stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. 187

Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (22G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2023, n. 10 (in G.U. 03/02/2023, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 29-11-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per prevenire o contenere il  rischio  che  le  imprese  operanti  in
settori strategici per l'interesse nazionale non  riescano,  a  causa
della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad
assicurare la continuita' produttiva, con conseguente rischio per  la
sicurezza energetica nazionale; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano  destinatarie
dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente  e
della sicurezza energetica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure  a  tutela  dell'interesse   nazionale   nel   settore   degli
                             idrocarburi 
 
  1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi
energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo  impianti  e
infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale  nel
settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono  la  sicurezza
degli approvvigionamenti, nonche' il  mantenimento,  la  sicurezza  e
l'operativita'  delle  reti  e   degli   impianti,   astenendosi   da
comportamenti che possono mettere a rischio la continuita' produttiva
e recare pregiudizio all'interesse nazionale. 
  2. Fino al ((31 dicembre 2024)), ove vengano in rilievo  rischi  di
continuita' produttiva  idonei  a  recare  pregiudizio  all'interesse
nazionale, conseguenti a sanzioni imposte  nell'ambito  dei  rapporti
internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attivita' di cui al
comma 1 ne da' tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese  e
del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione  delle  misure  a
sostegno e tutela previste dalla legge, nel  quadro  degli  aiuti  di
Stato compatibili con il diritto europeo. 
  3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano  i  relativi  presupposti,
della disciplina recata  dalla  tutela  conservativa  del  patrimonio
produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria  di  cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2  e'  imminente,
l'impresa interessata puo' altresi'  richiedere  al  Ministero  delle
imprese e del  made  in  Italy  di  essere  ammessa  a  procedura  di
amministrazione temporanea. 
  4. L'amministrazione temporanea e' disposta per un periodo  massimo
di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa
comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo,
senza  applicazione  dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del  codice
civile, e la nomina di un commissario che  subentra  nella  gestione.
L'amministrazione  temporanea  e'  condotta  secondo   le   ordinarie
disposizioni  dell'ordinamento,  al  fine  di  evitare  pericoli   di
pregiudizio     all'interesse      nazionale      alla      sicurezza
dell'approvvigionamento  energetico,  nell'interesse  dell'impresa  e
senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i
titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali  utili
maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al
termine  dell'amministrazione  temporanea.  I  costi  della  gestione
temporanea restano a carico dell'impresa. 
  5.  L'amministrazione  temporanea  e'  disposta  con  decreto   del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il quale  e'
nominato il commissario, che  puo'  avvalersi  anche  di  societa'  a
controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e
senza pregiudizio della disciplina in tema  di  concorrenza,  e  sono
altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura. 
  6.  In  caso  di  grave  ed  imminente  pericolo   di   pregiudizio
all'interesse  nazionale   alla   sicurezza   nell'approvvigionamento
energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea
di cui al comma 4 puo' essere disposta con decreto del Ministro delle
imprese e del made in  Italy,  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
anche indipendentemente dalla istanza di  cui  al  comma  3.  Con  il
medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche
di societa' a controllo o  a  partecipazione  pubblica  operanti  nei
medesimi settori, senza  pregiudizio  della  disciplina  in  tema  di
concorrenza, e sono altresi'  stabiliti  termini  e  modalita'  della
procedura.