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DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169

Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA ((e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia)). (22G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196 (in G.U. 27/12/2022, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal: 28-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Vista la legge  21  luglio  2016,  n.  145,  recante  «Disposizioni
concernenti   la    partecipazione    dell'Italia    alle    missioni
internazionali»; 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante  «Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria
e per il rinnovo  degli  organi  elettivi  delle  regioni  a  statuto
ordinario»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», e, in particolare, l'articolo  38  concernente  la  proroga
della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e  del  Comitato
prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»  il  quale,  in
deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza,  fino
al 30 settembre 2022, la partecipazione di  personale  militare  alle
iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza,
denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF); 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza,  connessa  con  il
perdurare della grave crisi internazionale  in  Ucraina,  di  emanare
disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n.  145,
per assicurare la proroga della partecipazione di personale  militare
alle iniziative della NATO  per  l'impiego  della  forza  ad  elevata
prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prorogare  le
misure eccezionali per il sistema sanitario della  regione  Calabria,
al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), di cui all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione, nonche' per assicurare  il  fondamentale  diritto  alla
salute attraverso il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nei
programmi  operativi  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro   dai
disavanzi sanitari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della  difesa  e  della  salute,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga della partecipazione di personale militare  al  potenziamento
                      del dispositivo NATO VJTF 
 
  1. E' autorizzata, fino al  31  dicembre  2022,  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle iniziative della  NATO  per
l'impiego della forza ad  elevata  prontezza,  denominata  Very  High
Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV  e  V  della
legge 21 luglio 2016, n. 145. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo  non  ((devono  derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.