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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 158

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano. (22G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2022
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-11-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il regio decreto-legge  27  novembre  1933  n.  1578  recante
«Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247  recante  «Nuova  disciplina
dell'ordinamento  della  professione  forense»  e,   in   particolare
l'articolo 47; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574 recante «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia,   dell'universita'   e   della   ricerca,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'articolo 36-bis del decreto 
       del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
 
  1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole:  «dal  regio  decreto-legge  27
novembre 1933,  n.  1578»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
disciplina legislativa statale vigente»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito  della
commissione esaminatrice, il componente docente puo' essere nominato,
come membro titolare o supplente, anche  tra  i  docenti  di  materie
giuridiche  italiane  presso  universita'  austriache   che   abbiano
concluso un accordo con un'universita' italiana ai sensi dell'accordo
tra  la  Repubblica  italiana  e  la   Repubblica   d'Austria   sulla
collaborazione interuniversitaria, firmato  a  Vienna  il  20  agosto
1982, al quale e' stata data esecuzione con il decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Messa, Ministro dell'universita'  e
                                  della ricerca 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione  dello  Statuto
          speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia  di
          uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
          con  la  pubblica  amministrazione   e   nei   procedimenti
          giudiziari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
          1989,  n.  105.  Titolo  cosi'   sostituito   dal   decreto
          legislativo 4  novembre  2015,  n.  186,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2015, n. 275. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578
          recante: «Ordinamento delle professioni di  avvocato  e  di
          procuratore»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          febbraio 1933 n. 281. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  47  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della  professione  forense),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15: 
                «Art. 47 (Commissioni di esame). - 1. La  commissione
          di esame e'  nominata,  con  decreto,  dal  Ministro  della
          giustizia ed e'  composta  da  cinque  membri  effettivi  e
          cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre  supplenti
          sono avvocati designati dal CNF tra gli  iscritti  all'albo
          speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
          superiori, uno dei quali la presiede;  un  effettivo  e  un
          supplente sono di  regola  prioritariamente  magistrati  in
          pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
          un effettivo e un supplente sono professori universitari  o
          ricercatori confermati  in  materie  giuridiche,  anche  in
          pensione. 
                2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
          d'appello,  e'   nominata   una   sottocommissione   avente
          composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 
                3. Presso ogni corte d'appello,  ove  il  numero  dei
          candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
          criterio  ulteriori  sottocommissioni  per  gruppi  sino  a
          trecento candidati. 
                4. Esercitano le funzioni di segretario  uno  o  piu'
          funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 
                5. Non possono essere designati nelle commissioni  di
          esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine  o
          di  un  consiglio   distrettuale   di   disciplina   ovvero
          componenti del consiglio di amministrazione o del  comitato
          dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
          assistenza forense e del CNF. 
                6. Gli  avvocati  componenti  della  commissione  non
          possono  essere  eletti  quali  componenti  del   consiglio
          dell'ordine, di un consiglio  distrettuale  di  disciplina,
          del  consiglio  di  amministrazione  o  del  comitato   dei
          delegati della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza
          forense e del CNF nelle elezioni immediatamente  successive
          alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 
                7.   L'avvio   delle   procedure   per   l'esame   di
          abilitazione  deve  essere  tempestivamente   pubblicizzato
          secondo modalita' contenute nel regolamento  di  attuazione
          emanato dal Ministro della giustizia entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                8. Il Ministro della giustizia,  anche  su  richiesta
          del CNF, puo'  nominare  ispettori  per  il  controllo  del
          regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed  orali.
          Gli ispettori possono  partecipare  in  ogni  momento  agli
          esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti
          indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 
                9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con
          risultato positivo, la commissione rilascia il  certificato
          per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.  Il  certificato
          conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione  dello  Statuto
          speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia  di
          uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
          con  la  pubblica  amministrazione   e   nei   procedimenti
          giudiziari»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 1989, n. 105. 
              - Il testo dell'art. 107  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670,   recante:
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 36-bis del decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 36-bis. - 1. Nella  circoscrizione  di  Bolzano
          gli   esami   per   l'abilitazione   all'esercizio    della
          professione  forense  hanno   luogo   presso   la   sezione
          distaccata in Bolzano  della  corte  d'appello  di  Trento.
          Fermo restando quanto previsto dalla disciplina legislativa
          statale vigente, la commissione esaminatrice e' composta di
          quattro membri titolari e quattro supplenti, che  conoscano
          adeguatamente la lingua italiana e la lingua  tedesca.  Due
          membri devono appartenere al gruppo di  lingua  italiana  e
          due  al  gruppo  di  lingua  tedesca.   Nell'ambito   della
          commissione esaminatrice, il componente docente puo' essere
          nominato, come membro titolare o  supplente,  anche  tra  i
          docenti di materie giuridiche italiane  presso  universita'
          austriache   che   abbiano   concluso   un   accordo    con
          un'universita'  italiana  ai  sensi  dell'accordo  tra   la
          Repubblica  italiana  e  la  Repubblica   d'Austria   sulla
          collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna  il  20
          agosto 1982, al quale  e'  stata  data  esecuzione  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n.
          98». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
          1983,  n.  98  recante  «Esecuzione  dell'accordo  tra   la
          Repubblica  italiana  e  la  Repubblica   d'Austria   sulla
          collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna  il  20
          agosto 1982»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          aprile 1983, n. 96.