego  dei
          mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  di
          controllo  di  cui  all'articolo  275-bis  del  codice   di
          procedura penale, che costituisce un'autonoma sezione della
          relazione annuale al Parlamento  di  cui  all'articolo  113
          della predetta legge n. 121 del 1981. 
              4.  In  ogni  atto  del  procedimento  per   l'adozione
          dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse  le
          generalita'  del  segnalante,  salvo  che  la  segnalazione
          risulti  manifestamente  infondata.  La   segnalazione   e'
          utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento. 
              5. Le misure di cui al comma  1  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38,  trovano
          altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine,
          i presidi sanitari  e  le  istituzioni  pubbliche  ricevono
          dalla vittima notizia dei reati di cui agli 581, 582,  610,
          612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell'ambito
          della violenza domestica di cui al  comma  1  del  presente
          articolo. 
              5-bis. Quando il questore  procede  all'ammonimento  ai
          sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23  febbraio  2009,
          n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
          2009, n. 38, come modificato dal presente  decreto,  e  del
          presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
          circa i  servizi  disponibili  sul  territorio,  inclusi  i
          consultori familiari, i  servizi  di  salute  mentale  e  i
          servizi per le dipendenze, come individuati  dal  Piano  di
          cui  all'articolo  5,  finalizzati   ad   intervenire   nei
          confronti degli autori di violenza domestica o di genere. 
              5-ter. I provvedimenti emessi  ai  sensi  del  presente
          articolo e dell'articolo 8 del  decreto-legge  23  febbraio
          2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile 2009, n. 38,  possono  essere  revocati  su  istanza
          dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre  anni  dalla
          loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto  ad
          appositi percorsi di recupero presso gli  enti  di  cui  al
          comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti. 
              5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581,
          582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614  e  635
          del codice penale sono aumentate se il fatto  e'  commesso,
          nell'ambito  di  violenza  domestica,  da   soggetto   gia'
          ammonito ai  sensi  del  presente  articolo,  anche  se  la
          persona offesa e' diversa da quella per la  cui  tutela  e'
          stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
          articolo. 
              5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati  previsti
          dagli articoli 581, 582, primo  comma,  610,  612,  secondo
          comma, nell'ipotesi di minaccia  grave,  612-bis,  612-ter,
          614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale  quando
          il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da
          soggetto gia' ammonito  ai  sensi  del  presente  articolo,
          anche se la persona offesa e' diversa da quella per la  cui
          tutela e' stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal
          presente articolo.». 
              - Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23
          febbraio  2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in  materia   di
          sicurezza pubblica e di contrasto alla  violenza  sessuale,
          nonche' in  tema  di  atti  persecutori),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Ammonimento).  -  1.  Fino  a  quando  non  e'
          proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e
          612-ter del codice penale, la persona offesa puo' esporre i
          fatti  all'autorita'  di   pubblica   sicurezza   avanzando
          richiesta  al  questore  di   ammonimento   nei   confronti
          dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
          ritardo al questore. 
              2. Il  questore,  assunte  se  necessario  informazioni
          dagli organi investigativi e sentite le  persone  informate
          dei  fatti,  ove  ritenga  fondata   l'istanza,   ammonisce
          oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato  richiesto
          il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere   una   condotta
          conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
          processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
          e al soggetto ammonito. Il questore adotta i  provvedimenti
          in materia di armi e munizioni. 
              3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e
          612-ter del codice penale sono aumentate  se  il  fatto  e'
          commesso da soggetto gia' ammonito ai  sensi  del  presente
          articolo, anche se la persona offesa e' diversa  da  quella
          per la cui tutela  e'  stato  gia'  adottato  l'ammonimento
          previsto dal presente articolo. 
              4. Si procede d'ufficio per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e'  commesso  da
          soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche  se
          la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e'
          stato gia' adottato  l'ammonimento  previsto  dal  presente
          articolo.». 
              «Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato  di
          atti persecutori). - 1. Le  forze  dell'ordine,  i  presidi
          sanitari e le  istituzioni  pubbliche  che  ricevono  dalla
          vittima notizia del reato di cui agli  articoli  572,  575,
          nell'ipotesi  di  delitto  tentato,   583-quinquies,   600,
          600-bis,  600-ter,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico    di    cui    all'articolo     600-quater.1,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-quinquies, 609-octies, 612-bis  o  612-ter  del  codice
          penale, hanno l'obbligo  di  fornire  alla  vittima  stessa
          tutte  le  informazioni  relative  ai  centri  antiviolenza
          presenti sul territorio e, in particolare,  nella  zona  di
          residenza della vittima. Le forze  dell'ordine,  i  presidi
          sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in
          contatto la vittima con i centri antiviolenza,  qualora  ne
          faccia espressamente richiesta.».