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DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. (22G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17; 
  Visto il parere delle sezioni  riunite  in  sede  consultiva  della
Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1  puo'  essere
assegnato, in  posizione  di  comando,  personale  appartenente  alla
Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti
pubblici  compresi  nel  sistema  territoriale   integrato   di   cui
all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la  facolta'  della  Corte  di
chiedere personale in  comando  anche  da  altri  enti  pubblici,  la
regolazione  e  la  programmazione  delle  predette  assegnazioni  in
comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di
stabilizzazione secondo l'ordinamento della  Corte  dei  conti,  sono
stabilite con decreti approvati  d'intesa  tra  il  Presidente  della
Corte e il  Presidente  della  Regione  ovvero  il  Presidente  della
Provincia  autonoma  di  riferimento,  che  intervengono  nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento  della  finanza  degli
enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli  provvedimenti
di  assegnazione  e  revoca  del  comando  sono  disposti   dall'ente
interessato su richiesta dei Presidenti di  ciascuna  Sezione  o  del
Procuratore  regionale  interessati,  d'intesa  con   il   Segretario
generale della Corte dei conti.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige.»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 305 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto
          speciale   per   la   regione   Trentino-Alto   Adige   per
          l'istituzione delle sezioni di controllo  della  Corte  dei
          conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad  esse
          addetto» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  luglio
          1988 n. 178. 
              - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  agosto   1972,   n.   670,   recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
                «Art. 107 - Con decreti legislativi  saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  305  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 - 1. 1. Le spese relative al personale ed al
          funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle  procure
          e delle sezioni di controllo  aventi  sede  a  Trento  e  a
          Bolzano sono a carico dello Stato;  le  spese  relative  ai
          locali ed  alla  loro  manutenzione  sono  a  carico  delle
          province autonome. 
                1-bis . Alle sezioni e alle procure indicate al comma
          1 puo' essere assegnato, in posizione di comando, personale
          appartenente alla Provincia autonoma di riferimento  ovvero
          alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel  sistema
          territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670. Ferma restando la facolta'  della  Corte  di  chiedere
          personale in comando  anche  da  altri  enti  pubblici,  la
          regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni
          in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali
          procedure di stabilizzazione  secondo  l'ordinamento  della
          Corte dei  conti,  sono  stabilite  con  decreti  approvati
          d'intesa tra il Presidente  della  Corte  e  il  Presidente
          della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma
          di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio
          delle funzioni di coordinamento della  finanza  degli  enti
          pubblici di  cui  all'articolo  79,  comma  3,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.  I
          singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del  comando
          sono  disposti  dall'ente  interessato  su  richiesta   dei
          Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore  regionale
          interessati, d'intesa  con  il  Segretario  generale  della
          Corte dei conti.»