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DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2023, n. 101

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). (23G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-8-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed  in
particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtu' del  principio
di sussidiarieta',  nei  settori  che  non  sono  di  sua  competenza
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto  gli  obiettivi
dell'azione  prevista  non  possono  essere  conseguiti   in   misura
sufficiente dagli Stati membri, ne' a livello centrale ne' a  livello
regionale e locale, ma  possono,  a  motivo  della  portata  o  degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a  livello
di Unione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per
la creazione di reti di  interoperabilita'  evolute  nell'Unione,  al
servizio  dei  suoi  cittadini,  con  l'obiettivo  di  rafforzare  la
coesione   sociale,   economica   e   territoriale   dell'Unione   e,
contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti
e della mobilita', rafforzando cosi' il mercato interno; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  luglio  2021,  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n.
283/2014; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1187  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla  razionalizzazione  delle  misure
per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019  n.  55   e,   in
particolare, l'articolo  4,  che  prevede  la  nomina  di  Commissari
straordinari  per  la  realizzazione  o  per  il   completamento   di
«interventi infrastrutturali caratterizzati da un  elevato  grado  di
complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva  o
attuativa, da complessita' delle procedure tecnico  -  amministrative
ovvero che comportano  un  rilevante  impatto  sul  tessuto  socio  -
economico a livello nazionale, regionale o locale»; 
  Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020 n. 120; 
  Visto l'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
recante «Governance del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza  energetica
e della cultura; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio  delle
autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: 
    a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della
rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato  1  al
presente decreto che  indica  i  collegamenti  transfrontalieri  e  i
collegamenti mancanti  che  ricadono  nel  territorio  nazionale  tra
quelli individuati in via preliminare  nell'allegato  alla  direttiva
(UE) n. 2021/1187; 
    b) altri progetti sui corridoi della rete  centrale,  individuati
ai sensi dell'articolo 44,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro. 
  2. Il presente decreto  non  si  applica  ai  progetti  riguardanti
esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e  le
innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento  (UE)  n.
1315/2013. 
  3. Il presente decreto  si  applica  anche  agli  appalti  pubblici
relativi a progetti transfrontalieri  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione dello stesso. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed  in
particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtu' del  principio
di sussidiarieta',  nei  settori  che  non  sono  di  sua  competenza
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto  gli  obiettivi
dell'azione  prevista  non  possono  essere  conseguiti   in   misura
sufficiente dagli Stati membri, ne' a livello centrale ne' a  livello
regionale e locale, ma  possono,  a  motivo  della  portata  o  degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a  livello
di Unione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per
la creazione di reti di  interoperabilita'  evolute  nell'Unione,  al
servizio  dei  suoi  cittadini,  con  l'obiettivo  di  rafforzare  la
coesione   sociale,   economica   e   territoriale   dell'Unione   e,
contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti
e della mobilita', rafforzando cosi' il mercato interno; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  luglio  2021,  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n.
283/2014; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1187  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla  razionalizzazione  delle  misure
per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019  n.  55   e,   in
particolare, l'articolo  4,  che  prevede  la  nomina  di  Commissari
straordinari  per  la  realizzazione  o  per  il   completamento   di
«interventi infrastrutturali caratterizzati da un  elevato  grado  di
complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva  o
attuativa, da complessita' delle procedure tecnico  -  amministrative
ovvero che comportano  un  rilevante  impatto  sul  tessuto  socio  -
economico a livello nazionale, regionale o locale»; 
  Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020 n. 120; 
  Visto l'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
recante «Governance del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza  energetica
e della cultura; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio  delle
autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: 
    a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della
rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato  1  al
presente decreto che  indica  i  collegamenti  transfrontalieri  e  i
collegamenti mancanti  che  ricadono  nel  territorio  nazionale  tra
quelli individuati in via preliminare  nell'allegato  alla  direttiva
(UE) n. 2021/1187; 
    b) altri progetti sui corridoi della rete  centrale,  individuati
ai sensi dell'articolo 44,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro. 
  2. Il presente decreto  non  si  applica  ai  progetti  riguardanti
esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e  le
innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento  (UE)  n.
1315/2013. 
  3. Il presente decreto  si  applica  anche  agli  appalti  pubblici
relativi a progetti transfrontalieri  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione dello stesso.