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DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. (22G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17; 
  Visto il parere delle sezioni  riunite  in  sede  consultiva  della
Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1  puo'  essere
assegnato, in  posizione  di  comando,  personale  appartenente  alla
Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti
pubblici  compresi  nel  sistema  territoriale   integrato   di   cui
all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la  facolta'  della  Corte  di
chiedere personale in  comando  anche  da  altri  enti  pubblici,  la
regolazione  e  la  programmazione  delle  predette  assegnazioni  in
comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di
stabilizzazione secondo l'ordinamento della  Corte  dei  conti,  sono
stabilite con decreti approvati  d'intesa  tra  il  Presidente  della
Corte e il  Presidente  della  Regione  ovvero  il  Presidente  della
Provincia  autonoma  di  riferimento,  che  intervengono  nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento  della  finanza  degli
enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli  provvedimenti
di  assegnazione  e  revoca  del  comando  sono  disposti   dall'ente
interessato su richiesta dei Presidenti di  ciascuna  Sezione  o  del
Procuratore  regionale  interessati,  d'intesa  con   il   Segretario
generale della Corte dei conti.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17; 
  Visto il parere delle sezioni  riunite  in  sede  consultiva  della
Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1  puo'  essere
assegnato, in  posizione  di  comando,  personale  appartenente  alla
Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti
pubblici  compresi  nel  sistema  territoriale   integrato   di   cui
all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la  facolta'  della  Corte  di
chiedere personale in  comando  anche  da  altri  enti  pubblici,  la
regolazione  e  la  programmazione  delle  predette  assegnazioni  in
comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di
stabilizzazione secondo l'ordinamento della  Corte  dei  conti,  sono
stabilite con decreti approvati  d'intesa  tra  il  Presidente  della
Corte e il  Presidente  della  Regione  ovvero  il  Presidente  della
Provincia  autonoma  di  riferimento,  che  intervengono  nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento  della  finanza  degli
enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli  provvedimenti
di  assegnazione  e  revoca  del  comando  sono  disposti   dall'ente
interessato su richiesta dei Presidenti di  ciascuna  Sezione  o  del
Procuratore  regionale  interessati,  d'intesa  con   il   Segretario
generale della Corte dei conti.».