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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 114

Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). (22G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2022
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 23-8-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto  pensionistico  individuale
paneuropeo (PEPP); 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione  europea
2019-2020), in particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della  giustizia  e   dello   sviluppo
economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o  «PEPP»:  un
prodotto ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  2),  del
regolamento (UE) 2019/1238; 
    b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    c) «distributore di PEPP»: un soggetto  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    e) «Stato membro ospitante del  fornitore  di  PEPP»:  uno  Stato
membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento
(UE) 2019/1238; 
    f) «EIOPA»:  l'Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle
pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE)  n.
1094/2010; 
    g) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
    h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; 
    i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    l)  «contratto  PEPP»:  il  contratto  di  cui  all'articolo   2,
paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    m) «conto  PEPP»:  il  conto  pensionistico  individuale  di  cui
all'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  5),  del   regolamento   (UE)
2019/1238; 
    n) «sottoconto»: la sezione  nazionale  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai  requisiti  e
alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo; 
    p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui  all'articolo
2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo  2,  paragrafo
1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238; 
    s) «prestazioni  pensionistiche  PEPP»:  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238; 
    t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  punto
13) del regolamento (UE) 2019/1238; 
    u) «prelievo»: l'importo di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,
punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238; 
    v) «capitale»:  il  montante  finale  accumulato  nel  sottoconto
italiano al raggiungimento dei requisiti e delle  condizioni  per  il
diritto alla prestazione pensionistica PEPP. 
    z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   76   della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              «Art. 76 - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  20   giugno   2019   sul   prodotto
          pensionistico  individuale  paneuropeo  (PEPP)   e'   stato
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  22
          aprile  2021,  n.  53   (legge   di   delegazione   europea
          2019-2020): 
              «Art.   20   (Principi   e   criteri   direttivi    per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto  pensionistico
          individuale paneuropeo (PEPP))  -  1.  Il  Governo  adotta,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20 giugno 2019. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                a)  individuare  e  designare   la   Commissione   di
          vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)   come   autorita'
          competente  per  le  procedure  di   registrazione   e   di
          annullamento  della  registrazione,  nonche'   come   unico
          soggetto deputato  allo  scambio  di  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati membri e di  comunicazioni
          con  l'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle
          pensioni aziendali e professionali (EIOPA);  individuare  e
          designare le autorita' nazionali competenti, ai fini  dello
          svolgimento delle altre attivita' di vigilanza previste dal
          medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione  e
          la  corretta  attuazione  delle  procedure  in  materia  di
          governo e di controllo del  prodotto  in  coerenza  con  il
          generale assetto e il riparto  di  competenze  previsti,  a
          livello nazionale, tra la  COVIP,  la  Banca  d'Italia,  la
          CONSOB e l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          (IVASS), con particolare riguardo alle competenze  previste
          in materia di autorizzazione alla costituzione delle  forme
          pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse,  anche
          prevedendo forme  di  coordinamento  e  di  intesa  tra  le
          anzidette autorita'; 
                b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
          lettera  a)  i  poteri  previsti   dal   regolamento   (UE)
          2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di  indagine
          e  quelli  di  intervento  sul   prodotto   rispettivamente
          previsti dagli articoli 62 e 63 del  medesimo  regolamento,
          in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a); 
                c)  individuare  nella  COVIP  l'autorita'  nazionale
          competente a effettuare la pubblicazione nel  proprio  sito
          internet   delle   disposizioni   nazionali,   primarie   e
          secondarie,  di  cui  all'articolo  12,  paragrafo  1,  del
          regolamento  (UE)  2019/1238,  prevedendo  che   la   Banca
          d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un  collegamento
          diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione; 
                d) definire per i prodotti pensionistici  individuali
          paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo  a  quello
          previsto per le forme pensionistiche complementari  di  cui
          al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  anche
          prevedendo l'obbligo della  sussistenza  di  requisiti  che
          garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di  tutela
          almeno analogo a quello derivante dalla  sottoscrizione  di
          forme pensionistiche complementari gia' esistenti; 
                e)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  37,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238,  che  consente
          di  imporre  ai  fornitori   di   PEPP   di   fornire,   ai
          risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive
          rispetto a quelle previste dal regolamento (UE)  2019/1238,
          basate su ipotesi fissate a livello nazionale  in  modo  da
          permettere la confrontabilita' con i prodotti nazionali; 
                f) esercitare, in coerenza con la vigente  disciplina
          delle forme pensionistiche complementari di cui al  decreto
          legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui  all'articolo
          47,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/1238,  che
          consente di determinare le condizioni relative alla fase di
          accumulo del sottoconto nazionale del PEPP; 
                g)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  53,
          paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238,  che  consente
          di  prevedere  che  la  richiesta  di   trasferimento   del
          risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che
          questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in
          forma  scritta,   da   parte   del   fornitore   di   PEPP,
          dell'accoglimento della stessa; 
                h)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  54,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel  caso
          di richiesta di trasferimento del  risparmiatore  in  PEPP,
          consente di fissare le commissioni e gli  oneri  addebitati
          al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente,
          per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso,  ad
          un  limite  inferiore  rispetto  a  quello  previsto  nella
          medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso
          in cui il fornitore di PEPP consenta  ai  risparmiatori  in
          PEPP di effettuare il trasferimento presso altro  fornitore
          di PEPP con  una  frequenza  maggiore  di  quella  prevista
          dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento; 
                i) esercitare, in coerenza con la vigente  disciplina
          delle forme pensionistiche complementari di cui al  decreto
          legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui  all'articolo
          57,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/1238,  che
          consente di fissare le condizioni riguardanti  la  fase  di
          decumulo e le  erogazioni  del  sottoconto  nazionale,  ivi
          incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio  della
          fase di decumulo; 
                l)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  58,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238,  che  consente
          di  adottare  misure  volte  a  privilegiare   la   rendita
          vitalizia quale  forma  di  erogazione  della  prestazione,
          coordinando e collegando tali misure alla  definizione  del
          trattamento fiscale di cui alla lettera d); 
                m)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  58,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238,  che  consente
          di  specificare  le  condizioni   che   devono   sussistere
          affinche' lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e
          degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai  sensi
          della lettera c); 
                n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
          lettera a) il potere di imporre  le  sanzioni  e  le  altre
          misure amministrative previste dall'articolo 67,  paragrafo
          3,  del  regolamento  (UE)  2019/1238  per  le   violazioni
          previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per  le
          violazioni di ulteriori obblighi previsti  dal  regolamento
          medesimo, nel rispetto dei criteri  e  dei  limiti  nonche'
          delle  procedure  previsti  dalle  disposizioni   nazionali
          vigenti   che   disciplinano   l'esercizio    del    potere
          sanzionatorio da parte  delle  autorita'  anzidette,  avuto
          riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi
          indicati  nella  lettera  a);  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie devono essere non inferiori  nel  minimo  a  500
          euro  e  non  superiori  nel  massimo  a  quanto   previsto
          dall'articolo  67,  paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)
          2019/1238; 
                o) prevedere che, per stabilire il tipo e il  livello
          delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste
          dall'articolo  67,  paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)
          2019/1238, si  tenga  conto  delle  circostanze  pertinenti
          elencate  dall'articolo  68,  paragrafo  2,  del   medesimo
          regolamento e prevedere la  pubblicazione  delle  decisioni
          che impongono sanzioni o altre  misure  amministrative  nei
          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  69   del
          medesimo regolamento (UE) 2019/1238; 
                p)  apportare  alla  normativa   vigente   tutte   le
          modifiche e le integrazioni necessarie a  dare  adeguamento
          alle disposizioni del regolamento  (UE)  2019/1238  e  alle
          inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
          della   Commissione   europea   previste    dal    medesimo
          regolamento; 
                q) prevedere forme di coordinamento e di  intesa  tra
          le autorita' di cui  alla  lettera  a),  al  fine  di  dare
          esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del  presente
          articolo.". 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  4
          gennaio 2013, n. 3. 
              -  La  legge  28  dicembre  2005,   n.   262,   recante
          disposizioni per la tutela del risparmio  e  la  disciplina
          dei mercati finanziari e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2005, n. 301, S.O. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al  sistema  penale  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
          in sede di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di
          gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz.  Uff
          28 luglio 1997, n. 174. 
              - Il decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,
          recante disciplina delle forme pensionistiche complementari
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre  2005,  n.  289,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante codice delle assicurazioni  private  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019, sul
          prodotto pensionistico  individuale  paneuropeo  (PEPP)  e'
          pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
          25.7.2019 L 198.