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DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (22G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84 (in G.U. 02/07/2022, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 5-5-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 48 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di consentire  lo
svolgimento del turno di elezioni amministrative del  primo  semestre
del 2022 contestualmente  ai  referendum  previsti  dall'articolo  75
della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in  un'ottica  di
contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuta la conseguente necessita' e urgenza di adottare misure per
il  coordinamento  normativo  e  la  funzionalita'  dei  procedimenti
elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per  quanto
concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; 
  Considerata la necessita' di assicurare, per l'anno 2022, il  pieno
esercizio del diritto al voto, anche con  riferimento  agli  elettori
positivi  al  COVID-19,  sottoposti  a  trattamento   ospedaliero   o
domiciliare o in condizioni di isolamento; 
  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni  adeguata  misura  per
garantire il pieno esercizio dei  diritti  civili  e  politici  degli
elettori,  tenendo  conto  anche  dell'esigenza   di   garantire   lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, della giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Operazioni di votazione 
 
  1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale  e  prevenire  i
rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei  diritti
civili e politici,  limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno  2022,  l'elettore,  dopo  essersi  recato  in
cabina e aver votato e ripiegato  le  schede,  provvede  a  inserirle
personalmente nelle rispettive urne.