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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-9-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2019-2020,  e  in
particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di  sanita'  animale»),  e  in
particolare gli articoli 268 e 269; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18  che
prevede, in tutte le fasi della produzione,  della  trasformazione  e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/627   della
Commissione, del 15 marzo 2019,  che  stabilisce  modalita'  pratiche
uniformi per l'esecuzione dei controlli  ufficiali  sui  prodotti  di
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  in  conformita'   al
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della  Commissione  per
quanto riguarda i controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della  Commissione,
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
riconoscimento  degli  stabilimenti  di  materiale  germinale  e   le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per  i
movimenti  all'interno  dell'Unione   di   materiale   germinale   di
determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni  in  materia  di  sanita'  animale   per   i   movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti di  acquacoltura  e  ai  trasportatori  di
animali acquatici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti  e  la  manipolazione  dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale  e
prodotti di origine animale; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/520   della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilita'
di determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/963   della
Commissione, del 10 giugno 2021, recante  modalita'  di  applicazione
dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e  (UE)  2019/6  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'identificazione e la registrazione degli equini  e  che  istituisce
modelli di documenti di identificazione per tali animali; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/2037   della
Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalita'  di  applicazione
del regolamento  (UE)  n.  2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  esoneri  dagli   obblighi   di
registrazione degli  stabilimenti  di  acquacoltura  e  conservazione
della documentazione per gli operatori; 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare  l'articolo
13, comma 3; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 29  dicembre  1990,  n.  407,  recante  disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993,
e in particolare l'articolo 5, comma 12; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
attuazione della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati
informatizzata  collegata  in  rete  per   l'identificazione   e   la
tracciabilita'  degli  animali  di  specie  bovina  e  suina,  e   in
particolare l'articolo 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa,  e  in
particolare gli articoli 38, comma 2, e 76; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale (CAD); 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  2016,  n.  7,  recante
disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che  modifica  l'articolo
491-bis del codice penale; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  30  settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del  21  dicembre  2021,   concernente   gestione   e   funzionamento
dell'anagrafe degli equini; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  marzo   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  104
del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro  servizi  nazionale
per l'identificazione e la registrazione dei bovini; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  avente  ad  oggetto  il   documento   recante
indicazioni operative in materia di rafforzamento della  sorveglianza
e riduzione del rischio per  talune  malattie  animali,  sancito,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nella
seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR); 
  Sentite le associazioni di categoria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione  ecologica,  della
giustizia, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico  e  della
difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di
riorganizzazione del sistema di identificazione e  registrazione,  di
seguito denominato  «sistema  I&R»,  in  attuazione  della  parte  IV
«Registrazione,  riconoscimento,  tracciabilita'  e  movimenti»   del
regolamento (UE) n. 2016/429, di  seguito  denominato  «regolamento»,
nonche'  misure  supplementari  rispetto  a  quelle   stabilite   dal
regolamento, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  269,
paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento. 
  2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  legislativo
riguardano i seguenti ambiti: 
    a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui  sono
detenuti   animali   o   materiale   germinale;   registrazione   dei
trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente  da
uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali; 
    b) identificazione e registrazione degli animali  detenuti  delle
specie bovina, equina, ovina, caprina,  suina,  dei  camelidi  e  dei
cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035; 
    c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale,  di
seguito denominata «BDN», e tracciabilita'  degli  animali  detenuti,
diversi da quelli di cui alla lettera b). 
  3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R  ha  la  finalita'
di: 
    a)  assicurare  la  registrazione  e  il   riconoscimento   degli
stabilimenti e degli operatori; 
    b) garantire, con le modalita' previste per  le  varie  specie  e
tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del  materiale
germinale e dei prodotti di origine  animale,  anche  ai  fini  della
trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale  e  ai
fini della trasparenza di mercato; 
    c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; 
    d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico; 
    e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle Autorita'
competenti e alle amministrazioni pubbliche  per  lo  svolgimento  di
compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R; 
    f) definire le azioni correttive e le sanzioni che  le  Autorita'
competenti devono adottare in caso di violazione  delle  disposizioni
del sistema I&R; 
    g)  garantire  il  supporto  dei   dati   nella   BDN,   per   la
programmazione e  l'esecuzione  dei  controlli  di  sanita'  pubblica
veterinaria e di quelli previsti dalla  regolamentazione  vigente  in
materia di erogazione dei premi comunitari. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2019-2020,  e  in
particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di  sanita'  animale»),  e  in
particolare gli articoli 268 e 269; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18  che
prevede, in tutte le fasi della produzione,  della  trasformazione  e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/627   della
Commissione, del 15 marzo 2019,  che  stabilisce  modalita'  pratiche
uniformi per l'esecuzione dei controlli  ufficiali  sui  prodotti  di
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  in  conformita'   al
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della  Commissione  per
quanto riguarda i controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della  Commissione,
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
riconoscimento  degli  stabilimenti  di  materiale  germinale  e   le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per  i
movimenti  all'interno  dell'Unione   di   materiale   germinale   di
determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni  in  materia  di  sanita'  animale   per   i   movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti di  acquacoltura  e  ai  trasportatori  di
animali acquatici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti  e  la  manipolazione  dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale  e
prodotti di origine animale; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/520   della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilita'
di determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/963   della
Commissione, del 10 giugno 2021, recante  modalita'  di  applicazione
dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e  (UE)  2019/6  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'identificazione e la registrazione degli equini  e  che  istituisce
modelli di documenti di identificazione per tali animali; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/2037   della
Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalita'  di  applicazione
del regolamento  (UE)  n.  2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  esoneri  dagli   obblighi   di
registrazione degli  stabilimenti  di  acquacoltura  e  conservazione
della documentazione per gli operatori; 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare  l'articolo
13, comma 3; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 29  dicembre  1990,  n.  407,  recante  disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993,
e in particolare l'articolo 5, comma 12; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
attuazione della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati
informatizzata  collegata  in  rete  per   l'identificazione   e   la
tracciabilita'  degli  animali  di  specie  bovina  e  suina,  e   in
particolare l'articolo 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa,  e  in
particolare gli articoli 38, comma 2, e 76; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale (CAD); 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  2016,  n.  7,  recante
disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che  modifica  l'articolo
491-bis del codice penale; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  30  settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del  21  dicembre  2021,   concernente   gestione   e   funzionamento
dell'anagrafe degli equini; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  marzo   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  104
del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro  servizi  nazionale
per l'identificazione e la registrazione dei bovini; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  avente  ad  oggetto  il   documento   recante
indicazioni operative in materia di rafforzamento della  sorveglianza
e riduzione del rischio per  talune  malattie  animali,  sancito,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nella
seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR); 
  Sentite le associazioni di categoria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione  ecologica,  della
giustizia, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico  e  della
difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di
riorganizzazione del sistema di identificazione e  registrazione,  di
seguito denominato  «sistema  I&R»,  in  attuazione  della  parte  IV
«Registrazione,  riconoscimento,  tracciabilita'  e  movimenti»   del
regolamento (UE) n. 2016/429, di  seguito  denominato  «regolamento»,
nonche'  misure  supplementari  rispetto  a  quelle   stabilite   dal
regolamento, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  269,
paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento. 
  2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  legislativo
riguardano i seguenti ambiti: 
    a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui  sono
detenuti   animali   o   materiale   germinale;   registrazione   dei
trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente  da
uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali; 
    b) identificazione e registrazione degli animali  detenuti  delle
specie bovina, equina, ovina, caprina,  suina,  dei  camelidi  e  dei
cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035; 
    c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale,  di
seguito denominata «BDN», e tracciabilita'  degli  animali  detenuti,
diversi da quelli di cui alla lettera b). 
  3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R  ha  la  finalita'
di: 
    a)  assicurare  la  registrazione  e  il   riconoscimento   degli
stabilimenti e degli operatori; 
    b) garantire, con le modalita' previste per  le  varie  specie  e
tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del  materiale
germinale e dei prodotti di origine  animale,  anche  ai  fini  della
trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale  e  ai
fini della trasparenza di mercato; 
    c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; 
    d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico; 
    e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle Autorita'
competenti e alle amministrazioni pubbliche  per  lo  svolgimento  di
compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R; 
    f) definire le azioni correttive e le sanzioni che  le  Autorita'
competenti devono adottare in caso di violazione  delle  disposizioni
del sistema I&R; 
    g)  garantire  il  supporto  dei   dati   nella   BDN,   per   la
programmazione e  l'esecuzione  dei  controlli  di  sanita'  pubblica
veterinaria e di quelli previsti dalla  regolamentazione  vigente  in
materia di erogazione dei premi comunitari.