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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190

Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. (22G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7 (in G.U. 28/01/2023, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2023)
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Testo in vigore dal: 29-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di  assicurare  il  pieno  esercizio  dei
diritti civili e politici in  occasione  di  tutte  le  consultazioni
elettorali e referendarie  e  di  favorire  la  partecipazione  degli
elettori mediante il  prolungamento  delle  operazioni  di  votazione
relativamente all'anno 2023; 
  Ritenuto  di  dover  intervenire  con  urgenza,  in  considerazione
dell'imminente avvio dei procedimenti per  il  rinnovo  degli  organi
elettivi in alcune regioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Prolungamento delle operazioni di votazione 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata
di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione ((del comma 1  sono))
valutati in 14.874.000 euro per  l'anno  2023.  Conseguentemente,  il
fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche,   amministrative,    ((del    Parlamento    europeo))    e
dall'attuazione dei referendum, ((iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze,))  e'  incrementato  di
euro 14.874.000 per l'anno 2023. 
  3.  Agli  oneri  di  cui  ((al  comma  2  si  provvede))   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.