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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 27-9-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2019-2020,  e  in
particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di  sanita'  animale»),  e  in
particolare gli articoli 268 e 269; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18  che
prevede, in tutte le fasi della produzione,  della  trasformazione  e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/627   della
Commissione, del 15 marzo 2019,  che  stabilisce  modalita'  pratiche
uniformi per l'esecuzione dei controlli  ufficiali  sui  prodotti  di
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  in  conformita'   al
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della  Commissione  per
quanto riguarda i controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della  Commissione,
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
riconoscimento  degli  stabilimenti  di  materiale  germinale  e   le
prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per  i
movimenti  all'interno  dell'Unione   di   materiale   germinale   di
determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni  in  materia  di  sanita'  animale   per   i   movimenti
all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689  della  Commissione,
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative agli stabilimenti di  acquacoltura  e  ai  trasportatori  di
animali acquatici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692  della  Commissione,
del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti  e  la  manipolazione  dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale  e
prodotti di origine animale; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/520   della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilita'
di determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/963   della
Commissione, del 10 giugno 2021, recante  modalita'  di  applicazione
dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e  (UE)  2019/6  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'identificazione e la registrazione degli equini  e  che  istituisce
modelli di documenti di identificazione per tali animali; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/2037   della
Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalita'  di  applicazione
del regolamento  (UE)  n.  2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  esoneri  dagli   obblighi   di
registrazione degli  stabilimenti  di  acquacoltura  e  conservazione
della documentazione per gli operatori; 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare  l'articolo
13, comma 3; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 29  dicembre  1990,  n.  407,  recante  disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993,
e in particolare l'articolo 5, comma 12; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio, e in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
attuazione della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati
informatizzata  collegata  in  rete  per   l'identificazione   e   la
tracciabilita'  degli  animali  di  specie  bovina  e  suina,  e   in
particolare l'articolo 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa,  e  in
particolare gli articoli 38, comma 2, e 76; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale (CAD); 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  2016,  n.  7,  recante
disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che  modifica  l'articolo
491-bis del codice penale; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  30  settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del  21  dicembre  2021,   concernente   gestione   e   funzionamento
dell'anagrafe degli equini; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  marzo   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  104
del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro  servizi  nazionale
per l'identificazione e la registrazione dei bovini; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  avente  ad  oggetto  il   documento   recante
indicazioni operative in materia di rafforzamento della  sorveglianza
e riduzione del rischio per  talune  malattie  animali,  sancito,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nella
seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR); 
  Sentite le associazioni di categoria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome e  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione  ecologica,  della
giustizia, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico  e  della
difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di
riorganizzazione del sistema di identificazione e  registrazione,  di
seguito denominato  «sistema  I&R»,  in  attuazione  della  parte  IV
«Registrazione,  riconoscimento,  tracciabilita'  e  movimenti»   del
regolamento (UE) n. 2016/429, di  seguito  denominato  «regolamento»,
nonche'  misure  supplementari  rispetto  a  quelle   stabilite   dal
regolamento, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  269,
paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento. 
  2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  legislativo
riguardano i seguenti ambiti: 
    a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui  sono
detenuti   animali   o   materiale   germinale;   registrazione   dei
trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente  da
uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali; 
    b) identificazione e registrazione degli animali  detenuti  delle
specie bovina, equina, ovina, caprina,  suina,  dei  camelidi  e  dei
cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035; 
    c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale,  di
seguito denominata «BDN», e tracciabilita'  degli  animali  detenuti,
diversi da quelli di cui alla lettera b). 
  3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R  ha  la  finalita'
di: 
    a)  assicurare  la  registrazione  e  il   riconoscimento   degli
stabilimenti e degli operatori; 
    b) garantire, con le modalita' previste per  le  varie  specie  e
tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del  materiale
germinale e dei prodotti di origine  animale,  anche  ai  fini  della
trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale  e  ai
fini della trasparenza di mercato; 
    c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure
di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; 
    d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio
zootecnico; 
    e) assicurare la disponibilita' delle informazioni alle Autorita'
competenti e alle amministrazioni pubbliche  per  lo  svolgimento  di
compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R; 
    f) definire le azioni correttive e le sanzioni che  le  Autorita'
competenti devono adottare in caso di violazione  delle  disposizioni
del sistema I&R; 
    g)  garantire  il  supporto  dei   dati   nella   BDN,   per   la
programmazione e  l'esecuzione  dei  controlli  di  sanita'  pubblica
veterinaria e di quelli previsti dalla  regolamentazione  vigente  in
materia di erogazione dei premi comunitari. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
          promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
          e tecnica. Tutela il paesaggio e il  patrimonio  storico  e
          artistico della Nazione. 
              - L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
          economica  privata  e'  libera.  Non  puo'   svolgersi   in
          contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare  danno
          alla salute, all'ambiente, alla sicurezza,  alla  liberta',
          alla dignita' umana. 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
          legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  regioni  nel
          rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali  ed  elenca  le  materie   di   legislazione
          esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
          regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  31  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. (18) 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  22
          aprile 2021, n.  53,  recante  Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97: 
                «Art.  14   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 2016/429,  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»)). 
                Omissis. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di  sanita'  e  benessere  animale  alle
          disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/429  e  relativi
          regolamenti  delegati  e  di  esecuzione,  incluse   quelle
          riguardanti le malattie animali non elencate  nell'articolo
          5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa  delle
          norme nazionali incompatibili; 
                  b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  4,  punto
          55), del regolamento  (UE)  2016/429,  il  Ministero  della
          salute  quale  autorita'  competente  veterinaria  centrale
          responsabile del coordinamento delle  autorita'  competenti
          regionali  e  locali  in  materia  di   programmazione   ed
          esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'
          ufficiali previste dal medesimo regolamento; 
                  c)   prevedere   un   esplicito    divieto    della
          commercializzazione di  tutti  i  pesci  appartenenti  alla
          famiglia dei ciprinidi  pescati  nelle  acque  interne,  ad
          esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; 
              d) prevedere l'obbligatorieta' della  reimmissione  del
          pesce  appartenente  alla  famiglia   dei   ciprinidi,   se
          catturato, al termine dell'attivita'  piscatoria  in  acque
          interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e  dei
          laghi; 
                  e)  individuare,  previo   accordo   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre  in
          essere le misure di emergenza in attuazione degli  articoli
          257 e 258 del regolamento (UE) n. 2016/429 attraverso: 
                    1) la ridefinizione della  composizione  e  delle
          funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza  contro
          le malattie animali; 
                    2) la definizione di una rete tra i  responsabili
          dei servizi veterinari individuati dalle  regioni  e  dalle
          province  autonome,  coordinata  dal   Capo   dei   servizi
          veterinari   nazionali,    diretta    a    organizzare    e
          razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
          animale; 
                    3) la predisposizione di un  piano  di  emergenza
          nazionale di  eradicazione  in  caso  di  focolaio  di  una
          malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429  o  di  una
          malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che  puo'
          probabilmente comportare un grave rischio  per  la  sanita'
          pubblica o animale; 
                  f)  individuare  criteri,  regole   e   condizioni,
          nonche'  livello  di  responsabilita',  per  delegare,   in
          conformita'  all'articolo  14  del  regolamento   (UE)   n.
          2016/429, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari  non
          ufficiali; 
                  g) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di registrazione e riconoscimento  degli
          stabilimenti  e   degli   operatori   e   in   materia   di
          identificazione e tracciabilita'  degli  animali  terrestri
          detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429
          e  relativi  regolamenti  delegati  e  di  esecuzione,  con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; 
                  h) individuare  le  modalita'  per  adempiere  agli
          obblighi  informativi   verso   l'Unione   europea   e   le
          organizzazioni  internazionali  di  settore  attraverso  il
          riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
          anagrafi zootecniche, i sistemi informativi  del  Ministero
          della salute e i sistemi informativi delle regioni e  delle
          province autonome; 
                  i) individuare,  in  attuazione  dell'articolo  26,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/429, strumenti  e
          modalita'   operative   per   consentire   alle   autorita'
          competenti, nell'ambito  delle  attivita'  di  sorveglianza
          delle  malattie  animali,  di  acquisire  i   dati   e   le
          informazioni  risultanti  dall'attivita'  di   sorveglianza
          svolta dagli  operatori  e  dagli  esiti  delle  visite  di
          sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
          al decreto del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  5  febbraio
          2018, ai sensi  degli  articoli  24  e  25  del  menzionato
          regolamento; 
                  l) individuare, in  attuazione  del  capo  2  della
          parte II del regolamento (UE) n. 2016/429, nell'applicativo
          REV (ricetta  elettronica  veterinaria)  lo  strumento  per
          consentire  alle  autorita'  competenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
          delle attivita' di sorveglianza delle  malattie  animali  e
          dei  residui  dei  medicinali  veterinari  nei  prodotti  e
          sottoprodotti di  origine  animale,  di  acquisire  dati  e
          informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
          di   medicinale   veterinario   all'animale,   compresi   i
          medicinali veterinari ad azione stupefacente  e  psicotropa
          soggetti alla disciplina recata dal testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, appartenenti alla tabella dei medicinali,  sezioni  B,
          C, D ed E; 
                  m)  prevedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea  sugli  aiuti  de  minimis,  misure  di
          incentivazione  finanziaria   per   gli   operatori   e   i
          professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
          allevamento non intensivo delle specie animali  di  cui  si
          occupano; 
                  n) prevedere per gli operatori e  i  professionisti
          degli   animali   la   formazione   periodica   finalizzata
          all'acquisizione  di  conoscenze  adeguate  in  materia  di
          malattie  degli  animali,  comprese  quelle   trasmissibili
          all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
          animale, benessere degli  animali  e  salute  umana,  buone
          prassi di  allevamento  delle  specie  animali  di  cui  si
          occupano  e  resistenza   ai   trattamenti,   compresa   la
          resistenza   antimicrobica,   estendendo   la    formazione
          periodica anche agli operatori che vendono o  trasferiscono
          in  altro  modo  la  titolarita'  di  futuri   animali   da
          compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
          2, del regolamento (UE) n. 2016/429, predisporre  specifici
          programmi   di   formazione   nei   settori   agricolo    o
          dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale; 
                  o)  conformare  la  normativa  ai  principi   della
          chiarezza   e   della   semplificazione    e    semplicita'
          applicativa, per non appesantire sul  piano  documentale  e
          formale  l'attivita'  dei  soggetti   chiamati   alla   sua
          applicazione; 
                  p)  introdurre  sanzioni  amministrative  efficaci,
          dissuasive  e  proporzionate  per   la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429; 
                  q)  prevedere  ulteriori  misure   restrittive   al
          commercio   di   animali,   affiancate   da   un    sistema
          sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui  uno  specifico
          divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
          selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre  il  rischio
          di focolai di  zoonosi,  nonche'  l'introduzione  di  norme
          penali volte a punire il commercio di specie protette.». 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2017,  n.  2017/625/UE,
          regolamento del Parlamento europeo  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              - Il regolamento (CE) 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE,
          recante regolamento del Parlamento  Europeo  relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          4 maggio 2016, n. L 119. 
              - La  direttiva  24  ottobre  1995,  n.  95/46/CE,  del
          Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di  tali  dati,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          23 novembre 1995, n. L 281. 
              - Il regolamento (CE) 9 marzo 2016,  n.  2016/429,  del
          Parlamento   europeo   relativo   alle   malattie   animali
          trasmissibili e  che  modifica  e  abroga  taluni  atti  in
          materia  di  sanita'  animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. 
              - Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE,
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  (regolamento  sui
          sottoprodotti di  origine  animale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n.
          L 300. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  853/2004/CE,
          del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
          specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
          animale, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 30 aprile 2004, n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n.  178/2002/CE,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  che  stabilisce  i
          principi  e  i  requisiti   generali   della   legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE  di
          esecuzione  della  Commissione  che  stabilisce   modalita'
          pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli  ufficiali
          sui prodotti di origine animale destinati al consumo  umano
          in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento  (CE)
          n.  2074/2005  della  Commissione  per  quanto  riguarda  i
          controlli ufficiali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea 17 maggio 2019, n. L 131. 
              - Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n.  2019/2035/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti  che  detengono  animali  terrestri   e   agli
          incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati
          animali  terrestri  detenuti  e  delle  uova  da  cova,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  5
          dicembre 2019, n. L 314. 
              - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/686/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento  degli
          stabilimenti di materiale germinale e  le  prescrizioni  in
          materia di  tracciabilita'  e  di  sanita'  animale  per  i
          movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
          determinati animali terrestri detenuti, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3 giugno 2020, n.  L
          174. 
              - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/688/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
          sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione  di
          animali terrestri e di uova da cova,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n.  L
          174. 
              - Il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/689/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
          indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
          emergenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174. 
              - Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n.  2020/691/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di  animali
          acquatici,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174. 
              - Il regolamento (CE) 30 gennaio 2020, n.  2020/692/UE,
          regolamento  delegato  della  Commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per  quanto  riguarda  le  norme  per  l'ingresso
          nell'Unione, e per i  movimenti  e  la  manipolazione  dopo
          l'ingresso, di partite di  determinati  animali,  materiale
          germinale e prodotti  di  origine  animale,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020,
          n. L 174. 
              - Il regolamento (CE) 24 marzo  2021,  n.  2021/520/UE,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la
          tracciabilita' di determinati animali  terrestri  detenuti,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          25 marzo 2021, n. L 104. 
              - Il regolamento (CE) 10 giugno 2021,  n.  2021/963/UE,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/429,
          (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  l'identificazione  e   la
          registrazione degli equini  e  che  istituisce  modelli  di
          documenti  di  identificazione   per   tali   animali,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  16
          giugno 2021, n. L 213. 
              - Il regolamento (CE) 22 novembre 2021,  n.  2021/2037,
          regolamento  di  esecuzione   della   Commissione   recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          esoneri dagli obblighi di registrazione degli  stabilimenti
          di acquacoltura e conservazione  della  documentazione  per
          gli  operatori,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  20
          novembre   2017,   n.   167,   recante   disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea   2017,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  novembre  2017,  n.
          277: 
                «Art. 13 (Disposizioni in materia di anagrafe  equina
          per  l'adeguamento  al  regolamento  (UE)  2016/429  e   al
          regolamento (UE) 2015/262)). 
                Omissis. 
                3. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          al comma 2 del presente articolo e' abrogato  il  comma  15
          dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,
          n. 200. Conseguentemente, a  decorrere  dall'anno  2018  le
          risorse di cui al capitolo 7762, iscritto  nello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali nell'ambito della  missione
          «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca»,  programma
          «Politiche  competitive,  della  qualita'   agroalimentare,
          della pesca, dell'ippica e mezzi  tecnici  di  produzione»,
          pari a euro  43.404  annui,  sono  trasferite  in  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          della salute.». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 12,  della
          legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  recante  disposizioni
          diverse per l'attuazione della manovra di finanza  pubblica
          1991-1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          1990, n. 303: 
                «Art. 5 (Norme relative al settore sanitario). 
                Omissis. 
                12.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono fissati le  tariffe  e  i
          diritti spettanti al Ministero della sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
          predetti.». 
              - Si riporta l'articolo  17  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, recante norme per la protezione  della  fauna
          selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46: 
                «Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni  autorizzano,
          regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a  scopo
          alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 
                2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
          nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
          per gli allevamenti dei cani da caccia. 
                3. Nel caso in cui l'allevamento di cui  al  comma  1
          sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola,  questi
          e' tenuto a dare  semplice  comunicazione  alla  competente
          autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 
                4.    Le    regioni,    ai    fini     dell'esercizio
          dell'allevamento a scopo di ripopolamento,  organizzato  in
          forma   di   azienda   agricola   singola,   consortile   o
          cooperativa, possono consentire al titolare,  nel  rispetto
          delle norme della presente legge, il prelievo di  mammiferi
          ed uccelli in stato  di  cattivita'  con  i  mezzi  di  cui
          all'art. 13.». 
              - Si riporta l'articolo 182 del decreto legislativo  15
          marzo 2010,  n.  66,  recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O.: 
                «Art. 182 (Rapporti con la  legislazione  in  materia
          sanitaria e di igiene pubblica). - 1.  Sono  di  competenza
          della   Sanita'   militare   le   funzioni   amministrative
          concernenti: 
                  a) l'organizzazione sanitaria militare; 
                  b) le attivita' indicate nell' articolo 181; 
                  c) le attivita' di cui all' articolo  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 
                2. Relativamente alle  funzioni  di  igiene,  sanita'
          pubblica e polizia veterinaria, di  cui  all'  articolo  32
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte  salve  in
          materia  di  ordinanze,  di  accertamenti  preventivi,   di
          istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti,  le
          attivita' di istituto delle Forze armate  che,  nel  quadro
          delle  suddette  misure  sanitarie,   ricadono   sotto   la
          responsabilita' delle competenti autorita'. 
                3. La Sanita' militare applica le disposizioni  delle
          leggi concernenti la tutela  dell'igiene  e  della  sanita'
          pubblica, ivi comprese quelle relative alla  manipolazione,
          preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
          della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con  le
          particolari esigenze connesse all'utilizzo dello  strumento
          militare.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 febbraio 2012, n.  5,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.: 
                «Art. 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990,  n.  241
          in  materia  di  conclusione  del  procedimento  e   poteri
          sostitutivi). - 1. All'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
                  «8.   La   tutela   in    materia    di    silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
                  9.   La   mancata   o   tardiva   emanazione    del
          provvedimento costituisce  elemento  di  valutazione  della
          performance   individuale,   nonche'   di   responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
                  9-bis. L'organo di governo  individua,  nell'ambito
          delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto  cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. 
                  9-ter.  Decorso  inutilmente  il  termine  per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
                  9-quater. Il responsabile individuato ai sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
                  9-quinquies.  Nei   provvedimenti   rilasciati   in
          ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati  il
          termine previsto dalla legge o  dai  regolamenti  e  quello
          effettivamente impiegato.». 
                2. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi
          pubblici, per i quali restano ferme  le  particolari  norme
          che li disciplinano.». 
              - Il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  recante
          disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 maggio  1999,  n.  196,  recante  attuazione
          della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna   la
          direttiva  64/432/CEE  relativa  ai  problemi  di   polizia
          sanitaria in materia di scambi intracomunitari  di  animali
          delle specie bovina  e  suina,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O.: 
                «Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita',  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e  le
          aziende unita' sanitarie locali e'  istituita,  nei  limiti
          della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
          legislativi, una banca  dati  informatizzata  collegata  in
          rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
          3 e 4;  tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende
          unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
          alle province autonome e al  Ministero  della  sanita';  il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
                2.  Per  ciascun  animale  appartenente  alla  specie
          bovina sono indicati: 
                  a) il codice o i codici  di  identificazione  unici
          per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquies  del  regolamento   (CE)   n.   1760/2000   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio  2000,  e
          successive modificazioni; 
                  b) la data di nascita; 
                  c) il sesso; 
                  d) la razza o il mantello; 
                  e) il codice di identificazione della madre o,  nel
          caso di un animale importato da un Paese terzo,  il  codice
          unico  di  identificazione  del  mezzo  di  identificazione
          individuale assegnato all'animale  dallo  Stato  membro  di
          destinazione  a  norma  del  citato  regolamento  (CE)   n.
          1760/2000; 
                  f) il numero  di  identificazione  dell'azienda  di
          nascita; 
                  g) i numeri di identificazione di tutte le  aziende
          in cui l'animale e' stato custodito e le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
                  h) la data del decesso o della macellazione; 
                  i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
          se applicato all'animale. 
                3. In relazione agli animali della specie suina  sono
          indicati: 
                  a)  il   numero   di   registrazione   dell'azienda
          d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche'  il  numero
          del certificato sanitario, quando prescritto; 
                  b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
                4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
                  a) il numero di identificazione che deve contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
                  b) il nome e l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
                4-bis.  Le  informazioni   di   cui   al   comma   4,
          limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
          a decorrere dal 31 dicembre 2000. 
                5. La banca dati di cui al comma 1 e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
                  a) il numero di identificazione degli animali della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
                  b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
                5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
                  a) per gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
          nascita, entro il 31 dicembre 2001; 
                  b) per gli animali in partenza da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
                6. Le informazioni di cui al comma 5 sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
                6-bis.  Limitatamente   alla   movimentazione   degli
          animali della specie suina, la  registrazione  nella  banca
          dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno:  il  numero
          dei  suini   spostati,   il   numero   di   identificazione
          dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il  numero  di
          identificazione dell'azienda o dell'allevamento di  arrivo,
          la data di partenza o la data di arrivo.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  38  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  (Testo  A),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
                «Art. 38 (L-R) (Modalita' di invio  e  sottoscrizione
          delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
                2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di  atto
          di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                3-bis. Il potere di rappresentanza per la  formazione
          e la presentazione di istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.» 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
          1998, n. 507,  regolamento  recante  norme  concernenti  il
          procedimento per la certificazione  di  omologazione  degli
          apparati e dei sistemi da impiegare  nelle  reti  pubbliche
          nazionali  di  telecomunicazioni,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  25
          giugno 1999, n. 205,  recante  delega  al  Governo  per  la
          depenalizzazione dei reati minori e  modifiche  al  sistema
          penale e tributario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          giugno 1999, n. 149: 
                «Art. 1 (Delega). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per   la
          trasformazione   da    illecito    penale    in    illecito
          amministrativo  e   per   la   riforma   della   disciplina
          sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli  3,  4,
          5, 6, 7 e 8, e per  attribuire  al  giudice  di  pace,  nel
          rispetto  dei  principi  e   criteri   direttivi   previsti
          dall'articolo 2, la competenza in  materia  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  recante
          attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          il  codice  dell'amministrazione  digitale,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 26,  recante
          attuazione  della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a fini scientifici, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61. 
              - Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante
          disposizioni  in  materia  di  abrogazione   di   reati   e
          introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a
          norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014,
          n. 67, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2016, n. 17. 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b),  c),  d)  ed  e)
          della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 533 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  recante
          il Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
          di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.: 
                «Art.   533   (Profilassi,   polizia   e   assistenza
          veterinaria). - 1.  Gli  organi  del  servizio  veterinario
          militare  presenti  nell'organismo  o  destinati   a   tale
          incarico ovvero i veterinari civili  convenzionati,  curano
          gli   animali   dell'Amministrazione   e   l'igiene   degli
          allevamenti,   dei   ricoveri   e   dell'alimentazione,   e
          provvedono: 
                  a) alla prevenzione,  diagnosi,  ricovero,  cura  e
          riabilitazione dalle malattie; 
                  b) alla medicina legale, alla  sanita'  pubblica  e
          polizia veterinaria. 
                2. Nelle  convenzioni  con  i  veterinari  civili  e'
          stabilito l'importo  della  retribuzione  mensile  o  della
          visita.    Il     veterinario     civile     convenzionato,
          nell'adempimento  delle  proprie  mansioni   tecniche,   si
          attiene  alle  disposizioni  degli  organi   del   servizio
          veterinario militare. 
                3. Agli  ufficiali  veterinari  o,  in  mancanza,  ai
          veterinari civili convenzionati e'  affidata  la  direzione
          sanitaria  delle  strutture  veterinarie  per  la  cura  di
          animali, istituita presso gli organismi. 
                4. In casi di  estrema  urgenza,  previo  nulla  osta
          dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
          il  ricorso  a  strutture  veterinarie  civili  anche   non
          convenzionate. In tal caso le prestazioni  sono  retribuite
          secondo le tariffe vigenti. 
                5. I materiali in dotazione  e  quelli  destinati  al
          consumo,  ivi  compresi  i  medicinali,  necessari  per  il
          funzionamento delle strutture veterinarie di cui  al  comma
          2, sono consegnati  all'ufficiale  veterinario  competente,
          ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali  e
          il materiale per medicare gli animali,  non  forniti  dalla
          farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal  fine
          al direttore sanitario  delle  strutture  veterinarie  puo'
          essere attribuito un adeguato fondo permanente.». 
              - Il decreto del Ministro  della  salute  30  settembre
          2021, recante gestione e funzionamento dell'anagrafe  degli
          equini, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre
          2021, n. 302. 
              - Il decreto del Ministero della sanita' 2 marzo  2001,
          recante  istituzione  del  Centro  servizi  nazionale   per
          l'identificazione  e  la  registrazione  dei   bovini,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 28 giugno 2019, n.  2019/2035/UE,
          regolamento  delegato  della  commissione  che  integra  il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  agli
          stabilimenti  che  detengono  animali  terrestri   e   agli
          incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati
          animali terrestri  detenuti  e  delle  uova  da  cova",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  5
          dicembre 2019, n. L 314.