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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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vigente al 04/04/2022
Testo in vigore dal: 25-3-2022
al: 23-5-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerata l'esigenza di superare lo stato di  emergenza  dettando
le disposizioni necessarie  alla  progressiva  ripresa  di  tutte  le
attivita' in via ordinaria; 
  Ritenuto che, nonostante la  cessazione  dello  stato  d'emergenza,
persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi  della
pandemia da COVID-19; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle
modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della salute, dell'istruzione e della  difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito
        alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la
vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino
al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere
adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le
citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31
dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui
al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con
efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente
alle Camere.