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LEGGE 10 maggio 2023, n. 53

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. (23G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2023
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Testo in vigore dal: 19-5-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
altri illeciti ambientali e  agroalimentari,  di  seguito  denominata
«Commissione», con il compito di: 
    a) svolgere indagini atte a fare luce  sulle  attivita'  illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e dei  rifiuti  di  imballaggio,  sulle
organizzazioni in esse coinvolte o ad esse  comunque  collegate,  sui
loro  assetti  societari  e  sul  ruolo  svolto  dalla   criminalita'
organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui  agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale; 
    b) individuare le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite  nel
settore dei rifiuti e altre  attivita'  economiche,  con  particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario
nella dotazione di impianti, ivi compreso  il  traffico  dei  rifiuti
verso le isole; 
    c) individuare  le  specifiche  attivita'  illecite  connesse  al
traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento  a
quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti
marittimi verso destinazioni  estere,  anche  al  fine  di  accertare
l'esistenza e l'ubicazione  degli  impianti  a  cui  i  rifiuti  sono
destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di
inchiesta  degli  Stati  destinatari  dei  rifiuti,  per  individuare
attivita' volte a immettere nel mercato nazionale  beni  e  prodotti,
realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie
ottenute  dai  rifiuti,  che  non  rispondono  alle   caratteristiche
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; 
    d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale  e  periferica  e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alla destinazione  e  all'utilizzo  dei
fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  campo
ambientale, alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e  ai  relativi  sistemi  di
affidamento; 
    e)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite
relative ai siti inquinati, compresi quelli degli  impianti  minerari
dismessi,   e   alle   attivita'   di   bonifica,   anche   ai   fini
dell'individuazione del responsabile  della  contaminazione,  nonche'
alla gestione  dei  rifiuti  radioattivi,  anche  in  relazione  alle
condizioni  di  sicurezza  dei  siti  in  cui  sono   temporaneamente
depositati i rifiuti radioattivi nelle more  della  localizzazione  e
della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi,  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, verificando altresi'  lo  stato  di  attuazione
delle operazioni di bonifica dei medesimi siti; 
    f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla  gestione
degli impianti di depurazione delle acque nonche' al trattamento  dei
gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da  tali
impianti; 
    g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in
materia ambientale,  relativamente  agli  ambiti  di  indagine  della
Commissione nonche' all'applicazione della legge 22 maggio  2015,  n.
68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente; 
    h)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite
relative alla gestione e allo smaltimento  dei  materiali  contenenti
amianto nonche' il rispetto  della  normativa  vigente  ed  eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati; 
    i) indagare sulle attivita' illecite  legate  al  fenomeno  degli
incendi e su altre condotte  illecite  riguardanti  gli  impianti  di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica; 
    l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti innovativi  in  campo  ambientale,
comprese le attivita' di riparazione e di  riciclo,  ovvero  adottano
tecnologie e procedimenti sperimentali  che  presentano  interessanti
prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo  il  tema
della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  (end  of  waste),  in
attuazione dei principi della transizione ecologica  e  dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali; 
    m) indagare sull'esistenza di eventuali  illeciti  connessi  allo
smaltimento degli impianti per la  produzione  di  energia  da  fonte
rinnovabile,   cosiddetti   «rifiuti   emergenti»,   come    definiti
dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento  allo
smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli
solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle  batterie  nonche'  di
ogni altro materiale o dispositivo  utilizzato  nelle  infrastrutture
per la produzione di energia da fonte rinnovabile; 
    n) indagare sull'esistenza  di  attivita'  illecite  nel  settore
agricolo e  agroalimentare,  comprese  quelle  connesse  a  forme  di
criminalita' organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni  e
contraffazione di prodotti enogastronomici,  di  etichettature  e  di
marchi di tutela, compreso il loro traffico  transfrontaliero,  anche
ai fini dell'aggiornamento e del  potenziamento  della  normativa  in
materia di reati agroalimentari, a tutela  della  salute  umana,  del
lavoro e dell'ambiente nonche' del contrasto del traffico illecito di
prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati; 
    o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso,  anche
in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione  data
alle disposizioni che recano le misure  sanzionatorie  applicabili  a
tale condotta e proporre iniziative per  la  promozione  dell'uso  di
prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili; 
    p) indagare sulle attivita' illecite  legate  al  fenomeno  delle
cosiddette «zoomafie»  e  verificare  la  corretta  applicazione  del
titolo IX-bis del libro secondo del codice penale. 
  2. La Commissione riferisce alle  Camere  annualmente  con  singole
relazioni o con relazioni generali  e  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la
necessita' e, comunque, al termine dei suoi  lavori.  La  Commissione
puo' redigere relazioni speciali su singole tematiche in  materia  di
ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale
di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi e radioattivi. 
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: 
                «Art. 82. - Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste
          su materie di pubblico interesse. 
                A tale scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis  del
          codice penale: 
                «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
          o piu' persone si associano allo scopo di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od
          organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
                I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per  i
          promotori. 
                Se gli associati scorrono in armi le  campagne  o  le
          pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
                La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'
          di dieci o piu'.». 
                «Art. 416-bis (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
                Coloro  che  promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
                L'associazione e' di tipo mafioso quando  coloro  che
          ne fanno parte si avvalgono della  forza  di  intimidazione
          del   vincolo   associativo   e   della    condizione    di
          assoggettamento e di omerta' che ne deriva  per  commettere
          delitti, per acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la
          gestione o comunque il controllo di  attivita'  economiche,
          di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e   servizi
          pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti  per
          se' o per altri, ovvero al fine di impedire  od  ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali. 
                Se l'associazione e' armata si applica la pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
                L'associazione   si   considera   armata   quando   i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
                Se le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          [Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare]. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera e),
          del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina
          dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
          rifiuti radioattivi, nonche' benefici  economici,  a  norma
          dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99): 
                «Art.  2  (Definizioni).  -   1.   Fatte   salve   le
          definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  e
          al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai  fini  del
          presente decreto si definisce: 
                  a) - d) (Omissis); 
                  e)  "Deposito  nazionale":  il  deposito  nazionale
          destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei  rifiuti
          radioattivi  a  bassa  e  media  attivita',  derivanti   da
          attivita' industriali,  di  ricerca  e  medico-sanitarie  e
          dalla  pregressa   gestione   di   impianti   nucleari,   e
          all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
          dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato
          provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; 
                  f) - f-ter) (Omissis).». 
              -  La  legge  22   maggio   2015,   n.   68,   recante:
          «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,  e'
          pubblicata nella G.U. 28 maggio 2015, n. 122. 
              - Il Titolo IX-bis del libro secondo del codice  penale
          reca: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  133  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona
          sottoposta all'esame del perito diversa  dall'imputato,  il
          consulente tecnico,  l'interprete  o  il  custode  di  cose
          sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono
          senza un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,
          giorno  e  ora  stabiliti,  il   giudice   puo'   ordinarne
          l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
          ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
          favore della cassa delle ammende nonche'  alle  spese  alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa. 
                1-bis. La disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica in caso  di  mancata  comparizione  del  querelante
          all'udienza in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come
          testimone,  limitatamente  ai  casi  in  cui   la   mancata
          comparizione del querelante integra  remissione  tacita  di
          querela, nei casi in cui essa e' consentita. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.».