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DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
    carburanti
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  • Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
    l'efficientamento energetico, nonchè per l'accelerazione delle
    procedure
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  • Disposizioni finanziarie e finali
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Testo in vigore dal: 19-11-2022
al: 17-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per  contenere  gli  effetti   derivanti   dall'aumento   del   costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' in  materia  di  efficienza  e
sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e  per
lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,
  per il mese di dicembre 2022 
 
  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di
cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono
riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in
relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 
  2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese
di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al
mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la  data  del
30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.  I  crediti  d'imposta  non
concorrono alla formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  I  crediti
d'imposta sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto. 
  4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono
cedibili, solo  per  intero,  dalle  imprese  beneficiarie  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 30 giugno  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2  si  applicano,
in  quanto  compatibili,  le   disposizioni   dell'articolo   1   del
decreto-legge   23   settembre   2022,   n.   144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454
milioni di euro l'anno 2022 e 317,546  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.