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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari. (23G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-11-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23,  recante  disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico  e,   in
particolare, l'articolo 19; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021  e,
in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le  norme  in  materia  di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione,
del  22  febbraio  2021,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto concerne i controlli e le altre  misure  che  garantiscono  la
tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione   biologica   e
l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e  le
condizioni in cui i prodotti biologici e i  prodotti  in  conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti  delegati  (UE)  2019/2123   e   (UE)   2019/2124   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2307   della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce  norme  relative  ai
documenti e alle notifiche richiesti per i  prodotti  biologici  e  i
prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/1165   della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del
1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune
registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di
operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati  a  norma
del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1378   della
Commissione per quanto riguarda  il  rilascio  del  certificato  agli
operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
disposizioni di armonizzazione e  razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di   Bolzano,   limitatamente   alle   disposizioni   di   attuazione
dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta  del
21 settembre 2023; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  limitatamente
alle disposizioni di attuazione  dell'articolo  19,  comma  1,  della
legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo  parere  nella
seduta del 21 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR  e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del
made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare  le  disposizioni
nazionali  sui  controlli  ufficiali  e  altre  attivita'   ufficiali
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  al  regolamento  (UE)
2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,
relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre  attivita'  ufficiali
effettuati per  garantire  l'applicazione  della  legislazione  sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e  sul  benessere
degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui  prodotti
fitosanitari. 
  2. Il presente decreto,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  19
della legge 9 marzo 2022, n. 23 e  dell'articolo  10  della  legge  4
agosto 2022, n. 127, in materia di produzione  biologica,  disciplina
il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti
amministrativi relativi alla notifica e il sistema di  tracciabilita'
dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio  e  fornisce
le  indicazioni  necessarie  per  procedere  alla  designazione   del
laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori  ufficiali  per
l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE).  
 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
                «Art. 76 L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              -   L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante la  disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              -  Si riporta l'art. 19 della legge 9  marzo  2022,  n.
          23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e  la
          competitivita' della produzione agricola, agroalimentare  e
          dell'acquacoltura con metodo  biologico»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: 
                «Art.  19  (Delega  al  Governo  per  la   revisione,
          l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui
          controlli  per  la  produzione  agricola  e  agroalimentare
          biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della
          normativa in materia di armonizzazione e  razionalizzazione
          sui controlli per la produzione agricola  e  agroalimentare
          biologica,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i  quali
          provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti
          autorizzati al controllo,  eventualmente  anche  attraverso
          una ridefinizione delle deleghe al controllo  concesse  dal
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) revisione,  aggiornamento  e  rafforzamento  del
          sistema dei controlli in materia di produzione  agricola  e
          agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo  23
          febbraio 2018, n. 20; 
                  b) adozione  di  misure  volte  ad  assicurare  una
          maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la
          definizione di strumenti di  superamento  e  soluzione  dei
          conflitti  di  interessi  esistenti   tra   controllori   e
          controllati; 
                  c) rafforzamento delle norme e degli  strumenti  di
          tutela dei consumatori mediante la previsione  dell'obbligo
          di fornitura  di  informazioni  circa  la  provenienza,  la
          qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici,  anche
          mediante l'impiego di piattaforme digitali; 
                  d) riordino della disciplina della lotta contro  le
          frodi agroalimentari mediante la ricognizione  delle  norme
          vigenti,   la   loro   semplificazione   e   la    compiuta
          ridefinizione  dei  confini  fra  fattispecie   delittuose,
          contravvenzionali e di illecito amministrativo previste  in
          materia,  con  contestuale   revisione   della   disciplina
          sanzionatoria vigente. 
                2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
          1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa  l'eventuale
          revoca,  per  l'improprio  utilizzo  del  marchio  di   cui
          all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Qualora  dai  decreti
          legislativi di cui al comma 1  derivino  nuovi  o  maggiori
          oneri per  la  finanza  pubblica,  i  decreti  stessi  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari.  Decorso  tale   termine   i   decreti
          legislativi sono emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
          medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive dei decreti legislativi medesimi.». 
              - Si riporta l'art. 10 della legge 4  agosto  2022,  n.
          127, recante delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2021,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2018/848,  relativo  alla
          produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei   prodotti
          biologici  e  alle  disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari).  -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale  al
          regolamento (UE) 2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 30 maggio  2018,  relativo  alla  produzione
          biologica e all'etichettatura dei  prodotti  biologici,  e,
          limitatamente ai  controlli  ufficiali  e  altre  attivita'
          ufficiali   riguardanti   la   produzione    biologica    e
          l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE)
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234,  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a) adeguare il procedimento di autorizzazione e  il
          sistema di vigilanza sugli  organismi  di  controllo  e  di
          certificazione  nonche'  la  disciplina  degli  adempimenti
          connessi alle  attivita'  svolte  dai  suddetti  organismi,
          comprese le cause di sospensione e di revoca delle  deleghe
          di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e  di
          cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento  (UE)
          2017/625; 
                  b) adeguare i procedimenti amministrativi  relativi
          alla notifica alle autorita' competenti dello Stato  membro
          di cui all'articolo 34 del regolamento  (UE)  2018/848  per
          includere le attivita' con metodo biologico; 
                  c)  definire  i   criteri   e   le   modalita'   di
          etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,  ai
          sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848; 
                  d) dettare le disposizioni necessarie per procedere
          alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e
          dei  laboratori  ufficiali  di  cui  al  regolamento   (UE)
          2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove  e  diagnosi
          di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a
          verificare  il  rispetto  della  normativa  in  materia  di
          produzione   biologica   e   etichettatura   dei   prodotti
          biologici, compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al
          regolamento (UE) 2018/848; 
                  e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per   gli
          organismi di  controllo  e  per  gli  operatori  biologici,
          compresi i gruppi di operatori, che adottano  condotte  non
          conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso  l'illecito
          utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica  da
          parte  di  operatori  non  assoggettati   al   sistema   di
          controllo.». 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329 - Suppl. Ordinario. 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
                2. Al fine di evitare duplicazioni e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
                3.  Per  le  violazioni  delle   norme   in   materia
          agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le  quali  e'
          prevista  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel  caso  in
          cui accerti per la prima volta  l'esistenza  di  violazioni
          sanabili,   diffida   l'interessato   ad   adempiere   alle
          prescrizioni violate entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di  notificazione  dell'atto  di  diffida  e  ad
          elidere le conseguenze dannose o  pericolose  dell'illecito
          amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
          e omissioni formali che comportano una mera  operazione  di
          regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze
          dannose o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma entro il termine  indicato,  l'organo
          di   controllo   effettua   la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi  per
          adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
          per la notificazione degli  estremi  della  violazione.  Il
          procedimento di diffida non si applica nel caso  in  cui  i
          prodotti  non  conformi  siano  stati   gia'   immessi   in
          commercio, anche solo in parte. 
                3-bis.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
                4.  Per  le  violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   se   gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.
          2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          n. 92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui  controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE del 13.8.2008  n.
          L 218. 
              - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
          biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella GUUE del 14.6.2018, n. L150. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/279  della
          Commissione, del 22 febbraio  2021,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE) 2018/848  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto concerne i  controlli  e
          le altre misure che garantiscono  la  tracciabilita'  e  la
          conformita' nella produzione  biologica  e  l'etichettatura
          dei  prodotti  biologici,  e'  pubblicato  nella  GUUE  del
          23.2.2021 n. L 62. 
              - Si riporta il  regolamento  delegato  (UE)  2021/2305
          della Commissione, del 21  ottobre  2021,  che  integra  il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio con norme riguardanti i casi e le  condizioni  in
          cui i prodotti biologici e i prodotti in  conversione  sono
          esenti  da  controlli  ufficiali  ai  posti  di   controllo
          frontalieri e il luogo dei  controlli  ufficiali  per  tali
          prodotti  e  che  modifica  i  regolamenti  delegati   (UE)
          2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione, e' pubblicato
          nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2021/2306   della
          Commissione,  del  21  ottobre   2021,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio con norme relative ai controlli  ufficiali  delle
          partite di prodotti biologici e di prodotti in  conversione
          destinati all'importazione nell'Unione e al certificato  di
          ispezione, e' pubblicato nella GUUE del  27.12.2021,  n.  L
          461. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2021/2307  della
          Commissione, del 21  ottobre  2021,  che  stabilisce  norme
          relative ai documenti e  alle  notifiche  richiesti  per  i
          prodotti biologici e i prodotti  in  conversione  destinati
          all'importazione nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE  del
          27.12.2021, n. L. 461. 
              -  Si  riporta  il  regolamento  di   esecuzione   (UE)
          2021/1165  della  Commissione,  del  15  luglio  2021,  che
          autorizza l'utilizzo di taluni prodotti  e  sostanze  nella
          produzione biologica e stabilisce i  relativi  elenchi,  e'
          pubblicato nella GUUE del 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva  1999/93/CE,  e'  pubblicato  nella  GUUE  del
          28.8.2014, n. L 257. 
              -  Il  regolamento  di   esecuzione   2021/2119   della
          Commissione, del 1° dicembre  2021,  che  stabilisce  norme
          dettagliate    concernenti    talune    registrazioni     e
          dichiarazioni richieste  agli  operatori  e  ai  gruppi  di
          operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati
          a  norma  del  regolamento  (UE)  2018/848  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  e  modifica  il  regolamento  di
          esecuzione (UE)  2021/1378  della  Commissione  per  quanto
          riguarda il rilascio del  certificato  agli  operatori,  ai
          gruppi di operatori e agli esportatori di paesi  terzi,  e'
          pubblicato nella GUUE del 2.12.2021, n. L 430. 
              - Il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,
          recante:     «Disposizioni     di     armonizzazione      e
          razionalizzazione della normativa sui controlli in  materia
          di  produzione   agricola   e   agroalimentare   biologica,
          predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lett.  g),
          della  legge  28  luglio  2016,  n.   154,   e   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 12  agosto  2016,  n.  170»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018 n. 67. 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 28  luglio  2016,
          n.  154  recante:   «Deleghe   al   Governo   e   ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
                 «Art. 5 (Delega al Governo  per  il  riordino  e  la
          semplificazione della normativa in materia di  agricoltura,
          silvicoltura  e  filiere  forestali).  -  1.  Al  fine   di
          procedere  alla  semplificazione  e  al   riassetto   della
          normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
          filiere forestali, fatta salva  la  normativa  prevista  in
          materia di controlli sanitari, il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
          in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
          materia divise per settori  omogenei  e  ad  introdurre  le
          modifiche necessarie alle predette finalita'. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                  a)  ricognizione  e  abrogazione   espressa   delle
          disposizioni oggetto di  abrogazione  tacita  o  implicita,
          nonche' di quelle che siano prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
                  b) organizzazione delle  disposizioni  per  settori
          omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo  di
          ciascuna  di  esse,  anche  al  fine  di  semplificare   il
          linguaggio normativo; 
                  c) coordinamento delle disposizioni, apportando  le
          modifiche necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,
          logica  e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                  d)  risoluzione   di   eventuali   incongruenze   e
          antinomie  tenendo  conto  dei   consolidati   orientamenti
          giurisprudenziali; 
                  e) revisione  dei  procedimenti  amministrativi  di
          competenza statale in materia di agricoltura,  al  fine  di
          ridurre i termini procedimentali e ampliare le  ipotesi  di
          silenzio  assenso  con   l'obiettivo   di   facilitare   in
          particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia  di
          agricoltura; 
                  f) introduzione di meccanismi,  di  tipo  pattizio,
          con  le  amministrazioni  territoriali  in   relazione   ai
          procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine  di
          prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori
          ai   termini   massimi   previsti,   ridurre   i    termini
          procedimentali e ampliare le ipotesi  di  silenzio  assenso
          con  l'obiettivo  di  facilitare  in  particolare   l'avvio
          dell'attivita' economica in materia di agricoltura; 
                  g)   armonizzazione   e   razionalizzazione   della
          normativa  sui  controlli  in  materia  di   qualita'   dei
          prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata,  quali
          le denominazioni di  origine,  le  indicazioni  geografiche
          registrate ai sensi della vigente normativa  europea  e  la
          produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari,  al
          fine di evitare duplicazioni, di  tutelare  maggiormente  i
          consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio  e  le
          distorsioni  della  concorrenza,   nonche'   al   fine   di
          coordinare     l'attivita'     dei     diversi     soggetti
          istituzionalmente competenti  sulla  base  della  normativa
          vigente,  fatte  salve  le   competenze   delle   Autorita'
          individuate  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni,  nonche'
          del  Ministero  della  salute   ai   fini   dell'attuazione
          dell'articolo 41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
                  h)  revisione  e  armonizzazione  della   normativa
          nazionale in materia di foreste  e  filiere  forestali,  in
          coerenza con la strategia nazionale definita dal  Programma
          quadro per il settore  forestale,  di  cui  al  comma  1082
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  la
          normativa europea e gli impegni assunti in sede  europea  e
          internazionale,  con  conseguente   aggiornamento   o   con
          l'eventuale abrogazione del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 227. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  i  Ministri
          interessati,   previa   acquisizione   del   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
                4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 12  agosto  2016,
          n.  170  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2015),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  disposizioni
          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni
          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via
          regolamentare  o  amministrativa  ovvero   in   regolamenti
          dell'Unione europea pubblicati  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, per le  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante: «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c),  d)  ed  e),
          della legge 4 ottobre 2019, n.  117»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021 n. 60. 
              - Si riporta l'articolo 12, lettere a), b), c),  d)  ed
          e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante  «Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2018»   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: 
                «Art. 12 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio  e
          la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito  il  parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa
          nazionale  al  regolamento  (UE)  2017/625  del  Parlamento
          europeo, del 15 marzo 2017. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) adeguare e raccordare le disposizioni  nazionali
          vigenti alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/625,
          con   abrogazione   espressa    delle    norme    nazionali
          incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle
          residue; 
                  b) fermo restando che il Ministero della salute  e'
          designato quale  autorita'  unica  di  coordinamento  e  di
          contatto, ai sensi dell'articolo 4,  paragrafo  2,  lettera
          b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero
          della salute, le regioni, le Province autonome di Trento  e
          di Bolzano e le aziende sanitarie  locali,  nell'ambito  di
          rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai  sensi
          dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625,  deputate  a
          organizzare o effettuare i controlli ufficiali e  le  altre
          attivita' ufficiali nei  settori  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  lettera  a),  anche  con  riferimento   agli
          alimenti geneticamente modificati, lettera  c),  anche  con
          riferimento ai mangimi  geneticamente  modificati,  lettere
          d), e), f) e h), del medesimo  regolamento,  garantendo  un
          coordinamento  efficiente  ed  efficace  delle   menzionate
          autorita' competenti; 
                  c) individuare  il  Ministero  della  salute  quale
          organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109
          del  regolamento  (UE)   2017/625   e   quale   organo   di
          collegamento  per  lo  scambio  di  comunicazioni  tra   le
          autorita' competenti degli Stati  membri,  ai  sensi  degli
          articoli  da  103  a  107  del  medesimo  regolamento,  nel
          rispetto dei profili di  competenza  istituzionale  di  cui
          alla lettera b) del presente comma; 
                  d) ferma restando la competenza del Ministero della
          salute quale autorita' unica di coordinamento e di contatto
          ai sensi dell'articolo 4,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
          regolamento   (UE)   2017/625,   nei    settori    indicati
          all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),  f)  e
          h), del  predetto  regolamento,  individuare  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, quale autorita' competente ai sensi  dell'articolo
          4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625,  deputata  a
          organizzare o effettuare i controlli ufficiali e  le  altre
          attivita' ufficiali nei  settori  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo 2, lettere a)  e  c),  per  i  profili  privi  di
          impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che
          possono incidere  sulla  correttezza  e  trasparenza  delle
          transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del  paragrafo
          2 dell'articolo 1 dello  stesso  regolamento,  nonche'  nei
          settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera
          a), per gli aspetti  relativi  ai  controlli  effettuati  a
          norma dell'articolo 89 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, e alle pratiche fraudolente  o  ingannevoli  relative
          alle norme di commercializzazione di cui agli  articoli  da
          73 a 91 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                  e)  individuare  il   Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo  quale  organo
          di collegamento per lo  scambio  di  comunicazioni  tra  le
          autorita' competenti degli Stati  membri,  ai  sensi  degli
          articoli da 103 a 107 del regolamento  (UE)  2017/625,  nei
          settori di competenza come individuati alla lettera d)  del
          presente comma, 
                  f) adeguare alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/625 la normativa nazionale  in  materia  di  controlli
          sanitari sugli animali  e  sulle  merci  provenienti  dagli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  le  connesse
          competenze degli  uffici  veterinari  del  Ministero  della
          salute per gli adempimenti  degli  obblighi  comunitari  in
          conformita'  alle  norme   sull'assistenza   amministrativa
          contenute  negli  articoli  da  102  a  108  del   medesimo
          regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; 
                  g) rivedere le disposizioni deldecreto  legislativo
          19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le  modalita'  di
          finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste
          all'articolo 7 e in conformita' alle  norme  contenute  nel
          capo VI del titolo II del  regolamento  (UE)  2017/625,  al
          fine di attribuire alle autorita' competenti  di  cui  alla
          lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          necessarie  per  organizzare  ed  effettuare  i   controlli
          ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
          migliorare il sistema  dei  controlli  e  di  garantire  il
          rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia; 
                  h) adeguare e riorganizzare i  posti  di  controllo
          frontalieri, ai quali sono  trasferite  le  competenze  dei
          posti di ispezione frontaliera e degli  uffici  di  sanita'
          marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute,
          anche sotto il profilo delle  dotazioni  strumentali  e  di
          personale,  per  dare  applicazione  al  regolamento   (UE)
          2017/625; 
                  i)  ridefinire  il  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
          attraverso  la  previsione   di   sanzioni   amministrative
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni medesime.». 
              - Si riporta l'articolo 10 della legge  di  delegazione
          europea 4 agosto 2022, n. 127,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2018/848,  relativo  alla
          produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei   prodotti
          biologici  e  alle  disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari).  -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale  al
          regolamento (UE) 2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 30 maggio  2018,  relativo  alla  produzione
          biologica e all'etichettatura dei  prodotti  biologici,  e,
          limitatamente ai  controlli  ufficiali  e  altre  attivita'
          ufficiali   riguardanti   la   produzione    biologica    e
          l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE)
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.  2.
          Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi   specifici:   a)
          adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema  di
          vigilanza sugli organismi di controllo e di  certificazione
          nonche'  la  disciplina  degli  adempimenti  connessi  alle
          attivita' svolte dai suddetti organismi, comprese le  cause
          di  sospensione  e  di  revoca   delle   deleghe   di   cui
          all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli
          articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
          b) adeguare i  procedimenti  amministrativi  relativi  alla
          notifica alle autorita' competenti dello  Stato  membro  di
          cui all'articolo  34  del  regolamento  (UE)  2018/848  per
          includere le attivita' con metodo biologico; c) definire  i
          criteri e le modalita' di etichettatura di fertilizzanti  e
          prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo  31   del
          regolamento  (UE)  2018/848;  d)  dettare  le  disposizioni
          necessarie per procedere alla designazione  dei  laboratori
          nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di  cui
          al  regolamento  (UE)  2017/625  per   l'effettuazione   di
          analisi, prove e diagnosi di  laboratorio  nell'ambito  dei
          controlli ufficiali intesi a verificare il  rispetto  della
          normativa   in   materia   di   produzione   biologica    e
          etichettatura  dei  prodotti  biologici,  compresi   quelli
          indicati nell'allegato I al regolamento (UE)  2018/848;  e)
          adeguare il sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di
          controllo e per gli operatori biologici, compresi i  gruppi
          di  operatori,  che  adottano  condotte  non  conformi   al
          regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei
          termini riferiti  all'agricoltura  biologica  da  parte  di
          operatori non assoggettati al sistema di controllo.». 
              - Si riporta l'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n.
          23 recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo  e  la
          competitivita' della produzione agricola, agroalimentare  e
          dell'acquacoltura con metodo  biologico»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: 
                «Art.  19  (Delega  al  Governo  per  la   revisione,
          l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui
          controlli  per  la  produzione  agricola  e  agroalimentare
          biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della
          normativa in materia di armonizzazione e  razionalizzazione
          sui controlli per la produzione agricola  e  agroalimentare
          biologica,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i  quali
          provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti
          autorizzati al controllo,  eventualmente  anche  attraverso
          una ridefinizione delle deleghe al controllo  concesse  dal
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) revisione,  aggiornamento  e  rafforzamento  del
          sistema dei controlli in materia di produzione  agricola  e
          agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo  23
          febbraio 2018, n. 20; 
                  b) adozione  di  misure  volte  ad  assicurare  una
          maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la
          definizione di strumenti di  superamento  e  soluzione  dei
          conflitti  di  interessi  esistenti   tra   controllori   e
          controllati; 
                  c) rafforzamento delle norme e degli  strumenti  di
          tutela dei consumatori mediante la previsione  dell'obbligo
          di fornitura  di  informazioni  circa  la  provenienza,  la
          qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici,  anche
          mediante l'impiego di piattaforme digitali; 
                  d) riordino della disciplina della lotta contro  le
          frodi agroalimentari mediante la ricognizione  delle  norme
          vigenti,   la   loro   semplificazione   e   la    compiuta
          ridefinizione  dei  confini  fra  fattispecie   delittuose,
          contravvenzionali e di illecito amministrativo previste  in
          materia,  con  contestuale   revisione   della   disciplina
          sanzionatoria vigente. 
                2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
          1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa  l'eventuale
          revoca,  per  l'improprio  utilizzo  del  marchio  di   cui
          all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Qualora  dai  decreti
          legislativi di cui al comma 1  derivino  nuovi  o  maggiori
          oneri per  la  finanza  pubblica,  i  decreti  stessi  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari.  Decorso  tale   termine   i   decreti
          legislativi sono emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
          medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive dei decreti legislativi medesimi.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 si veda
          nelle note alle premesse.  
              - Per i riferimenti  all'articolo  10  della  legge  di
          delegazione europea 4 agosto 2022, n.  127  si  veda  nelle
          note alle premesse.