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LEGGE 8 settembre 2023, n. 122

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
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Testo in vigore dal: 30-9-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo
575 del  codice  penale,  nella  forma  tentata,  o  per  i  delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo
codice, il  procuratore  della  Repubblica  puo',  con  provvedimento
motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento
se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma
1-ter, del  codice  di  procedura  penale.  Entro  tre  giorni  dalla
comunicazione   della   revoca,   il   magistrato   puo'   presentare
osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il  procuratore
della Repubblica, direttamente o mediante  assegnazione  a  un  altro
magistrato  dell'ufficio,  provvede   senza   ritardo   ad   assumere
informazioni dalla persona offesa o da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, salvo che sussistano le  imprescindibili  esigenze
di tutela di  cui  all'articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di
procedura penale»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni
tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica  del  distretto  i
dati sul rispetto del termine entro il quale  devono  essere  assunte
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela  o  istanza  nei  procedimenti   per   i   delitti   indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del  codice  di  procedura  penale  e
invia al procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione  una
relazione almeno semestrale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
                 - Si riporta il testo  degli  articoli  2  e  6  del
          decreto legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106,  recante:
          «Disposizioni in materia di  riorganizzazione  dell'ufficio
          del pubblico ministero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera  d),  della  L.  25  luglio  2005,  n.  150»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Titolarita' dell'azione  penale).  -  1.  Il
          procuratore  della  Repubblica,  quale  titolare  esclusivo
          dell'azione penale, la esercita  personalmente  o  mediante
          assegnazione  a  uno  o   piu'   magistrati   dell'ufficio.
          L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
          procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di  essi.
          Sono fatte salve le disposizioni  di  cui  all'art.  70-bis
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12. 
                2. Con l'atto di assegnazione per la  trattazione  di
          un  procedimento,  il  procuratore  della  Repubblica  puo'
          stabilire i criteri ai quali il magistrato  deve  attenersi
          nell'esercizio della relativa attivita'. Se  il  magistrato
          non si attiene  ai  principi  e  criteri  definiti  in  via
          generale  o  con  l'assegnazione,  ovvero  insorge  tra  il
          magistrato ed il procuratore della Repubblica un  contrasto
          circa le  modalita'  di  esercizio,  il  procuratore  della
          Repubblica  puo',  con  provvedimento  motivato,   revocare
          l'assegnazione;  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
          della revoca, il magistrato  puo'  presentare  osservazioni
          scritte al procuratore della Repubblica. 
                2-bis. Quando si  procede  per  il  delitto  previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
          572,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,  ovvero  dagli
          articoli 582 e  583-  quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica
          puo', con provvedimento motivato,  revocare  l'assegnazione
          per la trattazione del procedimento se  il  magistrato  non
          osserva le disposizioni dell'art.  362,  comma  1-ter,  del
          codice  di  procedura  penale.  Entro  tre   giorni   dalla
          comunicazione della revoca, il magistrato  puo'  presentare
          osservazioni scritte al procuratore  della  Repubblica.  Il
          procuratore  della  Repubblica,  direttamente  o   mediante
          assegnazione a un altro magistrato  dell'ufficio,  provvede
          senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa
          o da chi ha presentato denuncia, querela o  istanza,  salvo
          che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui
          all'articolo 362, comma  1-ter,  del  codice  di  procedura
          penale.» 
                «Art.  6  (Attivita'  di  vigilanza  del  procuratore
          generale presso la corte di appello). - 1.  Il  procuratore
          generale presso la corte di appello, al fine di  verificare
          il  corretto  ed  uniforme  esercizio  dell'azione  penale,
          l'osservanza  delle  disposizioni  relative  all'iscrizione
          delle notizie di reato  ed  il  rispetto  delle  norme  sul
          giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
          procuratori  della  Repubblica  dei  poteri  di  direzione,
          controllo e  organizzazione  degli  uffici  ai  quali  sono
          preposti,  oltre  che  dei  doveri  di  cui   all'art.   5,
          acquisisce dati e notizie dalle  procure  della  Repubblica
          del distretto ed invia al procuratore  generale  presso  la
          Corte di cassazione una relazione almeno annuale. 
                1-bis. Il procuratore generale  presso  la  corte  di
          appello  ogni  tre  mesi  acquisisce  dalle  procure  della
          Repubblica del distretto i dati sul  rispetto  del  termine
          entro il quale devono  essere  assunte  informazioni  dalla
          persona offesa e da chi ha presentato denuncia,  querela  o
          istanza nei procedimenti per i delitti  indicati  nell'art.
          362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al
          procuratore generale presso  la  Corte  di  cassazione  una
          relazione almeno semestrale.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  572,  575,  576,
          primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1,
          e secondo  comma,  582,  583-quinquies,  609-bis,  609-ter,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del  codice
          penale: 
                «Art.  572   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
                Se dal fatto deriva una lesione personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
                Il  minore  di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato.» 
                «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte  di
          un uomo e' punito con la reclusione non inferiore  ad  anni
          ventuno.» 
                «Art. 576 (Circostanze aggravanti.  Ergastolo).  - Si
          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso: 
                  1. Omissis; 
                  2. contro l'ascendente  o  il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico  o  un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione; 
                  3. - 4. Omissis; 
                  5. in occasione della  commissione  di  taluno  dei
          delitti  previsti  dagli   articoli   572,   583-quinquies,
          600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 
                  5.1. dall'autore  del  delitto  previsto  dall'art.
          612-bis nei confronti della persona offesa; 
                  5-bis Omissis. 
                Omissis.» 
                «Art. 577 (Altre circostanze aggravanti.  Ergastolo).
          - Si applica la pena dell'ergastolo se il  fatto  preveduto
          dall'art. 575 e' commesso: 
                  1. contro l'ascendente o il discendente  anche  per
          effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
          legalmente  separato,  contro  l'altra  parte   dell'unione
          civile o contro la persona stabilmente  convivente  con  il
          colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 
                  2. - 4. Omissis; 
                La pena e' della reclusione da ventiquattro a  trenta
          anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
          l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,  la  persona
          legata al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione
          affettiva,  ove  cessate,  il  fratello   o   la   sorella,
          l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo  VIII
          del libro primo del codice civile,  il  padre  o  la  madre
          adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
          retta. 
              Omissis.» 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
          circostanze aggravanti previste negli articoli  61,  numero
          11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate  nel
          primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'art.  577.
          Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una  durata
          superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro
          persona incapace, per eta' o per infermita'.» 
                «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto  della
          persona mediante lesioni permanenti al  viso).  -  Chiunque
          cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
          deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
          la reclusione da otto a quattordici anni. 
                La  condanna  ovvero  l'applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale per il reato di cui al  presente  articolo
          comporta  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno.» 
                «Art. 609-bis (Violenza sessuale).  -  Chiunque,  con
          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',
          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'
          punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
                Alla  stessa  pena  soggiace  chi  induce  taluno   a
          compiere o subire atti sessuali: 
                  1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
          o psichica della persona offesa al momento del fatto; 
                  2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.» 
                «Art. 609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena
          stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo  se  i
          fatti ivi previsti sono commessi: 
                  1)  nei  confronti  di  persona  della   quale   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il tutore; 
                  2) con l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
                  3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
                  4) su persona  comunque  sottoposta  a  limitazioni
          della liberta' personale; 
                  5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni diciotto; 
                  5-bis) all'interno o nelle immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
                  5-ter)  nei  confronti  di  donna   in   stato   di
          gravidanza; 
                  5-quater) nei confronti di persona della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza; 
                  5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
                  5-sexies) se il  reato  e'  commesso  con  violenze
          gravi o se dal  fatto  deriva  al  minore,  a  causa  della
          reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
          il minore. 
                La pena  stabilita  dall'art.  609-bis  e'  aumentata
          della meta' se i  fatti  ivi  previsti  sono  commessi  nei
          confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto   gli   anni
          quattordici. La pena e'  raddoppiata  se  i  fatti  di  cui
          all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che
          non ha compiuto gli anni dieci.» 
                «Art. 609-quater (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di fuori delle ipotesi previste in detto  articolo,  compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
                  1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
                  2) non ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
                Fuori   dei   casi   previsti   dall'art.    609-bis,
          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con
          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti
          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni
          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. 
                Fuori  dei  casi  previsti  dai   commi   precedenti,
          chiunque compie atti sessuali con  persona  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  quattordici,  abusando  della  fiducia
          riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
          esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
          dell'ufficio  ricoperto  o   delle   relazioni   familiari,
          domestiche, lavorative, di coabitazione o  di  ospitalita',
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
              La pena e' aumentata: 
                1) se il compimento degli atti sessuali con il minore
          che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio
          di  denaro  o  di  qualsiasi  altra  utilita',  anche  solo
          promessi; 
                2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                4) se dal fatto, a  causa  della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                5) se dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore. 
              Non e' punibile il minorenne che,  al  di  fuori  delle
          ipotesi previste nell'art. 609-bis,  compie  atti  sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza di eta'  tra  i  soggetti  non  e'  superiore  a
          quattro anni. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi. 
              Si applica la pena di  cui  all'art.  609-ter,  secondo
          comma, se la  persona  offesa  non  ha  compiuto  gli  anni
          dieci.» 
                «Art.  609-quinquies  (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
          stessa pena di cui al  primo  comma  soggiace  chiunque  fa
          assistere  una  persona  minore  di  anni  quattordici   al
          compimento di atti sessuali, ovvero  mostra  alla  medesima
          materiale pornografico, al fine di indurla a compiere  o  a
          subire atti sessuali. 
                La pena e' aumentata. 
                  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o  se
          dal fatto deriva al  minore,  a  causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per  il
          minore. 
                La pena  e'  aumentata  fino  alla  meta'  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
          con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.» 
                «Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). -  La
          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,
          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis. 
                Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 
                Si  applicano  le  circostanze  aggravanti   previste
          dall'art. 609-ter. 
                La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando
          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.» 
                «Art. 612-bis (Atti  persecutori).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'  punito  con  la
          reclusione da un anno a sei anni e sei mesi  chiunque,  con
          condotte reiterate, minaccia o molesta taluno  in  modo  da
          cagionare un perdurante e grave stato di ansia o  di  paura
          ovvero da ingenerare un fondato  timore  per  l'incolumita'
          propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
          legata da relazione  affettiva  ovvero  da  costringere  lo
          stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
                La pena e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
          persona travisata. 
                Il delitto e' punito a querela della persona  offesa.
          Il termine per la proposizione  della  querela  e'  di  sei
          mesi. La remissione  della  querela  puo'  essere  soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'art. 612, secondo  comma.  Si  procede  tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui  all'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 362, comma  1-ter,  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.  Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
                1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art.
          351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,  quando  deve
          assumere  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile. Allo stesso modo provvede quando  deve  assumere
          sommarie  informazioni  da  una   persona   offesa,   anche
          maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.
          In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente
          vulnerabile,  in  occasione  della  richiesta  di  sommarie
          informazioni, non abbia contatti con la persona  sottoposta
          ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere
          sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'  per  le
          indagini. 
                1-ter. Quando si  procede  per  il  delitto  previsto
          dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per
          i delitti, consumati o  tentati,  previsti  dagli  articoli
          572,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,  ovvero  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice, il  pubblico  ministero  assume
          informazioni dalla persona offesa e da  chi  ha  presentato
          denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
          dall'iscrizione  della  notizia   di   reato,   salvo   che
          sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori  di
          anni diciotto o della riservatezza  delle  indagini,  anche
          nell'interesse della persona offesa. 
                1-quater.   Alla   persona   chiamata    a    rendere
          informazioni  e'  sempre  dato   avviso   che,   salva   la
          contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
          di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
          richiesta, che  le  dichiarazioni  rese  siano  documentate
          mediante riproduzione fonografica.»