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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 30/12/2022.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 09/05/2024
  • Articoli
  • Modifiche al codice penale
  • 1
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  • Modifiche al codice di procedura penale
    Capo I
    Modifiche al Libro I del codice di procedura penale
  • 4
  • 5
  • Modifiche al Libro II del codice di procedura penale
  • 6
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  • Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale
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  • 31
  • Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale
  • 32
  • Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • Modifiche al Libro X del codice di procedura penale
  • 38
  • 39
  • Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale
  • 40
  • Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
    del codice di procedura penale
  • 41
  • Disciplina organica della giustizia riparativa
    Capo I
    Principi e disposizioni generali
    Sezione I
    Definizioni, principi e obiettivi
  • 42
  • 43
  • Accesso ai programmi di giustizia riparativa
  • 44
  • 45
  • Persone minori di età
  • 46
  • Garanzie dei programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti
  • 47
  • 48
  • 49
  • Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti
  • 50
  • 51
  • 52
  • Programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • Valutazione dell'autorità giudiziaria
  • 57
  • 58
  • Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività
    Sezione I
    Formazione dei mediatori esperti
  • 59
  • Requisiti per l'esercizio dell'attività
  • 60
  • Servizi per la giustizia riparativa
    Sezione I
    Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni
  • 61
  • 62
  • Centri di giustizia riparativa
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Capo I
    Modifiche in materia di procedimento per decreto
  • 68
  • Modifiche in materia di giustizia digitale
  • 69
  • Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene
    sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • Modifiche in materia di spese di giustizia
  • 80
  • 81
  • Modifiche in materia di iscrizione nel ((casellario giudiziale))
  • 82
  • Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile
  • 83
  • 84
  • Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
  • 85
  • 85 bis
  • 86
  • 87
  • 87 bis
  • 88
  • 88 bis
  • 88 ter
  • 89
  • 89 bis
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 93 bis
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 97 bis
  • 98
  • 99
  • 99 bis
Testo in vigore dal: 30-12-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visti  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto  del
presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante
approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  regio  decreto  20  febbraio  1941,  n.   303,   recante
approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra; 
  Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383,  recante  militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la Regia  guardia
di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante  norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice  di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio; 
  Visto il decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  recante
disciplina dell'esecuzione delle pene nei  confronti  dei  condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui  all'articolo  1,  comma
82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022; 
  Acquisito, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  materia  di
giustizia riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno, della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al Libro I del codice penale 
 
  1. Al  Libro  I  del  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive  brevi).  -
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge,  le  pene
sostitutive della reclusione e  dell'arresto  sono  disciplinate  dal
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
        1) la semiliberta' sostitutiva; 
        2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
        3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
        4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
  La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva
possono essere  applicate  dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. 
  Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  puo'  essere  applicato
dal giudice in caso di condanna alla  reclusione  o  all'arresto  non
superiori a tre anni. 
  La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all'arresto  non  superiori  a  un
anno.»; 
    b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le  parole:  «le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato»  sono  aggiunte   le
seguenti: «; o  l'avere  partecipato  a  un  programma  di  giustizia
riparativa  con  la  vittima  del  reato,  concluso  con   un   esito
riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e'  valutata
solo quando gli impegni sono stati rispettati»; 
    c) all'articolo 131-bis: 
      1) al primo comma, le parole:  «massimo  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti «minimo a  due  anni»  e  dopo  le  parole:
«primo comma,» sono inserite le  seguenti  «anche  in  considerazione
della condotta susseguente al reato,»; 
      2) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «L'offesa non puo' altresi' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede: 
          1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive; 
          2) per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  336,  337  e
341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie  funzioni,  nonche'  per  il
delitto previsto dall'articolo 343; 
          3) per i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dagli
articoli  314,  primo  comma,  317,  318,  319,   319-bis,   319-ter,
319-quater, primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  391-bis,  423,
423-bis,  558-bis,  582,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma,  583,  secondo  comma,  583-bis,  593-ter,
600-bis, 600-ter, primo comma,  609-bis,  609-quater,  609-quinquies,
609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644,
648-bis, 648-ter; 
          4)  per  i   delitti,   consumati   o   tentati,   previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,  n.  194,
dall'articolo 73  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma  5  del
medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    d) all'articolo 133-bis: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le
seguenti: «e patrimoniali»; 
      2) al primo e al secondo comma, dopo  la  parola:  «economiche»
sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; 
    e)  all'articolo  133-ter,  al  primo  comma,  dopo  la   parola:
«economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;  le  parole
«da  tre  a  trenta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  sei  a
sessanta»; e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Non  sono
dovuti interessi per la rateizzazione.»; 
    f) all'articolo 135, le parole: «Quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da
particolari disposizioni di  legge,  quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,»; 
    g) l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non  eseguite).  -
«Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il
termine di cui  all'articolo  660  del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione,  si  convertono  a  norma  degli
articoli 102 e 103 della legge 24 novembre  1981,  n.  689.  La  pena
pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non  eseguita
entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo  71  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»; 
    h) all'articolo 152: 
      1) al primo comma, la parola:  «delitti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «reati»; 
      2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 
        «Vi e' altresi' remissione tacita: 
          1) quando il querelante,  senza  giustificato  motivo,  non
compare all'udienza  alla  quale  e'  stato  citato  in  qualita'  di
testimone; 
          2) quando il querelante ha partecipato a  un  programma  di
giustizia riparativa concluso con  un  esito  riparativo;  nondimeno,
quando   l'esito   riparativo   comporta   l'assunzione   da    parte
dell'imputato di  impegni  comportamentali,  la  querela  si  intende
rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. 
  La disposizione di cui al terzo comma, numero 1),  non  si  applica
quando  il  querelante  e'  persona  incapace  per   ragioni,   anche
sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona  in  condizione
di particolare vulnerabilita' ai sensi  dell'articolo  90-quater  del
codice di procedura penale. La stessa  disposizione  non  si  applica
altresi' quando la persona che ha proposto  querela  ha  agito  nella
qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale  su  un  minore,
ovvero di rappresentante legale di una  persona  minore  o  incapace,
ovvero  di  persona   munita   di   poteri   per   proporre   querela
nell'interesse della persona offesa priva in  tutto  o  in  parte  di
autonomia,  ovvero   di   curatore   speciale   nominato   ai   sensi
dell'articolo 121.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1)  il  numero  3-bis),  e'  sostituito  dal  seguente  «3-bis)
pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale»; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Quando  e'
pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice  di
procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso  sino  al
momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e'  stata
pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il  doppio  dei
termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»; 
        l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le  parole:  «da  lui
eliminabili»  sono  inserite  le  seguenti:   «nonche'   qualora   il
colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un  programma
di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»; 
    m)  all'articolo  168-bis,  al  primo  comma,  dopo  le   parole:
«l'imputato» sono inserite le seguenti:  «,  anche  su  proposta  del
pubblico ministero,»; 
    n) all'articolo 175,  dopo  il  secondo  comma,  e'  inserito  il
seguente: «La non menzione della condanna puo' essere concessa  anche
in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i
limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visti  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto  del
presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante
approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  regio  decreto  20  febbraio  1941,  n.   303,   recante
approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra; 
  Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383,  recante  militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la Regia  guardia
di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante  norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice  di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio; 
  Visto il decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  recante
disciplina dell'esecuzione delle pene nei  confronti  dei  condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui  all'articolo  1,  comma
82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022; 
  Acquisito, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  materia  di
giustizia riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno, della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al Libro I del codice penale 
 
  1. Al  Libro  I  del  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive  brevi).  -
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge,  le  pene
sostitutive della reclusione e  dell'arresto  sono  disciplinate  dal
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
        1) la semiliberta' sostitutiva; 
        2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
        3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
        4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
  La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva
possono essere  applicate  dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. 
  Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  puo'  essere  applicato
dal giudice in caso di condanna alla  reclusione  o  all'arresto  non
superiori a tre anni. 
  La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all'arresto  non  superiori  a  un
anno.»; 
    b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le  parole:  «le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato»  sono  aggiunte   le
seguenti: «; o  l'avere  partecipato  a  un  programma  di  giustizia
riparativa  con  la  vittima  del  reato,  concluso  con   un   esito
riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e'  valutata
solo quando gli impegni sono stati rispettati»; 
    c) all'articolo 131-bis: 
      1) al primo comma, le parole:  «massimo  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti «minimo a  due  anni»  e  dopo  le  parole:
«primo comma,» sono inserite le  seguenti  «anche  in  considerazione
della condotta susseguente al reato,»; 
      2) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «L'offesa non puo' altresi' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede: 
          1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive; 
          2) per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  336,  337  e
341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie  funzioni,  nonche'  per  il
delitto previsto dall'articolo 343; 
          3) per i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dagli
articoli  314,  primo  comma,  317,  318,  319,   319-bis,   319-ter,
319-quater, primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  391-bis,  423,
423-bis,  558-bis,  582,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma,  583,  secondo  comma,  583-bis,  593-ter,
600-bis, 600-ter, primo comma,  609-bis,  609-quater,  609-quinquies,
609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644,
648-bis, 648-ter; 
          4)  per  i   delitti,   consumati   o   tentati,   previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,  n.  194,
dall'articolo 73  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma  5  del
medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    d) all'articolo 133-bis: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le
seguenti: «e patrimoniali»; 
      2) al primo e al secondo comma, dopo  la  parola:  «economiche»
sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; 
    e)  all'articolo  133-ter,  al  primo  comma,  dopo  la   parola:
«economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;  le  parole
«da  tre  a  trenta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  sei  a
sessanta»; e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Non  sono
dovuti interessi per la rateizzazione.»; 
    f) all'articolo 135, le parole: «Quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da
particolari disposizioni di  legge,  quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,»; 
    g) l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non  eseguite).  -
«Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il
termine di cui  all'articolo  660  del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione,  si  convertono  a  norma  degli
articoli 102 e 103 della legge 24 novembre  1981,  n.  689.  La  pena
pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non  eseguita
entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo  71  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»; 
    h) all'articolo 152: 
      1) al primo comma, la parola:  «delitti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «reati»; 
      2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 
        «Vi e' altresi' remissione tacita: 
          1) quando il querelante,  senza  giustificato  motivo,  non
compare all'udienza  alla  quale  e'  stato  citato  in  qualita'  di
testimone; 
          2) quando il querelante ha partecipato a  un  programma  di
giustizia riparativa concluso con  un  esito  riparativo;  nondimeno,
quando   l'esito   riparativo   comporta   l'assunzione   da    parte
dell'imputato di  impegni  comportamentali,  la  querela  si  intende
rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. 
  La disposizione di cui al terzo comma, numero 1),  non  si  applica
quando  il  querelante  e'  persona  incapace  per   ragioni,   anche
sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona  in  condizione
di particolare vulnerabilita' ai sensi  dell'articolo  90-quater  del
codice di procedura penale. La stessa  disposizione  non  si  applica
altresi' quando la persona che ha proposto  querela  ha  agito  nella
qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale  su  un  minore,
ovvero di rappresentante legale di una  persona  minore  o  incapace,
ovvero  di  persona   munita   di   poteri   per   proporre   querela
nell'interesse della persona offesa priva in  tutto  o  in  parte  di
autonomia,  ovvero   di   curatore   speciale   nominato   ai   sensi
dell'articolo 121.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1)  il  numero  3-bis),  e'  sostituito  dal  seguente  «3-bis)
pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale»; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Quando  e'
pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice  di
procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso  sino  al
momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e'  stata
pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il  doppio  dei
termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»; 
        l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le  parole:  «da  lui
eliminabili»  sono  inserite  le  seguenti:   «nonche'   qualora   il
colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un  programma
di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»; 
    m)  all'articolo  168-bis,  al  primo  comma,  dopo  le   parole:
«l'imputato» sono inserite le seguenti:  «,  anche  su  proposta  del
pubblico ministero,»; 
    n) all'articolo 175,  dopo  il  secondo  comma,  e'  inserito  il
seguente: «La non menzione della condanna puo' essere concessa  anche
in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i
limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.».