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LEGGE 26 settembre 2023, n. 138

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (23G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2023
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Testo in vigore dal: 25-10-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 589-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). -  Chiunque  cagioni
per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione  marittima
o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la
morte di una persona. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e'  punito
con la reclusione da cinque a dieci anni. 
  La pena di cui al quarto comma si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte  di  piu'  persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni diciotto ». 
  2. Alla  rubrica  dell'articolo  589-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ». 
  3. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 590-bis (Lesioni personali  stradali  o  nautiche  gravi  o
gravissime). - Chiunque  cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione
personale  con  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale o della  navigazione  marittima  o  interna  e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e
da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  a  taluno  una
lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a  cinque  anni
per le lesioni gravi e  da  quattro  a  sette  anni  per  le  lesioni
gravissime. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per  colpa  a
taluno lesioni personali gravi o gravissime. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a tre  anni  per  le  lesioni
gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 
  Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu'  persone,  si
applica la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni sette. 
  Il delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa  se  non
ricorre alcuna delle circostanze  aggravanti  previste  dal  presente
articolo. 
  4. Alla  rubrica  dell'articolo  590-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 589-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). -  Chiunque  cagioni
per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione  marittima
o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la
morte di una persona. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e'  punito
con la reclusione da cinque a dieci anni. 
  La pena di cui al quarto comma si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte  di  piu'  persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni diciotto ». 
  2. Alla  rubrica  dell'articolo  589-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ». 
  3. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 590-bis (Lesioni personali  stradali  o  nautiche  gravi  o
gravissime). - Chiunque  cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione
personale  con  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale o della  navigazione  marittima  o  interna  e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e
da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  a  taluno  una
lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a  cinque  anni
per le lesioni gravi e  da  quattro  a  sette  anni  per  le  lesioni
gravissime. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per  colpa  a
taluno lesioni personali gravi o gravissime. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a tre  anni  per  le  lesioni
gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 
  Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu'  persone,  si
applica la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni sette. 
  Il delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa  se  non
ricorre alcuna delle circostanze  aggravanti  previste  dal  presente
articolo. 
  4. Alla  rubrica  dell'articolo  590-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».