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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2023, n. 155 (in G.U. 11/11/2023, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2023)
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Testo in vigore dal: 12-11-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare l'articolo 37; 
  Ritenuta la necessita' di  assicurare  la  piena  esecuzione  delle
sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre
2020 nella  causa  C-644/2018  e  del  12  maggio  2022  nella  causa
C-573/2019,  con  particolare  riferimento  alle  regioni   Piemonte,
Lombardia, Veneto  e  Emilia-Romagna,  tenendo  conto  dei  risultati
raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione
delle emissioni inquinanti; 
  Ritenuta, dunque, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni    affinche'    le    suddette    Regioni     provvedano
all'aggiornamento  dei  rispettivi  piani  di   qualita'   dell'aria,
apportando  le  eventuali   modifiche   ai   relativi   provvedimenti
attuativi, anche disponendo misure di limitazione della  circolazione
stradale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure in  materia  di  pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e
               limitazioni della circolazione stradale 
 
  1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del  10  novembre  2020  ((nella  causa
C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le  regioni
Piemonte, Lombardia,  Veneto  e  Emilia-Romagna  provvedono,  ((entro
dodici  mesi))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani  di  qualita'  dell'aria,
modificando ove necessario i relativi provvedimenti  attuativi,  alla
luce dei risultati prodotti dalle  iniziative  gia'  assunte  per  la
riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto  dal
comma 2. 
  2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma  1,  le  regioni
possono  disporre  la  limitazione  strutturale  della   circolazione
stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il
31 marzo  dell'anno  successivo,  delle  autovetture  e  dei  veicoli
commerciali di categoria N1, N2  e  N3  ad  alimentazione  diesel  di
categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre  2024)).
Con  il  provvedimento  con  cui  si  dispone  la  limitazione  della
circolazione stradale, si indicano  ((e  si  motivano))  le  relative
deroghe ((, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni
previste dal presente  comma  i  veicoli  ricadenti  nelle  categorie
esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della  strada,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285)).   La
limitazione di cui al primo periodo si  applica  in  via  prioritaria
alla  circolazione  stradale  nelle  aree  urbane  dei   comuni   con
popolazione superiore a 30.000  abitanti  presso  i  quali  opera  un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti  in  ((zone
nelle quali)) risulta superato uno  o  piu'  dei  valori  limite  del
materiale particolato PM10 o del biossido  di  azoto  ((  NO2  )).  A
decorrere dal 1° ottobre 2025, la  limitazione  ((strutturale))  alla
circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria
N1, N2 e N3 ad alimentazione ((diesel  di  categoria  "Euro  5"))  e'
inserita nei ((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui  al
comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto
di quanto previsto dal secondo  e  dal  terzo  periodo  del  presente
comma. 
  ((2-bis. Le regioni di  cui  al  comma  1  possono  esentare  dalle
limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli  commerciali
di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3"  monofuel
o  bifuel  alimentati  con  i  carburanti   alternativi   individuati
nell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la circolazione sul  territorio  nazionale  dei  veicoli
storici  di  cui  all'articolo  60  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di  cui  al  primo
periodo  sono  individuate  in   particolare   adeguate   percorrenze
chilometriche nonche' le modalita' di accesso di  tali  veicoli  alle
aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al  comma  2
del presente articolo)). 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
pubbliche  interessate  ((vi  provvedono))  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ((.))