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LEGGE 15 settembre 2023, n. 130

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. (23G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2023
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Testo in vigore dal: 12-10-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Programma di screening nazionale 
                  per diabete di tipo 1 e celiachia 
 
  1. Al fine di prevenire l'insorgenza di  chetoacidosi  in  soggetti
affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare  la  progressione  della
malattia mediante l'impiego delle  terapie  disponibili,  nonche'  di
effettuare la diagnosi  precoce  della  celiachia,  con  decreto  del
Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e  sentite  le  associazioni
maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo
1 e da celiachia e dei loro familiari e le  fondazioni  di  rilevanza
nazionale operanti in materia, e' adottato un  programma  pluriennale
di screening su  base  nazionale  nella  popolazione  pediatrica  per
l'individuazione degli anticorpi  del  diabete  di  tipo  1  e  della
celiachia, da avviare  a  decorrere  dall'anno  2024.  Lo  schema  di
decreto di cui  al  primo  periodo  e'  sottoposto  al  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si  esprimono  entro  il
termine di trenta giorni dalla data della sua  trasmissione,  decorso
il quale il Ministro della salute puo' comunque procedere. 
  2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1  e'
autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2026,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  530
dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.   197,   come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del  comma  530  dell'articolo  1
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del  29  dicembre  2022,  n.  303,
          S.O.: 
              «Omissis. 
              530. Per la realizzazione di un  programma  pluriennale
          di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica
          per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo  1
          e della celiachia, nello stato di previsione del  Ministero
          della salute e' istituito un fondo  con  una  dotazione  di
          500.000 euro per l'anno 2023 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
              Omissis.».