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LEGGE 1 aprile 2022, n. 30

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. (22G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2022
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Testo in vigore dal: 23-4-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e principi 
 
  1. Fatta  salva  la  facolta'  per  gli  imprenditori  agricoli  di
svolgere la vendita diretta ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la  presente  legge  e'  volta  a
valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita,  da
parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati  quantitativi
di prodotti alimentari primari e trasformati, di  origine  animale  o
vegetale, ottenuti a partire da produzioni  aziendali,  riconoscibili
da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei  seguenti
principi: 
    a) principio della salubrita':  la  sicurezza  igienico-sanitaria
dell'alimento prodotto, nel  rispetto  delle  disposizioni  normative
vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da  parte  delle
aziende sanitarie locali; 
    b)   principio   della   localizzazione:   la   possibilita'   di
commercializzare,  in  ambito  locale,  i   prodotti   che   derivano
esclusivamente dalla propria produzione primaria; 
    c) principio della limitatezza: la  possibilita'  di  produrre  e
commercializzare esclusivamente  ridotte  quantita'  di  alimenti  in
termini assoluti; 
    d) principio della specificita': la possibilita'  di  produrre  e
commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti  individuate
dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11. 
  2. Ai fini della presente legge con  la  dizione  « PPL  -  piccole
produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono  i
prodotti agricoli di origine animale o vegetale  primari  o  ottenuti
dalla trasformazione di materie prime  derivanti  da  coltivazione  o
allevamento  svolti  esclusivamente   sui   terreni   di   pertinenza
dell'azienda,  destinati  all'alimentazione  umana,  ottenuti  presso
un'azienda agricola o ittica, destinati,  in  limitate  quantita'  in
termini assoluti, al consumo immediato  e  alla  vendita  diretta  al
consumatore finale nell'ambito della provincia in  cui  si  trova  la
sede di produzione e delle province contermini. 
  3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3,
lettere d) ed e), del regolamento (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta
di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e
di piccoli  quantitativi  di  selvaggina  selvatica  o  di  carne  di
selvaggina  selvatica,  i  prodotti  ottenuti  da  carni  di  animali
provenienti  dall'azienda  agricola  devono   derivare   da   animali
regolarmente macellati in un macello registrato  o  riconosciuto  che
abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova  la
sede di produzione o delle province contermini. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: 
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori agricoli, singoli o  associati,  iscritti  nel
          registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29
          dicembre 1993, n.  580,  possono  vendere  direttamente  al
          dettaglio, in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i
          prodotti provenienti in misura prevalente dalle  rispettive
          aziende, osservate le disposizioni vigenti  in  materia  di
          igiene e sanita'. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche
          per l'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  di
          igiene e sanita', i medesimi soggetti di  cui  al  comma  1
          possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto
          il  territorio  della  Repubblica  i  prodotti  agricoli  e
          alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti  agronomici
          diversi da  quelli  dei  prodotti  della  propria  azienda,
          purche'  direttamente  acquistati  da  altri   imprenditori
          agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
          provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente
          rispetto al fatturato proveniente dal totale  dei  prodotti
          acquistati da altri imprenditori agricoli. 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici all'aperto o destinate alla  produzione  primaria
          nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per  la  vendita
          esercitata in occasione di sagre, fiere,  manifestazioni  a
          carattere religioso, benefico o politico  o  di  promozione
          dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'   richiesta   la
          comunicazione di inizio attivita'. 
              3. La comunicazione di  cui  al  comma  2,  oltre  alle
          indicazioni    delle    generalita'    del     richiedente,
          dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli  estremi
          di   ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere    la
          specificazione dei prodotti di cui s'intende  praticare  la
          vendita e delle modalita' con cui si  intende  effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico. 
              4.  Qualora  si  intenda  esercitare  la   vendita   al
          dettaglio non in forma itinerante su aree  pubbliche  o  in
          locali aperti al pubblico, la comunicazione e'  indirizzata
          al sindaco del comune  in  cui  si  intende  esercitare  la
          vendita. Per la vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche
          mediante l'utilizzo di un posteggio la  comunicazione  deve
          contenere  la  richiesta  di  assegnazione  del   posteggio
          medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114. 
              4-bis.  La  vendita  diretta  mediante   il   commercio
          elettronico puo' essere iniziata contestualmente  all'invio
          della  comunicazione  al  comune  del  luogo  ove  ha  sede
          l'azienda di produzione. 
              5. La presente disciplina si applica anche nel caso  di
          vendita  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito   di
          attivita' di manipolazione o  trasformazione  dei  prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa. 
              6.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di   vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'  di  persone  e  le  persone  giuridiche   i   cui
          amministratori abbiano riportato,  nell'espletamento  delle
          funzioni connesse alla  carica  ricoperta  nella  societa',
          condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
          materia di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione
          degli  alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio
          dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia  per
          un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato  della
          sentenza di condanna. 
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto  legislativo  continuano  a   non   applicarsi   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo  4,
          comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          114 del 1998. 
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro per le societa',  si  applicano  le  disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
              8-bis. In conformita' a quanto  previsto  dall'articolo
          34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  dell'esercizio  della   vendita   diretta   e'
          consentito vendere prodotti agricoli,  anche  manipolati  o
          trasformati,  gia'  pronti   per   il   consumo,   mediante
          l'utilizzo  di  strutture   mobili   nella   disponibilita'
          dell'impresa agricola, anche  in  modalita'  itinerante  su
          aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato  dei
          prodotti oggetto di vendita, utilizzando  i  locali  e  gli
          arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
          l'esclusione del servizio assistito di  somministrazione  e
          con l'osservanza delle prescrizioni generali  di  carattere
          igienico-sanitario. 
              8-ter. L'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
          agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
          di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
          puo'  esercitarsi  su  tutto  il  territorio   comunale   a
          prescindere dalla destinazione urbanistica  della  zona  in
          cui sono ubicati i locali a cio' destinati.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile2004,   recante
          Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per  gli
          alimenti di origine animale e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.  Il
          testo del regolamento e'  stato  sostituito  con  rettifica
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  25
          giugno 2004, n. L 226.