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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82

Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. (22G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 16-7-2022

		
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 Cost.: 
              «Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              - L'art.  87  Cost.   conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117 Cost.: 
              «Art. 117. 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Omissis.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea»  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  4
          gennaio 2013, n. 3. 
              - La  direttiva  (UE)  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 17 aprile  2019,  n.  882  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  giugno
          2019, n. L 151. 
              - La legge 9  gennaio  2004,  n.  4  «Disposizioni  per
          favorire  e  semplificare  l'accesso  degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici», e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  17  gennaio
          2004, n. 13. 
                
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  «Codice
          dell'amministrazione digitale», e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
                
              - Il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  «Misure
          urgenti per la semplificazione  e  l'innovazione  digitale»
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, pubblicato nella Gazz. Uff. 16  luglio  2020,
          n. 178, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  3
          maggio 2019, n. 37 «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2018», pubblicata nella Gazz.  Uff.
          11 maggio 2019, n. 109: 
              «Art. 15. Attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/1564
          relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate  opere
          e di altro materiale protetto  da  diritto  d'autore  e  da
          diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con
          disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di
          testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 
              1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
                «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2
          del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17,
          18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere
          a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  79,
          comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b),  c)
          ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione,  di
          comunicazione  al  pubblico,  messa  a   disposizione   del
          pubblico,  distribuzione  e  prestito  di  opere  o   altro
          materiale, protetti ai sensi della  normativa  vigente  sul
          diritto  d'autore  e  sui   diritti   ad   esso   connessi,
          intendendosi per tali le opere letterarie,  fotografiche  e
          delle  arti  figurative  in  forma   di   libri,   riviste,
          quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,  notazioni,
          compresi gli spartiti musicali, e  relative  illustrazioni,
          su qualsiasi supporto, anche in formato  audio,  quali  gli
          audiolibri, e in  formato  digitale,  protette  da  diritto
          d'autore o da diritti  connessi,  pubblicate  o  altrimenti
          rese lecitamente accessibili al pubblico,  previa  la  loro
          trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in  "copie  in
          formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese  in
          una  maniera  o  formato  alternativi  che  consentano   al
          beneficiario  di  avere  accesso  in  maniera   agevole   e
          confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione
          ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. 
                2-ter.  L'eccezione  di  cui  al   comma   2-bis   e'
          riconosciuta  alle  seguenti  categorie   di   beneficiari,
          indipendentemente da altre forme di disabilita': 
                  a) non vedenti; 
                  b) con una disabilita' visiva che non  puo'  essere
          migliorata in modo  tale  da  garantire  una  funzionalita'
          visiva sostanzialmente equivalente a quella di una  persona
          priva di tale disabilita' e per  questo  non  in  grado  di
          leggere  le  opere  stampate  in   misura   sostanzialmente
          equivalente alle persone prive di tale disabilita'; 
                  c) con disabilita' percettiva o di  lettura  e  per
          questo non in grado di leggere le opere stampate in  misura
          sostanzialmente equivalente a quella di una  persona  priva
          di tale disabilita'; 
                  d) con una disabilita' fisica che le  impedisce  di
          tenere o  di  maneggiare  un  libro  oppure  di  fissare  o
          spostare lo sguardo nella misura  che  sarebbe  normalmente
          necessaria per leggere. 
                2-quater. La disposizione di cui al  comma  2-bis  si
          applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche,
          convertire o adattare un'opera o altro  materiale  ai  fini
          della produzione di una copia in formato accessibile.  Sono
          altresi'  comprese  le   modifiche   che   possono   essere
          necessarie nei casi in cui il  formato  di  un'opera  o  di
          altro materiale sia gia' accessibile a  taluni  beneficiari
          mentre  non  lo  e'  per  altri,  per  via  delle   diverse
          menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di  tali
          menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo  delle
          opere  e  degli  altri  materiali  protetti  ai  sensi  del
          presente    articolo    trova    applicazione    l'articolo
          71-quinquies. 
                2-quinquies. In attuazione  di  quanto  previsto  dai
          commi 2-ter e 2-quater e' consentito: 
                  a) a un beneficiario, o una persona che agisce  per
          suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per  suo
          uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera
          o di altro materiale cui il beneficiario ha  legittimamente
          accesso; 
                  b) a un'entita' autorizzata  di  realizzare,  senza
          scopo  di  lucro,  una  copia  in  formato  accessibile  di
          un'opera  o  di  altro  materiale  cui  ha   legittimamente
          accesso, ovvero,  senza  scopo  di  lucro,  di  comunicare,
          mettere a disposizione, distribuire o dare in  prestito  la
          stessa  copia  a  un  beneficiario  o  a  un'altra  entita'
          autorizzata affinche' sia destinata a un uso  esclusivo  da
          parte di un beneficiario. 
                2-sexies.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al   comma
          2-quinquies,  lettera  b),  per  "entita'  autorizzata"  si
          intende un'entita',  pubblica  o  privata,  riconosciuta  o
          autorizzata  secondo  le  norme  vigenti   a   fornire   ai
          beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,  formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni. Nella  categoria  rientrano  anche  gli  enti
          pubblici o le  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che
          forniscono   ai   beneficiari    istruzione,    formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni  come   loro   attivita'   primarie,   obbligo
          istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse
          pubblico. Le entita' autorizzate stabilite  sul  territorio
          nazionale  trasmettono  al  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva  di  atto
          di notorieta', resa nelle forme stabilite  dalla  normativa
          vigente,  attestando  la   loro   denominazione,   i   dati
          identificativi,  i  contatti,  il  possesso  dei  requisiti
          soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          la  famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio
          decreto le modalita'  per  la  verifica  del  possesso  dei
          requisiti e del rispetto degli obblighi  di  cui  ai  commi
          2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 
                2-septies.  Ogni  copia   in   formato   accessibile,
          realizzata ai sensi dei commi da  2-bis  a  2-sexies,  deve
          rispettare l'integrita' dell'opera  o  di  altro  materiale
          interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le
          conversioni e gli adattamenti  strettamente  necessari  per
          rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato
          alternativo e rispondenti alle  necessita'  specifiche  dei
          beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine,  ogni  copia
          in formato  accessibile  deve  essere  sempre  accompagnata
          dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale,
          dei  nomi  di  coloro  che  risultano  autori,  editori   e
          traduttori dell'opera nonche' delle  ulteriori  indicazioni
          che figurano sull'opera o altro  materiale  secondo  quanto
          previsto dalla legge.  Nel  determinare  se  le  modifiche,
          conversioni o adattamenti siano  necessari,  i  beneficiari
          non   hanno   l'obbligo   di   condurre   verifiche   sulla
          disponibilita' di altre versioni accessibili  dell'opera  o
          altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis  non  si
          applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano  gia'
          disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o
          di  altro  materiale,  fatta  salva  la   possibilita'   di
          miglioramento dell'accessibilita' o  della  qualita'  delle
          stesse. 
                2-octies. L'esercizio delle  attivita'  previste  dai
          commi  2-bis  e   seguenti   e'   consentito   nei   limiti
          giustificati  dal  fine  perseguito,  per   finalita'   non
          commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di  lucro;
          esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori  requisiti
          in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici  le
          clausole  contrattuali  dirette  a  impedire   o   limitare
          l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi
          consentiti  non  devono   porsi   in   contrasto   con   lo
          sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e  non
          devono arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai  legittimi
          interessi dei titolari dei relativi diritti. 
                2-novies. Alle entita'  autorizzate  non  e'  imposto
          alcun obbligo  di  produzione  e  diffusione  di  copie  in
          formato accessibile di opere o altro materiale  protetto  e
          possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il  rimborso
          del costo per la  trasformazione  delle  opere  in  formato
          accessibile nonche' delle spese necessarie per la  consegna
          delle stesse. 
                2-decies.  Le  entita'  autorizzate   stabilite   nel
          territorio  dello  Stato  italiano  possono  effettuare  le
          operazioni di cui ai commi 2-bis,  2-quater  e  2-quinquies
          per  un  beneficiario  o   un'altra   entita'   autorizzata
          stabilita in un altro Stato membro dell'Unione  europea.  I
          beneficiari  o  le  entita'   autorizzate   stabilite   nel
          territorio dello Stato italiano possono  ottenere  o  avere
          accesso a una copia in formato  accessibile  da  un'entita'
          autorizzata  stabilita  in  qualsiasi  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
                2-undecies.  Le  entita'  autorizzate  stabilite  nel
          territorio dello Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle
          disposizioni vigenti in  ordine  al  trattamento  dei  dati
          personali, devono: 
                  a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le
          copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad
          altre entita' autorizzate; 
                  b)  prendere  opportune  misure  per  prevenire  la
          riproduzione,  la  distribuzione,   la   comunicazione   al
          pubblico  o  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  non
          autorizzate delle copie in formato accessibile; 
                  c) prestare la dovuta  diligenza  nel  trattare  le
          opere o altro materiale e  le  relative  copie  in  formato
          accessibile  e   nel   registrare   tutte   le   operazioni
          effettuate; 
                  d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio
          sito  web,  o  tramite  altri  canali  online  o   offline,
          informazioni  sul  modo  in  cui  le  entita'   autorizzate
          rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). 
                2-duodecies. Le  entita'  autorizzate  stabilite  nel
          territorio dello Stato italiano devono fornire le  seguenti
          informazioni  in  modo  accessibile,  su  richiesta,   alle
          categorie di  beneficiari  di  cui  al  comma  2-ter,  alle
          entita'  autorizzate,  anche  stabilite  all'estero,  e  ai
          titolari dei diritti: 
                  a) l'elenco delle opere o di  altro  materiale  per
          cui dispongono di copie in formato accessibile e i  formati
          disponibili; 
                  b) il nome e i contatti delle  entita'  autorizzate
          con le quali hanno avviato lo scambio di copie  in  formato
          accessibile a norma del comma 2-decies. 
                2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e
          b) del comma 2-duodecies  sono  comunicate  annualmente  ai
          competenti uffici del Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali  ai  fini  della  comunicazione  periodica   alla
          Commissione europea».».