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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 144

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. (23G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2023, n. 189 (in G.U. 16/12/2023, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 17-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  per
il rafforzamento degli uffici della  Corte  di  cassazione  impegnati
nell'espletamento delle attivita' di verifica delle sottoscrizioni  a
sostegno di proposte referendarie  che,  in  forza  dell'articolo  32
della legge 25 maggio 1970, n. 352,  debbono  essere  svolte  dal  30
settembre al 31 ottobre, in attesa  della  piena  operativita'  della
piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge
30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  in  tema  di  impiego  di  personale  per   il
  rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia
  di referendum e disposizioni  in  materia  di  piattaforma  per  la
  raccolta delle sottoscrizioni 
 
  1. Al fine di consentire l'efficace espletamento  delle  operazioni
di verifica di cui all'articolo 32 della legge  25  maggio  1970,  n.
352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente
al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2021,
n. 205, e, in ogni caso, nelle more della  piena  operativita'  della
piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre
2020, n. 178,  attestata  ai  sensi  del  comma  344  ((del  medesimo
articolo 1)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le  operazioni
di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle  generalita'
dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni
delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n.
67, convertito dalla legge 5  maggio  1995,  n.  159,  si  avvale  di
personale della segreteria di  cui  all'articolo  6  della  legge  22
maggio 1978, n. 199, anche  appartenente  all'Area  Assistenti,  gia'
inquadrati  nel  Comparto  Ministeri  ((,))  seconda   area,   fascia
economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unita'. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni  di
segreteria  dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,   il   primo
presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per  un  periodo
non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a
quello in servizio a qualsiasi titolo presso  la  Corte,  nel  numero
massimo di 100 unita', di  cui  40  competenti  per  le  funzioni  di
verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti  ((all'Area))
Assistenti, gia' inquadrati nel  Comparto  Ministeri,  seconda  area,
fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali  equiparati,
e 60  con  mansioni  esecutive  di  supporto  e  in  particolare  per
l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area
Assistenti  ((,  gia'  inquadrati  nel  Comparto  Ministeri,  seconda
area)), fascia economica da F1 a F3. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, su  richiesta  del  primo  presidente
della  Corte  di  cassazione,  l'amministrazione  giudiziaria  indice
interpello,  per  soli  titoli,  finalizzato  alla  acquisizione   di
manifestazioni  di  disponibilita'  alla  assegnazione  ((all'Ufficio
centrale)) per il referendum della Corte di cassazione. 
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al  comma  3  e'
riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria  che
abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione 
  5. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  al  personale  assegnato
all'Ufficio centrale per il referendum  della  Corte  di  cassazione,
anche se distaccato, e' corrisposto  l'onorario  giornaliero  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980,  n.  70.  Per  le
unita' con mansioni esecutive di supporto di cui  al  comma  2,  tale
onorario e' ridotto di  un  quinto.  Detto  personale,  delegato  dal
presidente dell'Ufficio centrale per il referendum,  e'  responsabile
verso l'Ufficio  centrale  delle  operazioni  compiute.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.