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DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)). (23G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 (in G.U. 31/07/2023, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 29-11-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023  con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli  effetti  dello  stato  di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la  quale  e'  stato  dichiarato,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio  dei  comuni  di  Fano,  di
Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro,  di
Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  atmosferici,
franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal  giorno  1°  maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per  la  protezione  civile  e  le  politiche   del   mare,
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, delle imprese e del made in Italy,  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  della  giustizia,  del  lavoro  e
delle   politiche   sociali,   dell'istruzione    e    del    merito,
dell'universita' e della ricerca, della salute,  per  lo  sport  e  i
giovani, per le disabilita', del turismo, delle infrastrutture e  dei
trasporti e della cultura; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione dei  termini  in  materia  di  adempimenti  e  versamenti
                      tributari e contributivi 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
soggetti che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la  residenza
ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati
nell'allegato 1 annesso  al  presente  decreto,  fatto  salvo  quanto
previsto ai commi 10, 11 e 12. 
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini dei versamenti tributari  in  scadenza  nel  periodo  dal  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono  sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria. 
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai  versamenti
delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  delle
trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, operate dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  ai
versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della  riscossione,  dagli  atti  previsti  dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti  di
cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.
639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  4-bis. Nei confronti dei soggetti che,  alla  data  del  1°  maggio
2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa
nel  territorio  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al
presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1,  comma
233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato. 
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso  di
quanto gia' versato. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini degli adempimenti tributari in scadenza  dalla  data  del  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i  termini  degli  adempimenti,
relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche
previsti  a  carico  di  datori  di  lavoro,  di  professionisti,  di
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende  e
clienti non operanti nei predetti  territori.  Conseguentemente,  nel
medesimo periodo  non  si  applicano  le  disposizioni  sanzionatorie
connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il ((10 dicembre  2023)).  I  termini  di  versamento  relativi  alle
cartelle di  pagamento,  agli  atti  previsti  dall'articolo  29  del
decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo  9,  commi  da  3-bis  a
3-sexies, del decreto-legge n.  16  del  2012,  non  ancora  affidati
all'agente   della   riscossione,   nonche'   agli   atti    previsti
dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi  ai  sensi
del comma 2, riprendono a decorrere dalla  scadenza  del  periodo  di
sospensione.  I  termini  di  versamento  relativi  alle  ingiunzioni
previste dal testo unico di cui al regio decreto  n.  639  del  1910,
emesse dagli enti territoriali, agli  atti  di  cui  all'articolo  1,
comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai  sensi
del medesimo comma 792, nonche' agli altri  atti  emessi  dagli  enti
impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono  a  decorrere
dalla scadenza del periodo di sospensione.  Gli  adempimenti  diversi
dai versamenti, non eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni,  sono
effettuati entro il ((10 dicembre 2023)). 
  8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la  disciplina  prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.
159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti
territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano  anche  ai
versamenti e agli adempimenti previsti per  l'adesione  a  uno  degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 226, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
scadono  nel  periodo  dal  1°  maggio  2023  al  31   agosto   2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono  prorogati  di  tre
mesi i termini e le scadenze previsti  dall'articolo  1,  commi  232,
233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della  legge  n.  197  del
2022. 
  10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei
territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110  per  cento
di  cui  all'articolo  119,  comma  8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  estesa  alle  spese  sostenute
fino al 31 dicembre 2023. 
  11. Il pagamento delle rate in  scadenza  nell'esercizio  2023  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni  di
cui all'allegato 1  nonche'  alle  province  nel  cui  territorio  si
trovano i predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.  Agli  oneri
derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  1.050.000  euro  per
ciascuno de gli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi  dell'articolo
22. 
  12.  Con  riferimento  ai  territori  indicati   nell'allegato   1,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),  con
propri provvedimenti, disciplina  le  modalita'  per  la  sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  1°
maggio 2023, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza  nel  predetto
periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel
predetto periodo e degli  importi  sospesi  e  non  pagati,  relativi
all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi  i  gas  diversi  dal  gas
naturale distribuiti a mezzo di  reti  canalizzate,  all'acqua  e  ai
rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo,  l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione  finanziaria  a  favore
delle imprese distributrici di  energia  elettrica  e  gas  naturale,
degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di  gas  diversi
dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del
servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato  di
gestione dei  rifiuti  urbani,  in  modo  da  garantire  l'equilibrio
economico  e  finanziario  delle  gestioni  coinvolte  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali
e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023. 
  12-bis. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  disposizione,  l'ARERA,  con  proprio  provvedimento,
introduce agevolazioni di  natura  tariffaria  con  riferimento  alle
fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti
ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a
favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano
richiesta e che  dichiarino  o  abbiano  dichiarato  che  l'utenza  o
fornitura e' asservita a un'abitazione o una sede che  sia  risultata
compromessa,  sulla  base  dei  criteri  definiti   dal   Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  20-ter,  nella  sua  integrita'
funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali  verificatisi  nel
mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce
anche le modalita' per la copertura  finanziaria  delle  agevolazioni
stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8  e  9,  valutati  in  12,96
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi
dell'articolo 22.