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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 maggio 2022, n. 88

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (22G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2022)
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  • Articoli
  • Disposizioni di carattere generale
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  • Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
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  • 4
  • 5
  • 6
  • Requisiti di professionalità e criteri di competenza
  • 7
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  • 9
  • 10
  • 11
  • Requisiti di indipendenza
  • 12
  • 13
  • 14
  • Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Titolari delle funzioni fondamentali e coloro che svolgono funzioni
    fondamentali
  • 19
  • Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione locale e per le
    particolari mutue assicuratrici
  • 20
  • Disposizioni speciali sui requisiti di professionalità e
    indipendenza dei consiglieri delle imprese che adottano i modelli
    monistico e dualistico di amministrazione e controllo
  • 21
  • 22
  • Valutazione dell'idoneità e pronuncia di decadenza
  • 23
  • 24
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/138/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 novembre 2009, in materia di  accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d.  Solvency
II) e, in  particolare,  l'articolo  42  che  detta  i  requisiti  di
competenza  e  di  onorabilita'   per   le   persone   che   dirigono
effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali; 
  Visto il decreto legislativo 14  luglio  2020,  n.  84,  che  -  in
esecuzione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117  (legge
di delegazione europea 2018) - da' compiuta attuazione alla direttiva
(UE) 2017/828 (Shareholders' Rights Directive 2 o SHRD2); 
  Visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  2015/35  della  Commissione
europea  del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  citata  direttiva
2009/138/CE e, in particolare, gli articoli 258, paragrafo 1, lettere
c), d) ed e), nonche' l'articolo 273; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private e, in particolare: 
    a) l'articolo  76,  che  prevede  che  i  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che
svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di  assicurazione  e
di   riassicurazione   devono   essere   idonei   allo    svolgimento
dell'incarico e attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS  il  compito  di  individuare  i
requisiti e i criteri di idoneita' che gli stessi devono  soddisfare,
i limiti al cumulo di incarichi che possono  essere  ricoperti  dagli
esponenti delle imprese,  le  cause  che  comportano  la  sospensione
temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui  requisiti  e
criteri di  idoneita'  si  applicano  anche  a  coloro  che  svolgono
funzioni  fondamentali  nelle  imprese;  disciplina  la   valutazione
dell'idoneita' e l'eventuale pronuncia di decadenza  da  parte  degli
organi aziendali o dell'IVASS; 
    b)  l'articolo  30,  in  materia  di  governo  societario  e,  in
particolare, il comma 2, lettera c),  che  richiede  il  possesso  da
parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo  e  di  coloro  che  svolgono  funzioni  fondamentali   dei
requisiti di cui all'articolo 76, nonche' 30-septies che contiene  la
disciplina applicabile in ipotesi di esternalizzazione; 
    c)  l'articolo   51-quater   e   56,   comma   1,   lettera   b),
rispettivamente disciplinanti il regime applicabile alle  imprese  di
assicurazione locali e alle particolari mutue assicuratrici; 
    d)  l'articolo  212-bis,  comma  1,   lettera   c),   e   215-bis
disciplinante il sistema di governo societario di gruppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2011, n. 220, recante il regolamento  concernente  la  determinazione
dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza  degli
esponenti  aziendali,  nonche'  dei  requisiti  di  onorabilita'  dei
titolari di partecipazioni, ai sensi  degli  articoli  76  e  77  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Viste le disposizioni attuative dell'IVASS, adottate in materia  di
governo societario,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Viste le Linee Guida emanate da  EIOPA  -  European  Insurance  and
Occupational Pensions Authority - in materia di sistema di governance
e, in particolare, il relativo Tecnhical Annex; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  e
l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonche' il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che   sono
ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, che rinvia a  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  la  definizione  di  criteri
generali,  delle  procedure  dell'AIR  e  delle  relative   fasi   di
consultazione nonche' il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15 settembre 2017, n. 169, e la direttiva del Presidente del
Consiglio dei  ministri  16  febbraio  2018,  recanti  la  disciplina
attuativa    dell'analisi    e    verifica     dell'impatto     della
regolamentazione,  provvedimenti  nei   quali   e'   contemplata   la
possibilita' di effettuare consultazioni pubbliche ristrette; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato che l'idoneita' degli  esponenti  aziendali  assume  un
ruolo centrale negli assetti di governo societario delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione e contribuisce in  modo  determinante
alla sana e prudente gestione delle imprese stesse; 
  Considerato che, in  attuazione  del  richiamato  articolo  76,  e'
necessario disciplinare requisiti tassativi  ed  imprescindibili  per
l'assunzione delle cariche e criteri  che  concorrano  a  qualificare
l'idoneita' dell'esponente e che consentano, tra  l'altro,  di  tener
conto delle specificita' del ruolo o incarico ricoperto nonche' delle
caratteristiche  proprie  dell'impresa  o  del  gruppo  a  cui   esso
appartiene; 
  Considerato  che  la  disciplina  dell'idoneita'  degli   esponenti
aziendali  deve  coerentemente  raccordarsi  con   altre   previsioni
dell'ordinamento, tra cui quelle in  materia  di  governo  societario
delle imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione,  attuative  del
Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica ristretta, svolta  nel
periodo 27 agosto - 17 settembre 2021, ai sensi della normativa sopra
richiamata; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nella seduta del 9 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
inviata con nota del 12 aprile 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante  il  Codice  delle  assicurazioni   private,   e   successive
modificazioni; 
    b)  «esponenti»:  i  soggetti  che  ricoprono  un  incarico  come
definito alla lettera h) del presente articolo; 
    c) «esponenti con incarichi esecutivi»: i) i consiglieri che sono
membri del comitato esecutivo,  o  sono  destinatari  di  deleghe,  o
svolgono, anche di  mero  fatto,  funzioni  attinenti  alla  gestione
dell'impresa; ii) i consiglieri  che  rivestono  incarichi  direttivi
nell'impresa,  svolgendo  l'incarico   di   sovrintendere   ad   aree
determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua  presenza
in  azienda,  acquisendo  informazioni   dalle   relative   strutture
operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo
collegiale sull'attivita' svolta; iii) i consiglieri che rivestono le
cariche sub i) o gli incarichi sub  ii)  in  qualsiasi  societa'  del
gruppo di cui all'articolo  210-ter,  comma  2  del  Codice;  iv)  il
direttore generale o altro soggetto che svolga funzioni equivalenti; 
    d) «gruppo»: il gruppo come definito ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera r-bis, del Codice; nella nozione di gruppo rientrano
in ogni caso le societa' appartenenti all'elenco, di cui all'articolo
210-ter, comma 2 del Codice; 
    e) «impresa»: l'impresa di assicurazione  o  riassicurazione  con
sede legale nel  territorio  della  Repubblica  e  l'ultima  societa'
controllante italiana, come definita alla  lettera  z)  del  presente
decreto; 
    f) «imprese di maggiori dimensioni o complessita' operativa»:  le
imprese  che  sono  chiamate  ad  adottare  un  sistema  di   governo
societario rafforzato, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
attuative dell'IVASS in materia di governo  societario,  adottate  ai
sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con
riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosita', alla  tipologia
di attivita', alla  complessita'  del  business  e  dell'operativita'
svolta; 
    g) «imprese minori»: le imprese che sono chiamate ad adottare  un
sistema di governo societario semplificato  secondo  quanto  previsto
dalle  disposizioni  attuative  dell'IVASS  in  materia  di   governo
societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e  che  non
appartengono al gruppo, di cui all'articolo  210-ter,  comma  2,  del
Codice; 
    h)  «incarico»:  gli  incarichi:  i)  presso  il   consiglio   di
amministrazione,  il  consiglio  di  sorveglianza,  il  consiglio  di
gestione;  ii)  presso  il  collegio  sindacale;  iii)  di  direttore
generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano
gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii)  in  base  alla
legge applicabile alla societa'; 
    i) «incarichi in rappresentanza  dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici»,  gli  incarichi  ricoperti  in   virtu'   di   particolari
disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione
europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu'
membri degli organi societari in loro rappresentanza;  sono  compresi
in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi  espressamente
l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato  o  di  altri
soggetti pubblici; 
    l) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    m) «organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema  di  cui  all'articolo  2409-octies  del  codice  civile,  il
consiglio  di  gestione  ovvero,   per   le   sedi   secondarie,   il
rappresentante generale; 
    n)  «organo  competente»:  l'organo  del  quale  l'esponente   e'
componente; per i titolari  delle  funzioni  fondamentali  e  per  il
direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico  o
ufficio;  nelle  imprese  che  adottano  il  sistema   monistico   di
amministrazione e controllo,  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione per i componenti del comitato stesso; 
    o) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di  cui  all'articolo
2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione; 
    p) «partecipante»: agli effetti di quanto previsto negli articoli
12 e 13, i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 del
Codice; 
    q) «rappresentante generale»: il soggetto di  cui  agli  articoli
16, commi 3 e 4 e 28, comma 4 del Codice; 
    r) «societa' commerciale»: una societa'  avente  sede  legale  in
Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro  V  del
codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI,  che
abbia  per  oggetto  l'esercizio  di  una  delle  attivita'  previste
dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile  oppure  una  societa'
avente  sede  legale  in  un  paese  estero  e   qualificabile   come
commerciale  in  applicazione  delle  disposizioni   dell'ordinamento
rilevante dello Stato in  cui  ha  la  sede  legale  o  la  direzione
generale; 
    s) «soggetti che svolgono funzioni fondamentali»: i  soggetti  ((
diversi da quelli di cui alla lettera v) ))  del  presente  articolo,
che svolgono una delle funzioni di  cui  all'articolo  30,  comma  2,
lettera e) del Codice e  alle  relative  disposizioni  di  attuazione
IVASS in materia di governo societario; 
    t) «testo unico bancario»: il testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    u) «testo unico della finanza»: il testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    v)   «titolari   delle   funzioni   fondamentali»:   i   soggetti
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera
e) del Codice e alle relative disposizioni  di  attuazione  IVASS  in
materia di governo societario; 
    z) «ultima societa' controllante italiana»: la  societa'  di  cui
all'articolo 210, comma 2,  del  Codice  o  la  societa'  individuata
dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, del Codice. 
  2. Per quanto non espressamente disposto nel presente  decreto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Codice e  dalle
disposizioni attuative dell'IVASS, adottate ai sensi dell'articolo 30
del medesimo Codice in materia di governo societario.