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DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. (22G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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Testo in vigore dal: 22-10-2022
al: 17-11-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica,  del  6  aprile
2022, recante «Riduzione delle  aliquote  di  accisa  applicate  alla
benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  90  del  16  aprile
2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, del  24  giugno
2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti  energetici
usati come carburanti, periodo  9  luglio  2022  -  2  agosto  2022»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  154
del 4 luglio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, del  19  luglio
2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti  energetici
usati come carburanti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, del  30  agosto
2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti  energetici
usati come carburanti,  periodo  21  settembre  -  5  ottobre  2022»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  216
del 15 settembre 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  del   13
settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su  taluni  prodotti
energetici  usati  come  carburanti,  periodo  6-17  ottobre   2022»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  221
del 21 settembre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 ottobre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e  fino  al  18  novembre
2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica  per  il  periodo  dal  4
novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono,  entro
il  28  novembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei
relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022.  La
predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di
accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,
venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a). 
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 465,21 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 21,26 milioni di euro per l'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 2.