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DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38 (in G.U. 11/04/2023, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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Testo in vigore dal: 12-4-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle  agevolazioni  fiscali  ed  economiche  in  materia
edilizia e di definire il perimetro della  responsabilita'  derivante
dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o  sconto  in  luogo
  delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del  decreto-legge
  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
  17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. All'articolo 121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1-quater,  ((sono  inseriti  i   seguenti)):
«1-quinquies. Ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica,  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari  dei  crediti
di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma  1,
lettere a) e b).»; 
    ((1-sexies. Alle banche, agli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385,  alle  societa'  appartenenti  a  un  gruppo
bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo
unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  cessionarie  dei  crediti
d'imposta  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli  interventi
la cui spesa  e'  stata  sostenuta  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta
al fine di sottoscrivere emissioni di buoni  del  tesoro  poliennali,
con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per  cento
della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte  di
spese di cui al predetto articolo  119  del  presente  decreto,  gia'
utilizzati in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso  in  cui  il  cessionario
abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni
caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie
emissioni effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
sono individuate le modalita' applicative del presente comma)). 
    b) dopo il comma 6, sono aggiunti  i  seguenti:  «6-bis.  ((Ferma
restando, nei casi di dolo, la disciplina  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo e fermo restando il  divieto  di  acquisto  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4,)) il concorso nella violazione che, ai
sensi del medesimo comma 6, determina la  responsabilita'  in  solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni
caso escluso con riguardo ai cessionari che  ((dimostrino))  di  aver
acquisito il credito  di  imposta  e  che  siano  in  possesso  della
seguente documentazione, relativa alle opere che hanno  originato  il
credito di imposta,  le  cui  spese  detraibili  sono  oggetto  delle
opzioni di cui al comma 1: 
      a) titolo edilizio abilitativo degli  interventi,  oppure,  nel
caso di  interventi  in  regime  di  edilizia  libera,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di  inizio  dei
lavori  ed  attestata  la   circostanza   che   gli   interventi   di
ristrutturazione  edilizia  posti  in  essere  rientrano  tra  quelli
agevolabili, pure se i  medesimi  non  necessitano  di  alcun  titolo
abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 
      b)  notifica  preliminare  dell'avvio  dei  lavori  all'azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi  per  i  quali  tale
notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 
      ((c) visura  catastale  ante  operam  o  storica  dell'immobile
oggetto degli interventi oppure, nel  caso  di  immobili  non  ancora
censiti, domanda di accatastamento)); 
      d) fatture, ricevute o altri  documenti  comprovanti  le  spese
sostenute, nonche' documenti attestanti  l'avvenuto  pagamento  delle
spese medesime; 
      e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei  requisiti
tecnici degli interventi e ((della congruita')) delle relative spese,
((corredate di)) tutti gli allegati previsti dalla legge,  rilasciate
dai tecnici abilitati,  con  relative  ricevute  di  presentazione  e
deposito presso i competenti uffici; 
      f)  nel  caso  di  interventi  su  parti  comuni   di   edifici
condominiali, delibera condominiale  di  approvazione  dei  lavori  e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 
      ((g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da
quelli di cui all'articolo  119,  commi  1  e  2,  la  documentazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020,  recante  "Requisiti
tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso  di  interventi
per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in
base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti tale circostanza)); 
      h) visto di conformita' dei dati relativi  alla  documentazione
che attesti la sussistenza dei presupposti  che  danno  diritto  alla
detrazione sulle spese sostenute per le opere,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
      ((i)  un'attestazione,   rilasciata   dal   soggetto   che   e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo,
di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli  35  e  42
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231.  Qualora  tale
soggetto sia una societa' quotata  o  una  societa'  appartenente  al
gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231  del
2007,  un'attestazione  dell'adempimento  di  analoghi  controlli  in
osservanza degli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela  e'
rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata; 
      i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico,
la  documentazione  prevista   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329  del  6  agosto  2020,  recante
modifica  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma  Bonus  -  Linee
guida per la classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte  di  professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati"; 
      i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha
realizzato i lavori e il committente)). 
  ((6-ter. L'esclusione  di  cui  al  comma  6-bis  opera  anche  con
riguardo ai cessionari che acquistano  i  crediti  d'imposta  da  una
banca o da altra  societa'  appartenente  al  gruppo  bancario  della
medesima banca  o  da  una  societa'  quotata  o  da  altra  societa'
appartenente al gruppo  della  medesima  societa'  quotata  facendosi
rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca,  della
societa' quotata o della diversa  societa'  del  gruppo  cedente,  di
tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto
di cui all'articolo 122-bis, comma 4)) 
  6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di  cui
al comma 6-bis non costituisce, da  solo,  causa  di  responsabilita'
solidale per dolo o  colpa  grave  del  cessionario,  il  quale  puo'
fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza ((o della  non
gravita')) della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo  del  dolo  o  della
colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso
del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale
ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione  dell'articolo  14,
((comma  1-bis.1)),  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».