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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023, n. 35

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. (23G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 58 (in G.U. 30/05/2023, n. 125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 31-5-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  sugli  appalti  pubblici  e  che   abroga   la   direttiva
2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione; 
  Vista la legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  recante  «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  recante
«Attuazione  della  legge  21  dicembre  2001,   n.   443,   per   la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, l'articolo 34-decies; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  Rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 487-493; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire  in
tempi rapidi alla realizzazione del collegamento  stabile,  viario  e
ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria,  denominato  «Ponte  sullo
Stretto di Messina»,  al  fine  di  contribuire  alla  programmazione
europea dei corridoi plurimodali,  integrando  la  rete  europea  dei
trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e
sviluppo; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo  e  a
dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione  di
misure volte a stabilire un percorso accelerato per la  realizzazione
dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di  Messina,  ritenuto
prioritario e di rilevanza strategica; 
  Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di
Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un  lato,
la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro  lato,
la revoca dello stato di  liquidazione  a  suo  tempo  disposto,  con
contestuale ricapitalizzazione della Societa' e  ridefinizione  degli
organi di amministrazione e controllo della medesima; 
  Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli
atti e le disposizioni  inerenti  alla  realizzazione  dell'opera  al
quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle  migliori
e  piu'  moderne  tecniche  ingegneristiche,  delle  garanzie   della
sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a. 
 
  1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
      1) al primo periodo, le  parole  «partecipano,  in  misura  non
inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate,  anche  indirettamente,
dallo  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «partecipano  ((le
societa' R.F.I. S.p.a. e)) ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana  e  la
Regione Calabria)), nonche', in misura non inferiore al 51 per cento,
il Ministero dell'economia e delle finanze, che  esercita  i  diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, al quale ultimo sono  attribuite  funzioni  di  indirizzo,
controllo, vigilanza tecnica e operativa  sulla  societa'  in  ordine
alle attivita'  oggetto  di  concessione,  coerentemente  con  quanto
previsto all'articolo 3-bis.»; 
      2) il secondo periodo e' abrogato; 
    ((a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: "delle  Ferrovie
dello Stato e  dell'ANAS"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle
societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.")) 
    b) all'articolo 2: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  Consiglio
di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  ricoprono  rispettivamente
la carica di presidente  e  di  amministratore  delegato,  un  membro
designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla ((Regione
siciliana)) e un membro designato congiuntamente da R.F.I.  S.p.a.  e
ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da  cinque  membri,  di
cui tre membri effettivi e due supplenti.  Un  membro  effettivo,  in
qualita' di presidente del collegio sindacale, e un membro  supplente
sono designati dal Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa
con il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti;  un  membro
effettivo e' designato dalla  Regione  Calabria  congiuntamente  alla
((Regione siciliana)); un membro effettivo e un membro supplente sono
designati congiuntamente ((dalle  societa'  R.F.I.  S.p.a.))  e  ANAS
S.p.a.»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione
dei componenti del Consiglio di  amministrazione  e'  determinata  ai
sensi dell'articolo 2389 del  codice  civile.  La  remunerazione  dei
membri del Collegio sindacale e' determinata ai  sensi  dell'articolo
2402 del codice civile.»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al  primo  comma,  le  parole  «all'Azienda  autonoma  delle
ferrovie  dello  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «((alla
societa' R.F.I.)) S.p.a.»; 
      2) al secondo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ((«,  ad  eccezione))  delle  spese  relative  agli  impianti
ferroviari ((,)) che sono a carico ((della societa' R.F.I.))  S.p.a.,
secondo quanto disciplinato  dal  quadro  legislativo  e  regolatorio
vigente»; 
    d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3-bis. - 1. La  Stretto  di  Messina  S.p.A.  costituisce
societa' in house ai sensi dell'articolo  16  del  ((testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al))  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
      2. Lo statuto della societa' prevede che  oltre  l'ottanta  per
cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento  dei  compiti  a
essa affidata dagli enti pubblici soci. 
      3. Ai fini dell'esercizio del  controllo  analogo,  lo  statuto
definisce  particolari   prerogative   e   diritti   spettanti   agli
amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
      4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede
alla vigilanza sull'attivita' della societa'  e  definisce  indirizzi
idonei  a  garantire   che,   coerentemente   con   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del ((testo unico di  cui  al))
decreto legislativo n. 175 del 2016,  sugli  obiettivi  strategici  e
sulle decisioni  significative  della  medesima  sia  esercitata  una
influenza determinante  da  parte  del  medesimo  Ministero.  Per  le
predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
si  avvale  della  Struttura  tecnica  di  missione  per  l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di
cui all'articolo 214, comma 3 ((, del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo)) 18 aprile 2016, n.  50.  Con  decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  ((e   dei   trasporti))   sono
attribuite  le  funzioni  di  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza ai sensi ((dell'articolo 1,  comma  7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190)).  All'attuazione  del  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico ((della finanza pubblica.)) 
      5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone  al
Presidente del Consiglio dei Ministri la  nomina  di  un  commissario
straordinario  qualora  ne  ravvisi  la  necessita',   tenuto   conto
dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  ai  sensi  del  comma  4.   Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze  ((.  Il
commissario opera)) secondo le disposizioni di cui  all'articolo  12,
comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo,  comma  6,
terzo e quarto periodo ((,)) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il
commissario si avvale, per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni,
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  della   societa'
concessionaria, nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
alla costituzione, con oneri a carico della societa'  concessionaria,
((nel  limite  massimo  di  500.000  euro  annui,))  di  un  Comitato
scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai  fini  della
supervisione e dell'indirizzo delle attivita'  tecniche  progettuali.
Il  Comitato  scientifico  opera  secondo  principi  di  autonomia  e
indipendenza ed esprime,  in  particolare,  parere  al  Consiglio  di
amministrazione della societa' in ordine al  progetto  definitivo  ed
esecutivo dell'opera e delle varianti.  Il  Comitato  scientifico  e'
composto da 9 membri, scelti ((, d'intesa con la Regione siciliana  e
la   Regione   Calabria,))   tra   soggetti   dotati   di    adeguata
specializzazione ed esperienza. ((La Regione Calabria  e  la  Regione
siciliana  si  esprimono  entro  quindici  giorni   dalla   richiesta
dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale  termine,  l'intesa
si intende acquisita))»; 
    f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.