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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2022, n. 174

Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2022
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  • Iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di cui
    all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 45
    della direttiva
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  • Iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di cui
    all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo
    36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati
    equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva
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Testo in vigore dal: 26-11-2022
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  la  direttiva
84/253/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che   modifica   la   direttiva
2006/43/CE; 
  Visti, in  particolare,  gli  articoli  45  e  46  della  direttiva
2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE,  recanti
disposizioni in materia  di  «Iscrizione  all'albo  e  controllo  dei
revisori e degli enti di revisione contabile di  paesi  terzi»  e  di
«Deroga in caso di equivalenza»; 
  Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016,  n.  135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
  Visti, in particolare,  gli  articoli  34,  35  e  36  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come modificati dal decreto
legislativo 17 luglio  2016,  n.  135  concernenti,  rispettivamente,
l'«Iscrizione  dei  revisori  dei  Paesi  terzi  nel  Registro»,   la
«Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di  Paesi
terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»; 
  Visto l'articolo 43, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale l'articolo 161  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  e'  abrogato,  ma  continua  ad
essere  applicato  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei
provvedimenti di attuazione del medesimo decreto; 
  Visto l'articolo 43, comma 9, del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, secondo il quale, fino alla data di  entrata  in  vigore
dei regolamenti attuativi che istituiscono il Registro  dei  revisori
legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze,  la  Consob
provvede all'iscrizione  dei  revisori  e  degli  enti  di  revisione
contabile di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  in
un'apposita sezione dell'Albo speciale delle  societa'  di  revisione
previsto dall'articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dati personali e il Regolamento  (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che si
e' espressa, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 451555/22 del 23  giugno
2022 in merito allo schema del presente regolamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  formulato  nell'adunanza
consultiva per  gli  atti  normativi  in  data  26  luglio  2022,  n.
01300/2022; 
  Vista la nota del  2  agosto  n.  8193,  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  lo
schema del presente regolamento e' stato  trasmesso  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati cosi'
come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008,  dalla
direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva  2014/56/UE
del 16 aprile 2014; 
    b) decreto: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    c)  TUF:  il  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    d) Paese terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; 
    e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la
revisione del bilancio d'esercizio  o  consolidato  di  una  societa'
avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una  persona
iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione
all'esercizio della revisione legale; 
    f) ente di revisione contabile di un Paese terzo:  un  ente  che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in
un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel  registro  di
uno Stato membro  in  seguito  all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale; 
    g) responsabile o responsabili dell'incarico: 
      1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali e' stato
conferito l'incarico di revisione legale e che firmano  la  relazione
di revisione; 
      2) nel caso in cui l'incarico di  revisione  legale  sia  stato
conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori
designati  dall'ente  di  revisione   contabile   come   responsabili
dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione  di
revisione; 
    h) rete: la struttura  piu'  ampia  alla  quale  appartengono  un
revisore o un ente di revisione contabile di un Paese  terzo  che  e'
finalizzata alla cooperazione e che: 
      1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi
o 
      2) e' riconducibile  a  una  proprieta',  un  controllo  o  una
direzione comuni o 
      3) condivide direttive e procedure comuni  di  controllo  della
qualita', o una strategia  aziendale  comune,  o  l'utilizzo  di  una
denominazione o di un marchio comune o una parte significativa  delle
risorse professionali; 
    i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di
Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa  ai
revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi  terzi,  di  cui
all'articolo 34, del decreto; 
    l) parte A: l'apposita  parte  della  sezione  del  registro  dei
revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1
del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva; 
    m) «parte B»: l'apposita parte della  sezione  del  registro  dei
revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1
del decreto, in conformita' all'articolo 36 del decreto, aventi  sede
in  Paesi  terzi  che  sono  valutati  equivalenti   in   conformita'
all'articolo 46 della direttiva. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  maggio  2006,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
          modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
          e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del   Consiglio,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. 
              - La direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16  aprile  2014,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
          modifica  la  direttiva  2006/43/CE,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. 
              - Il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  135,
          concernente l'attuazione  della  direttiva  2014/56/UE  che
          modifica la direttiva 2006/43/CE  relativa  alle  revisioni
          legali dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169. 
              - Si riporta il testo degli articoli 34, 35,  36  e  43
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  (Attuazione
          della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni  legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 marzo 2010, n. 68, S.O.: 
                «Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi  terzi  nel
          Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
          gli  enti  di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi   che
          rilasciano una relazione di revisione riguardante  i  conti
          annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in
          un Paese terzo i cui valori  mobiliari  sono  ammessi  alla
          negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il
          caso  in  cui  l'entita'  del  Paese  terzo  abbia   emesso
          esclusivamente titoli di debito ammessi  alla  negoziazione
          su un mercato regolamentato il cui importo sia: 
                  1) prima del 31 dicembre 2010, di valore  nominale,
          alla data di emissione non inferiore a  cinquantamila  euro
          o, nel caso di titoli di  debito  in  un'altra  valuta,  di
          valore nominale equivalente ad  almeno  cinquantamila  euro
          alla data dell'emissione; 
                  2) dopo il 31 dicembre 2010,  di  valore  nominale,
          alla data di emissione, non inferiore a centomila  euro  o,
          nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di  valore
          nominale equivalente ad almeno  centomila  euro  alla  data
          dell'emissione. 
                2. - 3. 
                4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 
                5. I revisori e gli enti di  revisione  contabile  di
          Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per  le
          informazioni fornite ai fini della registrazione  e  devono
          notificare tempestivamente  al  soggetto  incaricato  della
          tenuta   del   Registro   qualsiasi   modifica   di    tali
          informazioni. 
                6. Le relazioni  di  revisione  riguardanti  i  conti
          annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma
          1 redatte da revisori o da enti di revisione  contabile  di
          Paesi terzi non iscritti nel Registro dei  revisori  legali
          sono prive di effetti giuridici in Italia. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
          presente articolo, stabilendo in particolare le  condizioni
          per l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali,  avuto
          riguardo ai criteri indicati dalla disciplina  comunitaria,
          il contenuto della domanda di iscrizione e  le  ipotesi  di
          cancellazione dal Registro dei revisori legali.». 
                «Art. 35 (Vigilanza sui  revisori  e  sugli  enti  di
          revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e  gli
          enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti  nel
          Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di
          controllo della qualita' e di  indagini  e  sanzioni  della
          Consob disciplinato dal presente decreto. 
                2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un
          Paese terzo iscritti  nel  Registro  possono,  su  base  di
          reciprocita', essere esentati  dai  controlli  di  qualita'
          disciplinati dal  presente  decreto,  qualora  siano  stati
          assoggettati a controlli di  qualita'  di  un  altro  Stato
          membro o di un Paese terzo  ritenuto  equivalente  a  norma
          dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso  dei
          tre anni precedenti. 
                3. La Consob detta con  regolamento  le  disposizioni
          attuative del presente articolo.». 
                «Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza).  -  1.  La
          Consob puo' stabilire di  non  applicare,  in  tutto  o  in
          parte, le disposizioni di cui agli articoli  34  e  35  con
          riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile  di
          Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede,  a
          sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita',
          di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti
          a quelli previsti  dall'articolo  46,  paragrafo  1,  della
          direttiva 2006/43/CE. 
                2. Le esenzioni o deroghe di  cui  al  comma  1  sono
          stabilite su base di reciprocita' e a condizione che  siano
          stati stipulati accordi  di  cooperazione,  anche  mediante
          scambio di informazioni, documenti e carte di  lavoro,  tra
          le autorita' italiane e il sistema di  vigilanza  pubblica,
          di controllo della qualita', di  indagini  e  sanzioni  del
          Paese terzo. 
                3. La sussistenza  dell'equivalenza  e'  valutata  in
          conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 
                4. La Consob detta con  regolamento  le  disposizioni
          attuative del presente articolo. 
                5. La Consob comunica alla Commissione europea: 
                  a)  gli  elementi  principali  degli   accordi   di
          cooperazione di cui al comma 2; 
                  b) le  valutazioni  di  equivalenza  effettuate  ai
          sensi del comma 3.». 
                «Art.  43  (Abrogazioni  e  disposizioni   finali   e
          transitorie). - 1. Sono abrogati ma  continuano  ad  essere
          applicati  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          regolamenti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanati ai sensi del presente decreto legislativo: 
                  a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
                  b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; 
                  c) il decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1998, n. 99; 
                  d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; 
                  e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; 
                  f) il decreto del Presidente  della  Repubblica  12
          luglio 2000, n. 233; 
                  g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; 
                  h)  l'articolo  52,  comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  i)  l'articolo  161  del  decreto  legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  j) l'articolo 162, commi 3  e  3-bis,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  k) l'articolo 163, comma 1, lettera  b),  comma  2,
          lettere a), b) e  c),  comma  4  e  comma  5,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile. 
                2. Le disposizioni  emanate  dalla  Consob  ai  sensi
          delle norme abrogate  o  sostituite  dal  presente  decreto
          continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino
          alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  emanati
          dalla  Consob  ai  sensi   del   presente   decreto   nelle
          corrispondenti materie. 
                3. I principi di revisione che alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto risultano emanati  ai  sensi
          dell'articolo  162,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano  ad  essere
          applicati fino alla data di entrata in vigore dei  principi
          di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente
          decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di  cui
          all'articolo 12, comma 1,  i  principi  di  revisione  sono
          emanati ai sensi dell'articolo 162, comma  2,  lettera  a),
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                4. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  previsti
          dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per  revisore  legale
          si intende il soggetto iscritto nel Registro  dei  revisori
          contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
          n. 88, e per societa' di revisione legale  la  societa'  di
          revisione iscritta nell'Albo  speciale  delle  societa'  di
          revisione   previsto   dall'articolo   161   del    decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
                5. Fino all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al
          comma 1 i  revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione
          diverse da quelle iscritte nell'Albo  di  cui  all'articolo
          161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  non
          possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti
          di interesse pubblico. 
                6.  In  deroga  al  comma  5,   gli   incarichi   che
          "nell'esercizio in corso" alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  risultano  gia'  conferiti  ai  sensi
          dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino
          alla prima scadenza del mandato  successiva  all'emanazione
          dei provvedimenti di cui al comma 1. 
                7. Fino all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al
          comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza  di  cui
          all'articolo 22,  comma  1,  con  riferimento  ai  soggetti
          iscritti nell'Albo di  cui  all'articolo  161  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro  di  cui
          all'articolo 2 le persone fisiche e  le  societa'  che,  al
          momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al  Capo
          III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori  contabili
          di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992,  n.  88,  e  all'Albo  speciale  delle  societa'   di
          revisione di cui all'articolo 161 del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
                9.  Fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei
          provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  la  Consob  provvede
          all'iscrizione dei  revisori  e  degli  enti  di  revisione
          contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34,  comma  1,
          in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di
          revisione   previsto   dall'articolo   161   del    decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le
          modalita' dalla stessa stabiliti. 
                10.  I  corrispettivi  delle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 21,  comma  3,  sono  determinati  nel  limite
          dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21,  comma
          7,  e  tenuto  conto  delle  altre  spese  derivanti  dalle
          attivita' previste dal presente decreto. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  161,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo
          1998 - Suppl. Ordinario n. 52: 
                «Art.  161   (Albo   speciale   delle   societa'   di
          revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un  albo
          speciale   delle   societa'    di    revisione    abilitate
          all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
          158. 
                2.  La  CONSOB  iscrive  le  societa'  di   revisione
          nell'albo  speciale  previo  accertamento   dei   requisiti
          previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo
          27 gennaio 1992,  n.  88,  e  del  requisito  di  idoneita'
          tecnica. Non puo' essere  iscritta  nell'albo  speciale  la
          societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una
          delle situazioni previste dall'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
                3. Le societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
                4.  Per  l'iscrizione  nell'albo   le   societa'   di
          revisione devono essere munite di idonea garanzia  prestata
          da   banche,   assicurazioni   o   intermediari    iscritti
          nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  avere  stipulato
          una polizza di assicurazione della  responsabilita'  civile
          per negligenze o errori  professionali,  comprensiva  della
          garanzia per infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura
          dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'   di
          revisione contabile. L'ammontare  della  garanzia  o  della
          copertura  assicurativa  e'  stabilito  annualmente   dalla
          CONSOB per  classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli
          ulteriori parametri da essa eventualmente  individuati  con
          regolamento.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante il codice in materia di protezione dati  personali,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
          2003 - Suppl. Ordinario n. 123. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n.  L
          119. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  riferimento  alla  direttiva  2006/43/CE  del  17
          maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  La  direttiva  2008/30/CE  dell'11  marzo  2008  che
          modifica la direttiva 2006/43/CE  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  per
          quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite  alla
          Commissione,  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea L 81 del 20 marzo 2008. 
              - La direttiva 2013/34/UE del 26 giugno  2013  relativa
          ai bilanci  d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e  alle
          relative relazioni di talune tipologie di imprese,  recante
          modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013. 
              - Il  riferimento  alla  direttiva  2014/56/UE  del  16
          aprile 2014, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il riferimento  al  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il riferimento al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  degli  articoli  34  e  36  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Il  riferimento  alla  direttiva  2006/43/CE  del  17
          maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.