stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (22G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
nascondi
vigente al 12/05/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi
    e documentazione
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i
    minorenni e per le famiglie
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal: 1-11-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata e, in particolare,  i  commi
18, 19 e 24, lettere h) e i); 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26
e 27; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'articolo 37, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e,
in particolare, gli articoli 11 e seguenti; 
  Visto il regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,  recante
istituzione  e  funzionamento  del   tribunale   per   i   minorenni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e,
in particolare, l'articolo 6; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici  di  pace,  nonche'  disciplina   transitoria   relativa   ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57; 
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
e, in particolare, l'articolo 11; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'articolo 16-octies; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno e della difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Ufficio per il processo e ufficio spoglio, 
                      analisi e documentazione 
 
  1.  Presso  i  tribunali  ordinari  e  le  corti  di  appello  sono
costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per
il processo civile" e una o piu' strutture  organizzative  denominate
"ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di  sorveglianza
sono costituiti uno o  piu'  uffici  per  il  processo,  che  operano
secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale
presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. 
  2. Presso la  Corte  di  cassazione  sono  costituite  una  o  piu'
strutture organizzative denominate "ufficio per  il  processo  civile
presso la Corte di cassazione" e una o piu'  strutture  organizzative
denominate "ufficio  per  il  processo  penale  presso  la  Corte  di
cassazione". 
  3. Presso la  Procura  generale  della  Corte  di  cassazione  sono
costituite una o piu'  strutture  organizzative  denominate  "ufficio
spoglio,  analisi  e  documentazione"  e   una   o   piu'   strutture
organizzative denominate "ufficio per il processo  penale  presso  la
Procura generale della Corte di cassazione". 
  4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti  uno  o
piu' uffici per il  processo,  aventi  articolazioni  distrettuale  e
circondariali. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata e, in particolare,  i  commi
18, 19 e 24, lettere h) e i); 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26
e 27; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'articolo 37, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e,
in particolare, gli articoli 11 e seguenti; 
  Visto il regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,  recante
istituzione  e  funzionamento  del   tribunale   per   i   minorenni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e,
in particolare, l'articolo 6; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici  di  pace,  nonche'  disciplina   transitoria   relativa   ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57; 
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
e, in particolare, l'articolo 11; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'articolo 16-octies; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno e della difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Ufficio per il processo e ufficio spoglio, 
                      analisi e documentazione 
 
  1.  Presso  i  tribunali  ordinari  e  le  corti  di  appello  sono
costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per
il processo civile" e una o piu' strutture  organizzative  denominate
"ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di  sorveglianza
sono costituiti uno o  piu'  uffici  per  il  processo,  che  operano
secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale
presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. 
  2. Presso la  Corte  di  cassazione  sono  costituite  una  o  piu'
strutture organizzative denominate "ufficio per  il  processo  civile
presso la Corte di cassazione" e una o piu'  strutture  organizzative
denominate "ufficio  per  il  processo  penale  presso  la  Corte  di
cassazione". 
  3. Presso la  Procura  generale  della  Corte  di  cassazione  sono
costituite una o piu'  strutture  organizzative  denominate  "ufficio
spoglio,  analisi  e  documentazione"  e   una   o   piu'   strutture
organizzative denominate "ufficio per il processo  penale  presso  la
Procura generale della Corte di cassazione". 
  4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti  uno  o
piu' uffici per il  processo,  aventi  articolazioni  distrettuale  e
circondariali. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.