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DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 settembre 2023, n. 127 (in G.U. 23/09/2023, n. 223).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal: 24-9-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 1972, n.  457,  recante  «Miglioramento  ai
trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche'  disposizioni  per
l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»  e,  in
particolare, l'articolo 8; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare,
l'articolo 12; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, commi da 115 a 119; 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 8; 
  Considerato che l'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148,  esclude  dai  limiti  di  durata,  in  relazione  agli
interventi determinati da eventi  oggettivamente  non  evitabili,  le
imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui  all'articolo  10,
lettere m), n), e o), operanti nel settore  edile,  lapideo  e  delle
escavazioni; 
  Considerato che l'articolo 8 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,
riconosce agli operai agricoli con contratto a  tempo  indeterminato,
sospesi temporaneamente dal  lavoro  per  intemperie  stagionali,  un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro
non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi   climatici
verificatisi nel corso del  mese  di  luglio  2023,  con  particolare
riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   disporre
modalita' e termini  di  graduale  applicazione  del  versamento  del
contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119,
della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  nonche'  di  intervenire  in
materia di versamento degli importi dovuti dalle  imprese  fornitrici
di dispositivi medici  al  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto  con  i   Ministri   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste e della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per  le
imprese del settore edile, lapideo e delle  escavazioni  in  caso  di
eccezionale emergenza climatica 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate  nel  periodo  dal  1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le  disposizioni  dell'articolo  12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  non
trovano applicazione relativamente  agli  interventi  determinati  da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese  di
cui all'(( articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) )), del medesimo
decreto.  A  carico  delle  imprese   che   presentano   domanda   di
integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si  applica
il  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  8,6  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.